Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 11-04-2011, n. 14460 Parte civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza 10 luglio 2009, ha riformato la sentenza del Tribunale di Bologna del 22 marzo 2007 con la quale N.R. era stato condannato per i delitti di ingiuria nei confronti di B.I. e di diffamazione in danno di B.R., pronunciando, da un lato, il non doversi procedere per intervenuta prescrizione; di converso, l’imputato è stato condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentandone una violazione di legge in ordine alla ritenuta tempestività dell’azione civile, posta in essere con la costituzione delle parti lese.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. La questione sottoposta all’esame di questa Corte attiene esclusivamente alla tempestività o meno dell’azione civile, posta in essere dalle parti civili, nell’ambito del processo penale in danno dell’odierno imputato.

In fatto, giova premettere come la data di commissione del reato sia quella del (OMISSIS) (v. pagina 6 della decisione della Corte di Appello) per cui l’azione risarcitoria civile, di cui oggi si discute, avrebbe dovuto essere proposta, secondo le regole proprie del processo civile (v. art. 2947 c.c., comma 1), nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito si sia verificato giacchè la parte civile, come gli altri soggetti indicati nell’art. 100 c.p.p., si muove nel processo penale nell’ambito, diretto o indiretto, di un contenzioso di natura civilistica (v. Cass. Sez. Un. 27 ottobre 2004 n. 44712).

Le parti civili, viceversa, si sono costituite nel processo penale soltanto in data 1 febbraio 2006 e, pertanto, al di là del termine quinquennale dianzi indicato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale è, comunque, la costituzione di parte civile il momento che costituisce il discrimine per affermare la tempestività o meno dell’azione civile anche nel processo penale.

Fondamentale a tal proposito è la citata decisione delle Sezioni Unite Civili di questa Corte dell’8 novembre 1997 n. 1479 (ribadita a Sezioni Semplici con la sentenza della Prima Sezione del 2 marzo 2009 n. 5009) che ha affermato come allorquando "il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga, quest’ultima si applica anche all’azione civile, ma eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato non rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno" aggiungendo poi come l’unico atto del processo penale rilevante ai fini della interruzione della prescrizione civile fosse la costituzione di parte civile.

La giurisprudenza di legittimità penale evidenziata dalla Corte territoriale (Sez. 1^ 20 dicembre 2007 n. 3601) non si pone, inoltre, in contrasto con gli evidenziati principi, in quanto postula esclusivamente il corretto principio che l’azione civile inserita nel processo penale soggiaccia alle regole della prescrizione penale e delle relative cause d’interruzione e di sospensione ma soltanto allorquando l’azione civile sia stata esercitata tempestivamente e, pertanto, nei limiti temporali del dianzi citato art. 2947 c.c..

In altri termini, la Corte territoriale ha voluto far dire alla giurisprudenza di legittimità penale qualcosa di diverso da quello in effetti voluto e cioè che basterebbe comunque l’esercizio dell’azione penale, a prescindere dalla costituzione di parte civile e quindi dalla manifestazione di volontà dell’unico interessato, per interrompere in ogni caso anche la prescrizione civile.

Il che non può essere anche a cagione della ontologica differenza tra prescrizione civile e prescrizione del reato: pur avendo in comune il decorso del tempo, infatti, la prescrizione civile presuppone l’inerzia del titolare del diritto, mentre la prescrizione del reato riposa sul mancato esercizio della pretesa punitiva dell’ordinamento.

Ancorare, in ogni caso, il corretto e tempestivo esercizio dell’azione civile di risarcimento del danno alla mera pendenza del giudizio di accertamento della responsabilità penale dell’imputato è un’operazione contrastante con le dianzi evidenziate diverse nature degli istituti della prescrizione dell’azione civile e della prescrizione del reato.

Viceversa, pur in pendenza di giudizio penale il mancato esercizio dell’azione civile nei termini di prescrizione della naturale azione risarcitoria, ex art. 2043 c.c., non può che determinare il venir meno del diritto alla tutela giurisdizionale.

3. l’impugnata sentenza deve essere, in conclusione, annullata senza rinvio posto che non è neppure applicabile il disposto di cui all’art. 578 c.p.p. in quanto, a seguito del detto annullamento ed essendo la decisione di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria, non esiste alcuna sentenza di condanna idonea a determinare una decisione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
P.Q.M.

LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-04-2011, n. 748 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Con ordinanza 18.8.2007 n. 6555, il comune di Cetara ha ordinato ai ricorrenti la rimozione di due tende da sole, poste a copertura dei loro balconi ubicati sul prospetto frontale di un fabbricato in via Casa D’Acunto n. 12, in quanto opere edili realizzate senza titolo abilitativo in zona sottoposta vincolo.

Nel presente giudizio, l’atto viene impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere.

L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

All’udienza pubblica del 24.3.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza amministrativa, l’installazione di una tenda da sole facilmente smontabile, in funzione ornamentale ed accessoria del fabbricato e di protezione dalle intemperie, non integra i caratteri propri della costruzione e non necessita quindi di concessione edilizia (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 24 luglio 1997 n. 470).

Pertanto, ai fini dell’illiceità dell’opera, non vale argomentare sul vincolo di inedificabilità assoluta cui si trova assoggettata l’intera zona, ricompresa nel piano urbanistico territoriale della costiera SorrentinoAmalfitana, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge regionale 27 giugno 1987 n. 35.

Il detto vincolo, infatti, concerne soltanto il rilascio delle concessioni edilizie (oggi, dei permessi di costruire) e, ai sensi del comma 4, non si applica agli interventi subordinati ad autorizzazione ed a quelli per i quali non sono necessari né la concessione, né l’autorizzazione.

In tal senso, il ricorso può dunque essere accolto.

Non di meno, sussistono giuste ragioni per dichiarare irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione 18.8.2007 n. 6555.

Spese irripetibili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 13-05-2011, n. 4163 contratti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente è risultata aggiudicataria (determinazione n.2881 del 31.12.1996) della gara avente ad oggetto lo svolgimento per conto delle due intimate aziende ospedaliere e per l’anno 1997 del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti.

Con il proposto gravame ha impugnato la determinazione, portata conoscenza con telegramma del 31 maggio 1997, con cui l’azienda San Camillo ha fatto presente che l’espletamento del servizio de quo sarebbe terminato alla data del 31.5.1997, in quanto dal giorno successivo lo stesso sarebbe stato svolto dalla controinteressata D.P..

In punto di fatto è opportuno evidenziare che il citato telegramma richiamava la deliberazione n.8 del 16.4 1997, la quale nel richiamare la delibera n.384 del 12.3.1997, che aveva disposto la revoca della delibera di aggiudicazione n.1881/1996, ha disposto la proroga dell’espletamento del servizio de quo da parte della ricorrente fino al 31 maggio 1997.

Il proposto gravame è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione e falsa applicazione della L. n.24171990. Violazione e falsa applicazione dell’art.45 del D.lgvo n.22/1997. Violazione e falsa applicazione dell’art.97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di presupposto, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Sviamento.

Successivamente la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti di doglianza chiedendo la condanna della resistente amministrazione al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della illegittima ed anticipata cessazione dello svolgimento dell’attività de qua, con interessi legali e svalutazione monetaria.

Si è costituita l’azienda ospedaliera San CamilloForlanini prospettando l’infondatezza della proposta azione risarcitoria sul presupposto della legittimità del proprio operato.

Alla pubblica udienza del 4.5.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

In via preliminare il Collegio osserva che è palese, alla luce di motivi di doglianza dedotti, che le censure ricorsuali ritualmente dedotte si rivolgono fondamentalmente avverso la revoca adottata con la delibera n.384 del marzo 1997, la quale non è stata in alcun modo richiamata dal telegramma, il quale fa riferimento alla delibera n.8 del 16 aprile 1997, la quale, preso atto dell’intervenuta adozione del richiamato provvedimento di ritiro, si è limitata a prorogare l’espletamento del servizio de quo fino al 31.5.1997.

Ciò necessariamente precisato, occorre passare ad esaminare la fondatezza della pretesa risarcitoria.

Al riguardo, in linea con quanto meticolosamente prospettato da parte ricorrente, il Collegio sottolinea la illegittimità della gravata delibera di revoca, stante la palese inosservanza dei principi in materia di partecipazione, atteso che, alla luce della giurisprudenza richiamata dalla Amecogest, la resistente amministrazione prima di adottarla era tenuta a dare comunicazione alla società interessata.

Nè tale conclusione risulta inficiata dalla tesi della azienda ospedaliera in ordine alla natura vincolata del contestato provvedimento atteso che:

a) in ordine ai risvolti penali che avevano accompagnato la vicenda in questione degli stessi non è stato fatto alcun cenno nella determinazione di ritiro;

b) per quanto concerne poi le esigenze connesse all’entrata in vigore delle nuove tecniche di smaltimento dei rifiuti nel contestato provvedimento alle stesse è fatto un generico riferimento, nè sono state fatte presenti le ragioni in forza delle quali la società ricorrente non è stata ritenuta in grado di procedere allo svolgimento del servizio fino alla data di scadenza naturale sulla base delle nuove metodologie.

L’acclarata illegittimità alla luce dei motivi di cui sopra del contestato provvedimento di revoca comporta che il danno subito dalla odierna istante per l’anticipata cessazione dello svolgimento del servizio deve essere imputabile alla amministrazione resistente.

In ordine a tale voce di danno, il Collegio osserva che la suddetta voce risarcitoria, stante la natura peculiare dell’appalto, deve essere quantificata, in via equitativa, nella percentuale del 5% dell’importo che sarebbe stato corrisposto a seguito dell’espletamento del servizio per il periodo 1.6.199731.12.1997.

Non suscettibili di accoglimento sono le altre due pretese con cui è stato chiesto il risarcimento dei danni subiti per lo scioglimento della società ricorrente e la conseguente perdita di avviamento nonchè il danno curriculare.

In merito, in disparte la genericità in ordine alla sussistenza dei presupposti delle menzionate pretese, il Collegio osserva, in linea con quanto prospettato dalla resistente amministrazione che:

a) lo stato di dissesto della Amecogest non è in alcun modo imputabile all’anticipata interruzione del servizio de quo, dato che gli 84 dipendenti non erano in alcun modo utilizzati nell’espletamento del servizio ed avuto presente l’entità delle perdite che ne hanno causato il dissesto;

b) in ordine al danno curriculare è dirimente la circostanza che in forza dello scioglimento anticipato della ricorrente, quest’ultima dal dicembre 1997 ha smesso di partecipare a gara.

In ordine ai richiesti accessori la Sezione osserva che:

a) trattandosi di debito di valore sulla somma complessiva liquidata a titolo di risarcimento spetta la rivalutazione monetaria dal giorno in cui è stato stipulato il contratto con l’impresa illegittima aggiudicataria sino alla pubblicazione della presente sentenza, a decorrere dal quale, in conseguenza della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta;

b) non spettano, invece gli interessi compensativi (dalla data della stipula del contratto fino alla pubblicazione della sentenza) sulla somma via via rivalutata, in mancanza – come è dato riscontrare nella fattispecie in esame – di qualsiasi allegazione e prova circa l’insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo nella corresponsione dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta all’epoca della produzione del danno (CS, sez.VI, n. 3144/2009).

Ciò premesso, il proposto gravame va accolto nei termini di cui sopra con conseguente condanna della stazione appaltante a risarcire i danni subiti dalla società ricorrente da quantificare secondo i criteri di cui in motivazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8884 del 1997, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, condanna l’Azienda Sanitaria San CamilloFoorlanini al pagamento del richiesto risarcimento danno da quantificare secondo i criteri di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 27-05-2011, n. 21316 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza pronunciata il 17.05.2005 ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Perugia, sezione di Gubbio, applicava a B. P., imputato del reato di lesioni colpose con violazione di norme sulla circolazione stradale, la pena concordata col PM, omettendo di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Su ricorso del PG, questa Corte, con sentenza 2.02.2007, annullava la suddetta sentenza limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e rinviava al Tribunale di Perugia per nuovo esame.

Con sentenza 13.10.2000 il suddetto tribunale disponeva la sospensione della patente di guida del B. per la durata di mesi due.

Proponeva appello l’imputato deducendo che il tribunale aveva applicato la sanzione amministrativa senza alcuna motivazione che andava ancorata ai criteri stabiliti dal C.d.S., art. 218, comma 2 gravità della violazione commessa; entità del danno apportato;

pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare; che all’epoca di commissione del reato era applicabile, nell’ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime, la sospensione da uno a sei mesi; che ai sensi della L. n. 102 del 2006 per la sospensione della patente, relativamente alla lesione personale colposa grave o gravissima, non è previsto alcun termine minimo di durata ma solo quello massimo di due anni; che pertanto, tenendo conto dei suddetti criteri, la sospensione poteva essere congruamente determinata nel minimo.

Chiedeva la riduzione al minimo del periodo di sospensione della patente di guida.

Trattandosi di sentenza non appellabile, gli atti venivano trasmessi a questa Corte.

Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia effettiva ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, nel caso di giudizio di rinvio, che il giudice si sia uniformato al principio di diritto enunciato nella sentenza d’annullamento cfr.

Sezione 6^ n. 10951/2006 RV. 233708.

Il ricorrente assume che l’impugnata sentenza non dia conto delle ragioni in fatto e in diritto che possano avere indotto il giudicante a irrogare la sanzione determinandone la durata in mesi sei sebbene la sentenza d’annullamento avesse stabilito che, per la determinazione della misura, il giudice di rinvio doveva stabilire tale durata entro i limiti minimo e massimo previsti, fissandola in concreto in relazione al danno apportato, nonchè al pericolo che l’ulteriore circolazione del veicolo potrebbe comportare.

Il ricorso è fondato perchè il tribunale ha fissato il periodo di sospensione in due mesi avendolo "reputato congruo anche in relazione alla misura della pena principale" senza motivare, quindi, l’esercizio del suo potere discrezionale sul punto.

Ricorre, dunque, un caso di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione, rientrando in essa la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali su n. 5876/2004.

La sentenza deve, perciò, essere annullata con rinvio al Tribunale di Perugia che si atterrà ai principi enunciati nella sentenza d’annullamento.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia.

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