Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello, dopo avere dichiarato l’estinzione per prescrizione dei fatti commessi sino al novembre 2002, ha rideterminato la pena e confermato, nel resto, la condanna inflitta all’odierno ricorrente accusato di omesso versamento dei contributi INPS. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:
1) violazione di legge in quanto all’imputato è stata applicata una disposizione (D.L. n. 211 del 1994) che non esiste mentre quella prevista dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 3, conv. L. n. 389 del 1989, esiste ed avrebbe dovuto essere applicata prevedendo una causa di non punibilità nell’ipotesi di pagamento in limine (come avvenuto nella specie);
2) motivazione contraddittoria ed illogica nella parte in cui non spiega dove sia la prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni;
3) violazione di legge per mancanza di prova dell’avvenuta notifica del verbale dell’I.N.P.S..
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.
2. Motivi della decisione – Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile, in primo luogo perchè è fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello che, però, sono stati motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito. A tale stregua, i motivi stessi si devono considerare non specifici ma soltanto apparenti, "in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso" (sez. 5^, 27.1.05, Giagnorio, rv. 231708).
Scendendo nel dettaglio, deve subito dirsi che alla questione del primo motivo la Corte replica in maniera chiara ed incontrovertibilmente corretta quando sottolinea che "proprio il D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211, art. 1, pubblicato sulla G.U. del 29.3.1994 n. 73, costituisce la norma di riferimento quando, sotto la rubrica "Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali" recita: 1. Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: "1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. 1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l’attestazione delle somme eventualmente versate. 1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso".
Soggiunge, poi, la Corte che, a propria volta il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 3, "si è limitato a sostituire il testo del D.L. n. 463, convertito con modificazioni dalla L. n. 638 del 1983, che rimaneva, dunque, il testo base sul quale era intervenuto il legislatore del 1994".
Così facendo, i giudici di merito hanno perfettamente descritto la successione di norme sulla materia dell’omesso versamento di contributi I.N.P.S. evidenziando il fenomeno di continuità normativa che lo ha caratterizzato.
Per quel che attiene, poi, alla concreta applicabilità della causa di estinzione del reato in caso di adempimento nel termine di tre mesi dalla contestazione, la doglianza del ricorrente è palesemente ingiustificata essendo già stato evidenziato, prima, dal Tribunale e, quindi, dalla Corte d’appello, che, nel suo caso, non vi è spazio per l’invocazione di quella previsione in quanto il pagamento effettuato dall’imputato è stato, non solo "parziale – limitatamente alla quota di contributi di pertinenza del lavoratore-" ma anche "tardivo".
L’assunto si poggia sulle chiare acquisizioni probatorie rappresentate dalle parole dell’ispettore dell’ente previdenziale "che, pubblico ufficiale ed ufficiale di p.g. non aveva nessun motivo di mentire", tanto più che – sottolinea la Corte – le sue dichiarazioni, in giudizio, non hanno incontrato "alcuna contestazione nè indicazione di elemento di prova idoneo a smentirle".
Più precisamente, si legge nella sentenza del Tribunale di Pordenone (qui pienamente utilizzabile perchè, quando le decisioni di primo e secondo grado sono concordanti, la motivazione espressa in appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo – S.U. 4.2.92, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 1^, 20.6.97, Zuccaro, Rv. 208257 Sez. 1^, 26.6.00, Sangiorgi, Rv. 216906) che la teste F.M., funzionario di vigilanza dell’INPS, nel corso di una verifica presso la Movital 2002 S.r.l. aveva accertato che tale ditta "non solo, non aveva versato la parte contributiva di spettanza ma nemmeno la quota a carico dei lavoratori".
Replicandosi al secondo motivo di ricorso deve poi soggiungersi che – come ribadito anche dalla Corte nella decisione impugnata – il verbale di accertamento si riferisce a retribuzioni "effettivamente corrisposte" come acquisito con certezza dal verbale di accertamento degli ispettori INPS con verbale del 26.4.04 e dalle dichiarazioni in udienza dell’ispettore F. "là dove afferma che l’azienda Movital 2002 S.r.l. "aveva provveduto corrispondere (nel periodo in questione) la retribuzione ai lavoratori e non aveva versato all’istituto non solo la parte contributiva, ma anche la quota a carico dei lavoratori".
Del tutto inadeguate, pertanto, sono le diverse affermazioni del ricorrente che, anzi si risolvono in mere ed indimostrate supposizioni (velatamente calunniose) circa il fatto che i modelli DM10 sarebbero stati compilati lo stesso giorno dell’accertamento "su sollecitazione degli stessi ispettori" (v. ricorso f. 3). In tal modo, il ricorrente non fa che ribadire una linea difensiva generica già stigamatizzata in primo grado ove si era evidenziato che le dichiarazioni in udienza dell’ispettrice F. non avevano trovato smentite di alcun tipo da parte dell’imputato rimasto contumace che aveva solo depositato una memoria, all’ultima udienza.
E’, infine, destituita di fondamento anche l’ultima censura relativa al terzo motivo, secondo cui non sarebbe stata acquisita prova dell’avvenuta notifica del verbale di constatazione degli ispettori previdenziali perchè, se è vero, come evidenziato anche nella discussione odierna che, all’udienza del 29.1.07 il giudice aveva disposto l’acquisizione di documentazione idonea a provare il collegamento tra la ricevuta già presente in atti ed il verbale di accertamento relativo alle contestazioni che qui interessano, è anche vero che a f. 24 del fascicolo di primo grado risulta una nota dell’INPS in data 6.2.07 in cui "con riferimento al verbale ispettivo redatto il giorno 26.4.04, nei confronti dell’azienda Movital 2002 Spa, di cui risulta presidente A.P. e notificato il 28.4.04, si invia copia della ricevuta A.R.". Ergo vi è piena prova che la ricevuta, già in atti, si ricollegava proprio all’accertamento di cui trattasi.
Non solo quindi, vi è riprova della piena conoscenza da parte dell’imputato dell’infrazione ascrittagli ma anche della tardività ed incompletezza del suo "adempimento".
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Visto l’art. 637 c.p.p., e segg., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.