Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 17-08-2011) 22-08-2011, n. 32809

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello, dopo avere dichiarato l’estinzione per prescrizione dei fatti commessi sino al novembre 2002, ha rideterminato la pena e confermato, nel resto, la condanna inflitta all’odierno ricorrente accusato di omesso versamento dei contributi INPS. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:

1) violazione di legge in quanto all’imputato è stata applicata una disposizione (D.L. n. 211 del 1994) che non esiste mentre quella prevista dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 3, conv. L. n. 389 del 1989, esiste ed avrebbe dovuto essere applicata prevedendo una causa di non punibilità nell’ipotesi di pagamento in limine (come avvenuto nella specie);

2) motivazione contraddittoria ed illogica nella parte in cui non spiega dove sia la prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni;

3) violazione di legge per mancanza di prova dell’avvenuta notifica del verbale dell’I.N.P.S..

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile, in primo luogo perchè è fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello che, però, sono stati motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito. A tale stregua, i motivi stessi si devono considerare non specifici ma soltanto apparenti, "in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso" (sez. 5^, 27.1.05, Giagnorio, rv. 231708).

Scendendo nel dettaglio, deve subito dirsi che alla questione del primo motivo la Corte replica in maniera chiara ed incontrovertibilmente corretta quando sottolinea che "proprio il D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211, art. 1, pubblicato sulla G.U. del 29.3.1994 n. 73, costituisce la norma di riferimento quando, sotto la rubrica "Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali" recita: 1. Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: "1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. 1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l’attestazione delle somme eventualmente versate. 1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso".

Soggiunge, poi, la Corte che, a propria volta il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 3, "si è limitato a sostituire il testo del D.L. n. 463, convertito con modificazioni dalla L. n. 638 del 1983, che rimaneva, dunque, il testo base sul quale era intervenuto il legislatore del 1994".

Così facendo, i giudici di merito hanno perfettamente descritto la successione di norme sulla materia dell’omesso versamento di contributi I.N.P.S. evidenziando il fenomeno di continuità normativa che lo ha caratterizzato.

Per quel che attiene, poi, alla concreta applicabilità della causa di estinzione del reato in caso di adempimento nel termine di tre mesi dalla contestazione, la doglianza del ricorrente è palesemente ingiustificata essendo già stato evidenziato, prima, dal Tribunale e, quindi, dalla Corte d’appello, che, nel suo caso, non vi è spazio per l’invocazione di quella previsione in quanto il pagamento effettuato dall’imputato è stato, non solo "parziale – limitatamente alla quota di contributi di pertinenza del lavoratore-" ma anche "tardivo".

L’assunto si poggia sulle chiare acquisizioni probatorie rappresentate dalle parole dell’ispettore dell’ente previdenziale "che, pubblico ufficiale ed ufficiale di p.g. non aveva nessun motivo di mentire", tanto più che – sottolinea la Corte – le sue dichiarazioni, in giudizio, non hanno incontrato "alcuna contestazione nè indicazione di elemento di prova idoneo a smentirle".

Più precisamente, si legge nella sentenza del Tribunale di Pordenone (qui pienamente utilizzabile perchè, quando le decisioni di primo e secondo grado sono concordanti, la motivazione espressa in appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo – S.U. 4.2.92, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 1^, 20.6.97, Zuccaro, Rv. 208257 Sez. 1^, 26.6.00, Sangiorgi, Rv. 216906) che la teste F.M., funzionario di vigilanza dell’INPS, nel corso di una verifica presso la Movital 2002 S.r.l. aveva accertato che tale ditta "non solo, non aveva versato la parte contributiva di spettanza ma nemmeno la quota a carico dei lavoratori".

Replicandosi al secondo motivo di ricorso deve poi soggiungersi che – come ribadito anche dalla Corte nella decisione impugnata – il verbale di accertamento si riferisce a retribuzioni "effettivamente corrisposte" come acquisito con certezza dal verbale di accertamento degli ispettori INPS con verbale del 26.4.04 e dalle dichiarazioni in udienza dell’ispettore F. "là dove afferma che l’azienda Movital 2002 S.r.l. "aveva provveduto corrispondere (nel periodo in questione) la retribuzione ai lavoratori e non aveva versato all’istituto non solo la parte contributiva, ma anche la quota a carico dei lavoratori".

Del tutto inadeguate, pertanto, sono le diverse affermazioni del ricorrente che, anzi si risolvono in mere ed indimostrate supposizioni (velatamente calunniose) circa il fatto che i modelli DM10 sarebbero stati compilati lo stesso giorno dell’accertamento "su sollecitazione degli stessi ispettori" (v. ricorso f. 3). In tal modo, il ricorrente non fa che ribadire una linea difensiva generica già stigamatizzata in primo grado ove si era evidenziato che le dichiarazioni in udienza dell’ispettrice F. non avevano trovato smentite di alcun tipo da parte dell’imputato rimasto contumace che aveva solo depositato una memoria, all’ultima udienza.

E’, infine, destituita di fondamento anche l’ultima censura relativa al terzo motivo, secondo cui non sarebbe stata acquisita prova dell’avvenuta notifica del verbale di constatazione degli ispettori previdenziali perchè, se è vero, come evidenziato anche nella discussione odierna che, all’udienza del 29.1.07 il giudice aveva disposto l’acquisizione di documentazione idonea a provare il collegamento tra la ricevuta già presente in atti ed il verbale di accertamento relativo alle contestazioni che qui interessano, è anche vero che a f. 24 del fascicolo di primo grado risulta una nota dell’INPS in data 6.2.07 in cui "con riferimento al verbale ispettivo redatto il giorno 26.4.04, nei confronti dell’azienda Movital 2002 Spa, di cui risulta presidente A.P. e notificato il 28.4.04, si invia copia della ricevuta A.R.". Ergo vi è piena prova che la ricevuta, già in atti, si ricollegava proprio all’accertamento di cui trattasi.

Non solo quindi, vi è riprova della piena conoscenza da parte dell’imputato dell’infrazione ascrittagli ma anche della tardività ed incompletezza del suo "adempimento".

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Visto l’art. 637 c.p.p., e segg., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-02-2012, n. 1609 Opposizione agli atti esecutivi procedimento Procedimento esecutivo

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Svolgimento del processo

M.I. e S.M.I. proposero opposizione agli atti esecutivi intrapresa nei loro confronti da Intesa Gestione Crediti S.p.A. e numerosi altri creditori, sostenendo che il decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione in data 7 febbraio 2005 in favore dell’aggiudicataria Cosmo s.r.l., di cui chiedevano la sospensione, era stato preceduto da un provvedimento pronunciato fuori udienza dallo stesso g.e. in data 18 novembre 2004, con il quale era stata revocata la precedente ordinanza di sospensione dell’esecuzione, limitatamente ai lotti n. 1, 2, 3 e 5;

provvedimento, quest’ultimo, da ritenersi nullo perchè mai comunicato ad essi opponenti, in violazione del combinato disposto degli artt. 487, 176 e 159 cod. proc. civ..

Il Tribunale di Teramo, con sentenza pubblicata in data 16 luglio 2009, ha rigettato l’opposizione ed ha condannato l’opponente al pagamento delle spese processuali in favore di Cassa di Risparmio di Fermo, Banca Popolare dell’Adriatico, Intesa Gestione Crediti S.p.A., Capitalia S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nonchè in favore dell’aggiudicataria Cosmo s.r.l..

Avverso la sentenza il M. e la S. propongono ricorso straordinario per cassazione a mezzo di un unico articolato motivo.

Si difendono con distinti controricorsi le intimate Trevi Finance S.p.A., quale mandataria di Unicredit S.p.A. (avente causa da Capitalia S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione), M.P.S. Gestioni Crediti Banca s.p.a., nella qualità di procuratrice della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e Castello Finance s.r.l., rappresentata da Italfondiario S.p.A., nella qualità di cessionaria di Intesa Gestione Crediti S.p.A.; quest’ultima ha proposto ricorso incidentale, cui hanno resistito con controricorso M.I. e S.M.I.. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata con riferimento alla norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 per avere il provvedimento impugnato deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, non offrendo l’esame dei motivi elementi per mutare l’orientamento.

Il principio in discussione è quello del contraddittorio e la questione che si pone è quella della sua applicazione nel processo esecutivo.

La giurisprudenza di questa Corte è, da tempo risalente, nel senso del carattere sostanzialmente unilaterale del processo esecutivo e, quindi, dell’inapplicabilità del principio del contraddittorio, così come si configura in sede cognitiva (cfr. già Cass. n. 94/76, nonchè, più recentemente, Cass. n. 9488/02 e nn. 1618 e 13914 del 2005); corollario di siffatte affermazioni era – per quanto rileva ai fini della presente decisione – quella per la quale la mancata notificazione all’esecutato di uno degli avvisi che per legge devono essere eseguiti nei suoi confronti non rileva se il potenziale destinatario non proponga opposizione agli atti esecutivi avverso il conseguente atto del processo esecutivo deducendo la specifica lesione di un interesse sostanziale (cfr. Cass. n. 1550/88, n. 1195/90, n. 8293/93, n. 5721/94, tutte citate nella sentenza impugnata). Quest’ultimo orientamento è stato ribadito di recente da diverse pronunce che hanno confermato l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi fondata sulla mera violazione del principio del contraddittorio ove l’opponente non indichi sotto quale concreto profilo quella violazione abbia pregiudicato il suo diritto di difesa (così Cass. n. 22279/10, nonchè n. 16731/09).

1.1.- A seguito della modifica apportata all’art. 111 Cost. dalla Legge costituzionale n. 2 del 1999 si è venuta a formare una giurisprudenza di legittimità, che qui si ribadisce, per la quale "nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell’art. 111 Cost.) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.. Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l’impugnazione di un atto dell’esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell’impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l’ingiustizia del processo, causata dall’impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette" (così Cass. n. 12122/03, anche questa citata nella sentenza impugnata; a cui si sono aggiunte, tra le altre, Cass. n. 10334/05 e n. 24532/09, nonchè Cass. n. 15728/11 e n. 17874/11).

Tale ultimo approdo giurisprudenziale consente di attuare nel processo esecutivo garanzie di difesa coerenti con la struttura e la funzione di tale processo, quali risultano anche dopo le modifiche apportate con la L. 14 maggio 2005, n. 80, modificata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, e con la L. 24 febbraio 2006, n. 52, che hanno, per alcuni aspetti (non rilevanti in questa sede), ampliato dette garanzie in favore del debitore esecutato, essendo peraltro imprescindibile la sua posizione di soggezione a fronte dell’azione esecutiva che il creditore esercita avvalendosi di un diritto consacrato in un titolo esecutivo; posizione di soggezione, fatta palese – quanto al particolare atteggiarsi del principio del contraddittorio – dalla norma cardine dell’art. 485 cod. proc. civ., non modificata dalle Leggi citate.

2.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia appunto la violazione degli artt. 111 e 24 Cost., in relazione al combinato disposto degli artt. 487, 176 e 159 c.p.c., nonchè all’art. 495 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis (cioè quello vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 80 del 2005, su menzionata).

Per comprendere la doglianza dei ricorrenti giova precisare quanto segue, relativamente allo svolgimento del processo esecutivo:

con provvedimento datato 9 novembre 2004, il giudice dell’esecuzione, a seguito di segnalazione proveniente dal responsabile dell’area urbanistica del Comune di Martinsicuro riguardante un ordine di demolizione di un capannone facente parte del compendio pignorato, sospese le operazioni di vendita in attesa di accertamenti sull’esito di tale ordine e riferì la sospensione a tutti e cinque i lotti posti in vendita dal notaio delegato;

con il successivo provvedimento del 18 novembre 2004, oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi, il giudice dell’esecuzione, ricevuta dal notaio delegato la precisazione che l’immobile colpito dall’ordine di demolizione faceva parte del lotto n. 4, revocò la sospensione relativamente agli altri lotti (numeri 1, 2, 3 e 5), in modo che per tali lotti il notaio delegato, che già aveva effettuato gli adempimenti relativi alla vendita, vi diede corso;

quest’ultimo provvedimento non venne comunicato ai debitori esecutati, che, pertanto, hanno lamentato, con l’opposizione avverso il provvedimento medesimo, che, a causa della mancata comunicazione della revoca della sospensione, non avrebbero avuto conoscenza dell’ulteriore corso della procedura, quindi dell’incanto tenuto dal notaio delegato e dell’aggiudicazione in favore della Cosmo s.r.l..

2.1.- Il Tribunale, pur avendo riconosciuto che il provvedimento del giudice dell’esecuzione oggetto di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non venne comunicato agli esecutati, ha escluso la rilevanza di tale omessa comunicazione, applicando i principi di cui al precedente punto n. 1. In particolare, ha motivato la propria decisione di rigetto dell’opposizione evidenziando come gli opponenti si fossero limitati a dedurre soltanto "la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare, a fondamento della stessa … ragioni per le quali tale lesione abbia comportato, l’ingiustizia del processo, causata dall’impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette" che pure rilevano nel processo esecutivo, in ragione della giurisprudenza sopra richiamata (in specie, Cass. n. 12122/2003).

3.- Sostengono i ricorrenti che l’omessa conoscenza della data fissata per la vendita e, poi, anche del provvedimento di aggiudicazione avrebbe loro precluso di avvalersi della facoltà di chiedere la conversione ai sensi dell’art. 495 cod. proc. civ., che, nel testo all’epoca vigente, avrebbe consentito di avvalersi del beneficio anche dopo la pronuncia dell’ordinanza di vendita (o, come nel caso di specie, di delega delle operazioni di vendita al notaio), comunque "in qualsiasi momento anteriore alla vendita". Il Tribunale si è occupato di siffatto argomento difensivo degli opponenti, osservando tuttavia che esso non venne dedotto nè col ricorso in opposizione, nè in alcuno degli atti successivi del processo di cognizione, ma soltanto nella memoria conclusionale di replica depositata in data 24 giugno 2009, nella quale, "per la prima volta", avrebbero dedotto che "se solo avessero avuto contezza della avvenuta revoca della sospensione dell’esecuzione avrebbero potuto avanzare quantomeno istanza di conversione del pignoramento". 3.1.- Poichè le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l’ingiustizia dell’atto del processo esecutivo oggetto di opposizione, causata dall’impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, debbono essere poste a fondamento dell’opposizione medesima, esse vanno tempestivamente dedotte nel relativo processo ed è corretta la statuizione del giudice di merito che reputa tardiva la deduzione svolta negli scritti conclusivi, depositati dopo la precisazione delle conclusioni, nel caso di specie addirittura nella memoria conclusiva di replica.

3.2.- Tale conclusione è del tutto coerente con i principi giurisprudenziali sopra richiamati, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., n. 1, e non trova smentita nemmeno nella decisione n. 5341/2009, nella cui massima si legge che, al fine di rispettare il principio del giusto processo, l’ordinanza di vendita deve essere notificata al debitore esecutato, comportando la sua mancata conoscenza da parte dell’esecutato l’invalidità degli atti successivi del processo esecutivo. Invero, la lettura della motivazione consente di ricostruire la fattispecie in termini coerenti con quanto statuito nel caso di specie dal Tribunale di Teramo: in quel caso, il debitore esecutato aveva dedotto, già con il ricorso in opposizione, la lesione del proprio interesse sostanziale, determinata dall’impossibilità di presentare istanza di conversione; "nel caso di specie, come detto, il giudice a quo ha rilevato la mancata tempestiva deduzione di tale lesione.

4. – Con un ulteriore profilo dello stesso unico motivo di ricorso, i ricorrenti censurano l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui detta deduzione sarebbe stata compiuta per la prima volta soltanto con la memoria conclusionale di replica e sostengono che, invece, sarebbe stata fatta già "con memoria difensiva 26 maggio 2005" e reiterata "con memoria di costituzione, nel giudizio di merito, depositata il 10.11.2005".

Orbene, ritiene il Collegio che tale profilo del motivo di ricorso sia inammissibile perchè volto a denunciare un errore revocatorio.

Va applicato il principio per il quale è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci l’errore del giudice di merito per avere ignorato un documento acquisito agli atti del processo e menzionato dalle parti, non corrispondendo tale errore ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ.; l’errore in questione, risolvendosi in una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento ma in contrasto con le risultanze degli atti del processo, può essere invece denunciato con il mezzo della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (così Cass. n. 4056/2009; cfr. anche Cass. n. 1512/2003; n. 11373/2006; n. 12904/2007).

Infatti, il Tribunale non ha svolto alcuna attività interpretativa al fine di escludere che gli atti menzionati dai ricorrenti contenessero o meno la deduzione in parola – ciò che avrebbe consentito il sindacato di questa Corte, quanto meno sotto il profilo del vizio di motivazione; nè ha espresso alcuna valutazione in merito alla tempestività o meno della deduzione, in quanto svolta in atti di parte diversi dal ricorso introduttivo dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. – ciò che avrebbe pure consentito il sindacato di questa Corte, anche sotto il profilo della violazione di legge, prospettabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o n. 4.

Piuttosto, il giudice di merito non si è avveduto di un fatto risultante dai citati atti di parte, dando per scontato che questi non vi fossero ovvero che non contenessero la deduzione che invece contenevano, così incorrendo – secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti in una svista che, in sè considerata, non integra alcun valido motivo di ricorso per cassazione.

5.- Parimenti inammissibile va dichiarato il ricorso incidentale proposto da Castello Finance s.r.l., rappresentata da Italfondiario S.p.A., quale cessionaria di Intesa Gestione Crediti S.p.A., col cui unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 138 e 489 cod. proc. civ. e quindi la nullità del ricorso in opposizione perchè, secondo la ricorrente, erroneamente notificato, ai sensi dell’art. 489 cod. proc. civ., al creditore pignorante e ai creditori intervenuti presso il domicilio eletto, piuttosto che presso la sede legale degli istituti di credito.

Avuto riguardo all’esito dell’opposizione e soprattutto alla circostanza che nel relativo giudizio si costituì Intesa Gestione Crediti S.p.A., dante causa della ricorrente incidentale, in cui favore sono state riconosciute anche le spese del grado di merito, il ricorso – che non risulta essere stato proposto come condizionato – appare carente della deduzione in punto di attualità dell’interesse all’impugnazione.

La soccombenza reciproca comporta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale.

6.- Avuto riguardo alle ragioni della decisione, fondata, sia pure in parte, sull’erronea individuazione del rimedio impugnatorio da parte dei ricorrenti, appare di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione anche tra i ricorrenti e gli altri due istituto di credito resistenti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili. Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-05-2011) 06-10-2011, n. 36277Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 1 febbraio 2011, il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Rieti dell’11 gennaio 2011, che aveva disposto gli arresti domiciliari del prevenuto, in relazione al reato di tentata violenza sessuale.

Avverso tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, rilevando: 1) l’inosservanza dell’art. 273 c.p.p. e la carenza di motivazione, in riferimento al quadro indiziario a carico del prevenuto, che l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata a mutuare dall’ordinanza del GIP; 2) la carenza di motivazione dell’ordinanza quanto al periculum in mora, con riferimento sia al pericolo di reiterazione del reato, sia al pericolo di inquinamento delle prove.

Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, il difensore dell’imputato ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione, avendo quest’ultimo patteggiato la pena con sentenza del GIP del Tribunale di Rieti del 28 aprile 2011.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Risulta infatti dagli atti che, in relazione al reato per cui si procede, il ricorrente ha patteggiato la pena con sentenza del GIP del Tribunale di Rieti del 28 aprile 2011, perdendo così ogni interesse a contestare l’ordinanza impugnata sia in punto di indizi di colpevolezza, sia in punto di esigenze cautelari.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-10-2011) 25-10-2011, n. 38676

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Svolgimento del processo

1. La difesa di M.M. propone ricorso avverso l’ordinanza del 27 aprile 2011 del Tribunale di Napoli con la quale è stato respinto il riesame avverso la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal gip del medesimo ufficio in riferimento all’imputazione di cui all’art. 416 bis cod. proc. pen..

Con il primo motivo si lamenta violazione di norma penale processuale e vizio di motivazione in relazione alla valutata sussistenza di elementi indiziari del reato contestato.

Richiamati gli approdi giurisprudenziali a riguardo, si osserva che solo due collaboratori hanno individuato il M. quale componente dell’associazione, dichiarando P.C. che questi era organico al clan perchè aveva il compito di eseguire estorsioni;

a C.G., dopo averlo indicato come addetto al medesimo ruolo, ha precisato di non conoscerlo direttamente e di essersi fatto sulla sua funzione nel gruppo un’idea personale. L’inattendibilità di tali dichiaranti risulta evidente alla luce della circostanza che, malgrado le indagini in corso, nessuno specifico episodio di estorsione era mai stato attribuito al ricorrente.

In riferimento alle dichiarazioni indicate è stata poi omessa la valutazione di attendibilità intrinseca, sicchè il Tribunale nel valutare la convergenza del molteplice, è incorso in un vizio giuridico.

Quale ulteriore elemento a carico risultano valorizzate delle telefonate compiute nell’arco di sole tre ore in singolo giorno per dimostrare la frequentazione di questo con soggetti pericolosi, elementi che da soli non si ritengono indicativi di indizi del reato contestato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile contestando la valutazione di merito che risultano correttamente svolta nel provvedimento impugnato, e pertanto si sottrae ai vizi in esso lamentati.

Nel provvedimento introduttivo infatti si sottopone a critica solo parte dell’ordinanza, ignorando non solo il compiuto richiamo in esso operato alla valutazione di credibilità oggettiva e soggettiva dei dichiaranti, ma anche la messe dei riscontri, desumibile dalle osservazioni di p.g. e dalle intercettazioni acquisite.

Alla luce di tale ricostruzione, che attesta la partecipazione di M. all’attività di raccolta informazioni sulle persone cui formulare richieste estorsive, del tutto irrilevante è la circostanza del suo mancato coinvolgimento in azioni intimidatorie, in ragione delle ordinarie norme sul concorso di persone reato, che consentono di attribuire il fatto antigiuridico ai partecipe ove consapevole dell’attività altrui, realizzi anche la parte dell’azione che, atomisticamente considerata, non assumerebbe le caratteristiche tipiche del reato.

Il quadro indiziario non può essere svalutato esclusivamente valorizzando la natura ravvicinata nel tempo delle conversazioni esaminate nell’ordinanza, costituendo le stesse soltanto uno degli elementi di riscontro, ad ulteriore conforto dei quali intervenne, qualche mese dopo, l’arresto dell’interessato in compagnia degli altri componenti l’associazione illecita, sorpresi nella fragranza del possesso di armi, elemento particolarmente significativo che, saldato all’indizio derivante dalle intercettazioni, fornisce solido riscontro alle chiamate di correità, escludendone la genericità.

Anche la pretesa aspecificità della dichiarazione resa da C., ed apparentemente dovuta a sue sensazioni, sfornite di riscontro, non risulta fondata, posto che l’esame del provvedimento ha consentito di accertare che l’interessato, ha collocato M. nell’ambito di svolgimento dell’attività estorsiva, sapendo che questa era l’attività cui era dedicato il gruppo a cui faceva riferimento, e soprattutto sapendo che dagli stessi egli veniva stabilmente retribuito, con corresponsione di compenso mensile, il evidenzia che l’indicazione fornita, e correttamente valutata rilevante dal Collegio, aveva le caratteristiche di concretezza idonee a farle acquisire la valenza di indizio.

Gli elementi esposti denotano la manifesta infondatezza del ricorso proposto cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma, valutata equa nella misura indicate nel dispositivo, in favore della cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

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