Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-11-2011, n. 23598

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

(motivazione in forma semplificata in conformità al decreto presidenziale del 22 marzo 2011).

La sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova n. 18 depositata il 30 aprile 2005 ha ridotto a L. 538.044.000 il reddito imponibile ai fini IRPEF per l’anno 1997 dell’impresa Orlandini s.n.c. rispetto alle L. 543.288.000 accertate dalla Commissione tributaria provinciale. Dal momento che, come risulta dalla sentenza impugnata, la pronunzia della commissione di primo grado era stata impugnata solo dall’Agenzia delle entrate appare manifestamente fondata la censura con cui si denunzia violazione degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 112, 324 e 329 cod. proc. civ. in quanto – a dire dell’Agenzia delle entrate – il contribuente aveva contestato esclusivamente la sussistenza del maggior reddito accertato ma non aveva mai invocato l’esclusione dall’Ilor per il 1997 ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 115 tuir.

Dalla sentenza impugnata risulta che in udienza l’Agenzia delle entrate aveva espressamente dichiarato di non insistere sulla debenza dell’Ilor. Il motivo di ricorso in esame è quindi inammissibile dato che la sentenza, come risulta dal dispositivo, ha effettivamente pronunziato sulla domanda relativa all’Ilor 1997 dichiarando non dovuta l’imposta, ma tale domanda (o meglio il corrispondente motivo di appello) era stata espressamente rinunziata dalla parte. Nè si ravvisa alcun possibile interesse dell’amministrazione finanziaria ad una diversa pronunzia.

Sussistono evidenti giusti motivi per la compensazione delle spese di questo grado.

P.Q.M.

– accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso e, decidendo nel merito ai sensi dell’articolo 384 cod. proc. civ., ripristina la determinazione in L. 543.288.000 del reddito tassabile ai fini IRPEF in capo alla s.n.c. di Orlandini Carlo e C. per l’anno 1997, confermando nel resto la sentenza impugnata;

– dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso;

– compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-03-2011) 13-07-2011, n. 27422 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale della Repubblica di Venezia ricorre avverso la sentenza emessa, ex art. 444 e sgg. cod. proc. pen. in data 2 marzo 2010 dal gup di Vicenza, nei confronti di R. P., rilevando che, nell’applicare la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza per alterazione da stupefacenti, commesso il 30.8.2008, non è stata disposta la confisca del veicolo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non può essere accolto.

1.1 Con il D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, è stata introdotta la previsione della confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche o di stupefacenti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

1.3 Con la L. n. 120 del 2010 la disciplina normativa al riguardo è stata parzialmente modificata, specie per quanto riguarda il potere di sequestro che è stato attribuito espressamente all’autorità amministrativa, mantenendosi tuttavia fermo il potere del giudice penale di disporre, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, la confisca del veicolo. Ne è derivata una situazione analoga a quella della sospensione della patente di guida e questa Corte ha precisato che un tale potere può essere esercitato anche quando si tratti di fatti commessi prima della entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, per le ragioni puntualmente esposte dalla sentenza di questa stessa sezione del 22.11.2010 n. 41080 rv. 248912, alle quali si rinvia.

2. Nel presente caso tuttavia all’accoglimento del ricorso è di ostacolo la circostanza, riferita dalla stessa sentenza qui impugnata e dal ricorrente non contestata, secondo cui il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-07-2011, n. 29857 Stupefacenti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 22/9/10 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibili le istanze di I.C., intese alla fruizione di misure alternative alla detenzione, in quanto in espiazione di pena per reato ostativo (art. 74 L. droga), senza aver dedotto o documentato di essere collaboratore di giustizia (art. 58-ter op).

Ricorreva per cassazione la difesa del I., deducendo violazione di legge: il ricorso, stante la previsione normativa della collaborazione impossibile ed il ruolo marginale avuto dal soggetto nell’associazione, avrebbe dovuto quanto meno essere esaminato in sede collegiale (come normalmente avviene in altri distretti giudiziali), specie a fronte della dedotta assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, la tendenza del detenuto alla risocializzazione e il posto di lavoro per lui disponibile presso un’impresa edile del suo paese ((OMISSIS) in provincia di (OMISSIS)).

Chiedeva l’annullamento.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, non risultando che nell’istanza si fosse fatto alcun cenno alla problematica della collaborazione.

Il ricorso, infondato, va rigettato.

Correttamente il PG ha rilevato che nell’originaria domanda rivolta dall’interessato al Tribunale di sorveglianza non si fa alcun cenno ad una situazione di collaborazione con la giustizia. Nella motivazione del provvedimento, infatti, si dice espressamente che l’istante (in espiazione di pena per un reato ostativo quale quello D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74) "non ha dedotto nè documentato la avvenuta collaborazione con la giustizia" ex art. 58-ter op.. Del tutto giustificata, pertanto, l’adozione da parte del Presidente di quel Tribunale del provvedimento de plano di inammissibilità (ex art. 666 c.p.p., comma 2. e art. 678 c.p.p.) per manifesta infondatezza della domanda (solo nel presente ricorso si affronta la problematica della c.d. collaborazione impossibile per il dedotto ruolo marginale avuto dal partecipe nell’associazione criminosa).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-09-2011, n. 7437 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il Collegio ritiene possibile, allo stato degli atti, l’immediata definizione della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti in camera di consiglio.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il decreto datato 21 dicembre 2010 con il quale il Direttore centrale del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – lo ha escluso dal concorso per il reclutamento di 814 Vigili del Fuoco avendogli riscontrato, la commissione sanitaria, un "Deficit dell’acutezza visiva naturale (OD 06/10 – OS 06/10). D.M. 11/3/2008, n. 78, art. 1, c. 1, lett. f), punto 1".

In punto di fatto, espone che:

in data 30/11/2010 è stato visitato e giudicato non idoneo;

in data 10/10/2010, sottoposto a visita oculistica presso la ASL di Cagliari per il rilascio di porto di fucile per uso caccia, gli è stato riscontrato un visus naturale O.D 7/10 – OS 8/10;

in data 21/1/2011, sottopostosi a visita privata specialistica, gli è stato riscontrato un visus naturale OS 10/10 – OD 10/10.

Deduce eccesso di potere e carenza e/o errore sui presupposti.

L’intimata amministrazione ha depositato relazione di servizio con cui ha, tra l’altro, fatto presente la non replicabilità dell’accertamento sanitario sul presupposto che la possidenza dei requisiti va verificata esclusivamente al momento della visita medico legale e che la sua ripetizione effettuata in condizioni di tempo e di luogo differenti potrebbero giustificare difformità nei risultati ottenuti.

Si è costituito il ministero della difesa per mezzo dell’Avvocatura dello Stato che ha depositato relazione dell’amministrazione.

La Sezione, nella camera di coniglio del 30 marzo 2011, ha disposto verificazione al fine di appurare i presupposti di fatto (possidenza o meno del requisito al momento della visita medico legale) posti base della determinazione impugnata.

In data 5 maggio 2011, l’Avvocatura dello Stato ha depositato ulteriore documentazione.

L’incombente è stato assolto.

Il ricorso è fondato.

Sottoposto ad un rinnovato accertamento sanitario in data 12 maggio 2011, la verificazione ha dato il seguente esito:

"Visus naturale: OD 9/10 – OS 7/10.

L’esito della rinnovata visita medica – disposta in via di verificazione – ha appurato l’insussistenza di infermità a carico del candidato di rilevanza tale da cagionarne la sua esclusione dalla procedura di arruolamento.

Al ricorrente, infatti, è stata riscontrata la possidenza di una acutezza visiva compatibile con i requisiti sanitari previsti dal D.M. 11/3/2008, n. 78, art. 1, c. 1, lett. f), punto 1.

Quel che anche rileva, è che tale verificazione, nell’accertare l’assenza di cause di non idoneità, ha taciuto sulla presenza di sopravvenienze capaci di modificare la realtà fattuale originaria che aveva dato la stura all’impugnato giudizio.

Si vuole dire che né la l’amministrazione né il verificatore (quest’ultimo appositamente sollecitato con l’ordinanza collegiale istruttoria) hanno allegato elementi di fatto in grado di revocare in dubbio l’attendibilità dell’accertamento tecnico disposto ora per allora sulla base di sopravvenienze in grado di modificare, medio tempore, il profilo sanitario del ricorrente.

Non può, pertanto, che concludersi per la erroneità del giudizio originario siccome adottato su presupposti di fatto travisati frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica che, sottoposto al sindacato estrinseco, ha palesato la non corretta applicazione al procedimento de quo delle regole tecniche fornite dalla scienza medica e, pertanto, la scorrettezza e l’irragionevolezza della decisione finale senza che il giudice amministrativo si sia sostituito all’amministrazione nella valutazione tecnica e nel giudizio resi.

Non pertinente l’assunto dell’amministrazione secondo cui gli accertamenti non sono replicabili ed i requisiti vanno posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso.

La tesi della resistente avrebbe meritato condivisione se fosse stata in qualche modo allegata o comprovata (come sopra spiegato) la sopravvenienza di cause esterne (ad esempio, un intervento chirurgico o l’applicazione di una protesi) in grado di modificare la situazione di fatto tra la prima e la seconda visita medicolegale.

Così non è stato.

La verificazione, disposta per appurare la sussistenza e la consistenza della causa di non idoneità, ha dimostrato che il primo giudizio medico era stato il frutto di una erronea istruttoria tecnica, quindi, l’ingiusto sbocco di un non corretto accertamento sanitario. l’originaria erroneità dell’accertamento rende ragione al ricorrente che può così dimostrare la possidenza del prescritto requisito sin dalla prima visita medica (che se fosse stata correttamente effettuata avrebbe dato l’esito successivamente suffragato dalla verificazione) e, pertanto, nei termini stabiliti dal bando.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato mentre l’effetto conformativo che deriva dalla presente decisione impone all’amministrazione (norma agendi) di fare pedissequa applicazione degli esiti della verificazione nei sensi di cui al verbale medico del 12 maggio 2011.

Il risarcimento del danno chiesto dal ricorrente consegue in forma specifica nei sensi di cui sopra.

In conclusione, il ricorso in esame è fondato e va, perciò, accolto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Relativamente al compenso spettante al soggetto verificatore il collegio delega il magistrato relatore, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma quattro del codice del processo amministrativo su documentata istanza del soggetto verificatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Ministero dell’Interno alla refusione delle spese di giustizia che liquida in Euro 1.500,00.

Spese di verificazione come in motivazione.

Si incarica la Segreteria della Sezione di inviare copia della presente sentenza anche alla Guardia di finanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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