Legge Regionale n. 4 del 19-03-2009 Regione Abruzzo. Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 20
del 27 marzo 2009

ARTICOLO 1

(Interventi di riordino)
1. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi
di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, procede al riordino
degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi e dei
consorzi degli enti locali a partecipazione regionale, delle agenzie, delle
aziende e delle società controllate e partecipate dalla Regione.

ARTICOLO 2

(Riordino degli Enti regionali)
1. Gli enti di cui all’art. 1 sono riordinati, fusi o soppressi mediante
l’adozione di uno o più atti legislativi o amministrativi, secondo criteri di
economicità, efficacia ed efficienza e nel rispetto delle norme contenute
nella presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di indirizzo per
il riordino delle società controllate e partecipate dalla Regione, nel
rispetto della disciplina civilistica in materia.

ARTICOLO 3

(Principi generali e modalità di erogazione dei servizi pubblici)
1. I servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e l’esercizio
di attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo
economico e civile della comunità regionale, sono erogati attraverso una delle
seguenti modalità organizzative, nei soli casi in cui tali servizi non possono
essere gestiti in maniera efficace ed economicamente conveniente dagli enti
locali, ovvero la cui gestione diretta da parte dell’Amministrazione
regionale, o mediante l’affidamento a terzi, con le modalità stabilite dalla
vigente legislazione in materia di appalti, non risulti efficiente sotto il
profilo dei risultati:
a) agenzia regionale, quando l’oggetto consiste nello svolgimento di attivit
specifiche di interesse pubblico;
b) azienda regionale, anche consortile quando l’oggetto consiste nella
produzione e gestione di beni e servizi rivolti al consumo collettivo e
destinati al soddisfacimento di finalità pubbliche. Le aziende hanno natura di
ente pubblico economico;
c) istituto regionale, quando le funzioni e le attività attribuite sono
caratterizzate prevalentemente da contenuti di alta specializzazione tecnico-
scientifica ed orientate alla ricerca ed alla sperimentazione;
d) costituzione e partecipazione a società, per lo svolgimento dei servizi
pubblici aventi rilevanza economica.
2. Gli enti regionali di cui al comma 1, lett. A), b) e c) non possono
detenere partecipazioni azionarie, né rilasciare fideiussioni, né svolgere
attività che non costituiscano svolgimento di pubblico servizio.

ARTICOLO 4

(Organi degli enti regionali)
1. Gli organi delle Agenzie regionali sono:
a) Direttore;
b) Collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi delle Aziende regionali sono:
a) Consiglio di amministrazione costituito da tre componenti;
b) Collegio dei revisori dei conti.

3. Gli organi degli Istituti regionali sono:
a) Presidente;
b) Comitato tecnico scientifico;
c) Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 5

(Requisiti, nomine e compensi)
1. In applicazione dell’art. 42, commi 3 e 4, dello Statuto, le nomine degli
organi di vertice collegiali ed individuali, di amministrazione e di controllo
degli Enti regionali sono effettuate dal Consiglio regionale secondo le
modalità contenute nel regolamento interno.
2. In applicazione dell’art. 55, comma 3, dello Statuto, le nomine dei
Direttori delle Agenzie regionali di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), sono
effettuate dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Le nomine di cui ai commi 1 e 2 rispondono a requisiti di professionalit
ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del
nominato e dell’assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato
per delitti contro la pubblica amministrazione. Per i Direttori delle Agenzie
sono richiesti, all’atto della nomina, i requisiti del Dirigente regionale.
4. Prima di procedere alle nomine di cui ai commi 1 e 2, la Regione provvede a
pubblicare il relativo bando o avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo e sul sito web istituzionale della Regione.
5. Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e
collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che
rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.
6. Il compenso lordo stabilito per gli incarichi relativi alle nomine di cui
ai commi 1 e 2 è espressamente indicato, per ciascun ente regionale, nelle
singole leggi di riordino, in considerazione dei livelli di complessità della
gestione e della relativa professionalità richiesta. Una parte variabile della
retribuzione, non inferiore al 30 per cento, è correlata ai risultati
raggiunti appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di
gestione di cui all’art. 8.
7. Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non
poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e
del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso
o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso
enti pubblici economici. Il divieto di cumulo non vale per gli Amministratori
dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti.
8. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta
all’amministratore l’indennità di carica a lui più favorevole e, in
sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere
corrisposto un rimborso spese identico a quello che viene corrisposto ai
dipendenti regionali per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute
degli organi istituzionali dell’ente e delle relative commissioni previste
dalla legge o dallo statuto dell’ente.
9. La corresponsione del rimborso spese di cui al comma 8 non è cumulabile nel
caso di partecipazione a sedute di organi diversi nella stessa giornata e
nella stessa città.

ARTICOLO 6

(Revoca e scioglimento)
1. L’Assessore regionale competente per materia, qualora riscontri gravi e
persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalit
istituzionali dell’ente ed alle direttive della Giunta regionale, propone alla
Giunta regionale la revoca del Direttore dell’Agenzia. La Giunta dispone con
provvedimento motivato la revoca, dandone comunicazione al Consiglio Regionale
nella prima seduta utile. All’atto della revoca, la Giunta regionale nomina un
commissario per la gestione straordinaria dell’ente regionale. Il Commissario
esercita le funzioni per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una
sola volta, per dare luogo alla ricostituzione degli organi ordinari
dell’ente, trascorso il quale decade.
2. Qualora siano riscontrate gravi e persistenti irregolarità ovvero
difformità rispetto alle finalità istituzionali dell’ente ed alle direttive
della Giunta regionale da parte del Presidente dell’Istituto ovvero del
Consiglio di amministrazione dell’Azienda, il Consiglio regionale, anche su
proposta della Giunta, ne dispone con provvedimento motivato la revoca ovvero
lo scioglimento, previo parere della competente Commissione per materia
formulato con procedura d’urgenza. Il Consiglio stesso provvede ad indicare un
Commissario per la gestione straordinaria dell’Ente. In caso di inerzia del
Consiglio, trascorsi quindici giorni dalla data della revoca, o dello
scioglimento, il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi del potere
sostitutivo e nominare il Commissario, riferendone all’Assemblea nella prima
seduta utile. Il Commissario esercita le funzioni per un periodo massimo di
sei mesi, prorogabile per una sola volta, per dare luogo alla ricostituzione
degli Organi gestionali, trascorso il quale decade.
3. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni
da parte del collegio dei revisori dei conti, il Consiglio regionale, anche su
proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato lo
scioglimento, previo parere della competente Commissione per materia formulato
con procedura d’urgenza.

ARTICOLO 7

(Controllo del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale, in applicazione dell’art. 26 dello Statuto,
esercita la funzione di controllo sugli enti dipendenti dalla Regione, le
aziende, le agenzie, gli istituti e le società controllate e partecipate dalla
Regione per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il
raggiungimento dei risultati previsti.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite delle Commissioni
consiliari competenti per materia.
3. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Commissione consiliare
competente per materia:
a) ogni due mesi, l’elenco delle deliberazioni adottate dagli organi di
vertice, specificando l’oggetto di ciascun atto;
b) ogni sei mesi, una relazione sull’attività svolta, nonché sulle linee
generali dell’attività prevista per il semestre successivo.
4. Ciascuna Commissione può richiedere agli enti di cui al comma 1, per le
attività di rispettiva competenza, la documentazione necessaria allo
svolgimento delle attività di controllo, convocando, se necessario, gli organi
degli enti regionali.
5. Ciascuna Commissione presenta al Consiglio regionale, entro il quindici
ottobre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta dagli enti di cui al
comma 1 ed una relazione sull’attività di controllo svolta ogni qualvolta lo
ritenga necessario.
6. Nell’esercizio della funzione di controllo, la Commissione non può emanare
direttive agli uffici, o procedere ad imputazione di responsabilità o
sindacare l’attività di organi, enti e uffici fuori dalle relazioni di cui al
comma 5.
7. Le relazioni di cui al comma 5 sono trasmesse agli enti sottoposti al
controllo.

ARTICOLO 8

(Controllo di gestione)
1. Gli organi di amministrazione e i dirigenti degli enti regionali sono
responsabili, nei rispettivi ambiti di competenza, dei risultati dell’attivit
dell’ente in relazione agli obiettivi programmati, alla realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati ed ai risultati della gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa la gestione del personale.
2. Gli enti regionali adottano, sulla scorta di direttive approvate dalla
Giunta regionale, misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e
l’analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta da
ciascun ente, con l’istituzione di specifici uffici, ai fini del controllo di
gestione da parte di apposito servizio regionale.
3. Il Collegio dei revisori dei conti di ciascun ente regionale collabora con
il servizio regionale di controllo di gestione di cui al comma 2, nonché con
gli uffici di controllo interno degli enti regionali, per il miglior
adempimento dei loro compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a
disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e
valutativo dalla commissione consiliare competente per materia.
4. Il Collegio dei revisori dei conti ha l’obbligo di segnalare e comunicare
le irregolarità riscontrate al Servizio regionale preposto al controllo di
gestione ed agli Uffici di controllo interno degli enti regionali di cui al
comma 2.

ARTICOLO 9

(Controlli sociali a tutela dell’utenza)
1. Nei casi nei quali sussiste l’esigenza di un controllo sociale sulla
qualità dell’erogazione dei servizi resi dagli enti regionali o dai
concessionari, possono essere previste forme di partecipazione dell’utenza ad
organismi di monitoraggio della domanda sociale e del grado di soddisfacimento
della medesima, a supporto dell’attività di vigilanza sugli enti regionali e
sui concessionari.

ARTICOLO 10

(Personale degli enti soppressi, fusi o incorporati)
1. Le singole leggi di riordino disciplinano l’assegnazione o trasferimento
del personale in servizio presso gli enti regionali per i quali si procede al
riordino, nel rispetto dell’art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”.
2. Il personale di cui al comma 1 mantiene in ogni caso la posizione giuridica
ed economica maturata presso l’Ente di appartenenza.

ARTICOLO 11

(Disposizioni transitorie)
1. Nelle more dell’approvazione delle singole leggi di riordino, il Presidente
della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio il quale ne d
immediata comunicazione ai Capigruppo consiliari, può disporre il
commissariamento degli organi amministrativi di vertice, collegiali ed
individuali, degli enti per i quali si procede al riordino, facendo ricorso,
ove possibile, al personale dipendente della Regione o di enti dipendenti
economici e non economici.
2. Nelle more dell’approvazione delle singole leggi di riordino, gli enti
regionali di cui all’art. 1 non possono modificare in aumento le piante
organiche, assumere personale, rilasciare fideiussioni, alienare beni immobili
e comunque compiere atti di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 12

(Modifiche alla L.r. n. 29/2006 ed Abrogazioni)
1. Sono abrogati i commi da 43 a 50 dell’art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007,
n. 47 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria
regionale 2008)”.
2. E’ abrogata la L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante “Disciplina per le nomine
di competenza della Regione e per il conferimento di incarichi” ad eccezione
dell’art. 2 che resta in vigore fino a quando il Consiglio regionale non
provveda a disciplinare la materia con il regolamento interno.
3. Al comma 4 dell’art. 47 della l.r. 25 agosto 2006, n. 29 recante

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