Cassazione SS UU civile n. 30785 del 30.12.2011 Professionista, commercialista, sanzioni disciplinari annullate, impugnazione, giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La commercialista Dott. ssa Tizia fu sottoposta a procedimento disciplinare per violazione delle regole di deontologia professionale Codice Deontologico Dottori Commercialisti n.d.r.) in relazione alla richiesta di compenso per un incarico collegiale conferito dal Tribunale di Roma ex art. 2501 sexies in relazione ad una operazione di fusione per incorporazione di società. Il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma e Velletri, con decisione del 4 maggio 2009, inflisse alla commercialista la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per tre mesi. La decisione, impugnata dall’interessata, fu annullata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine in data 16 luglio 2009. Il Consiglio dell’Ordine territoriale chiese l’annullamento di tale ultima decisione al Tribunale di Roma in data 7 ottobre 2009, e, con ricorso in data 2 novembre 2009, anche al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

2. – La Tizia ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione in entrambi i giudizi, chiedendo l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Resistono con controricorso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed il Consiglio dell’Ordine territoriale.

Motivi della decisione

1. – Deve, preliminarmente, procedersi alla riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

2. – La ricorrente rileva che il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 32, che regola il procedimento disciplinare dei dottori commercialisti e degli esperti contabili prevede che le deliberazioni del Consiglio Nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall’Albo nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell’Ordine possono essere impugnate dall’interessato e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, mentre nulla prevede in ordine all’eventuale reclamo avverso il provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare. Tuttavia, secondo la ricorrente, è corretto ritenere che tali provvedimenti siano impugnabili innanzi al giudice ordinario, in quanto il provvedimento disciplinare incide direttamente sul diritto soggettivo all’esercizio dell’attività professionale. In particolare, nel caso di irrogazione della sospensione, il professionista, pur continuando ad essere iscritto all’albo, non può esercitare la professione per tutta la durata della sanzione. Per la tutela del richiamato diritto soggettivo deve essere sempre data la possibilità di adire un giudice, non essendo sufficiente un rimedio meramente amministrativo quale quello indicato dal citato D.Lgs. n. 139 del 2005, art. 29, il quale stabilisce che il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, fra le altre attribuzioni, decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell’Ordine in materia disciplinare. E poiché nell’ordinamento vigente la ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo si basa essenzialmente sulla natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, spettando, in generale, al primo la tutela dei diritti soggettivi e al secondo quella degli interessi legittimi, sarebbe consequenziale che avverso i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto soggettivo all’esercizio delle “professioni protette” la tutela giurisdizionale sia offerta dal giudice ordinario, in mancanza di una norma di legge che la attribuisca ad un diverso giudice.

3. – Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha dedotto l’assenza di ogni giurisdizione o, in subordine, la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che l’ordinamento non riconosce, ai fini della tutela giurisdizionale, la posizione giuridica soggettiva di organi di giustizia amministrativa di primo grado – nella specie, l’Ordine territoriale – che lamentino la illegittimità della decisione dell’organo di giustizia amministrativa di secondo grado – nella specie, il Consiglio Nazionale – che ne abbia riformato una decisione in materia disciplinare. L’Ordine è un organismo unitario al cui interno i due organi che esercitano la funzione disciplinare sono legati da un rapporto di gerarchia impropria ad integrazione funzionale che vede al vertice il Consiglio Nazionale. E, del resto, sarebbe singolare che l’organo che ha emesso il provvedimento di prime cure in materia disciplinare possa impugnare la decisione emessa dall’organo che per legge ha il potere di sindacarlo. In subordine, ha dedotto che l’interesse fatto valere dal Consiglio territoriale nel giudizio è quello all’annullamento dell’atto amministrativo che assume viziato, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, tanto più ove si consideri che, a differenza del previgente ordinamento di cui al DPR_1067_1953 (art. 28), il nuovo ordinamento della professione, di cui al D.Lgs. n. 139 del 2005 (art. 28), non prevede la facoltà di impugnare i provvedimenti disciplinari innanzi al Tribunale.

Il Consiglio territoriale ha, a sua volta, chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo, deducendo che, nella nuova disciplina della professione, non si rinviene più alcun riferimento alla impugnabilità al giudice ordinario delle decisioni del Consiglio Nazionale in materia disciplinare, con conseguente configurabilità della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, essendo gli atti impugnati decisioni in via amministrativa.

4.1. – I ricorsi devono essere accolti.

4.2. – Deve anzitutto osservarsi che nel previgente assetto normativo, gli ordinamenti professionali degli Ordini, all’epoca separati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali erano disciplinati in base ai D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, e n. 1068. L’art. 28 dei due testi prevedeva che le deliberazioni del Consiglio Nazionale, che aveva la cognizione, tra l’altro, sui provvedimenti disciplinari emessi dall’Ordine territoriale, fossero impugnabili innanzi al Tribunale.

Il quadro normativo di riferimento è mutato con la emanazione, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 febbraio 2005, n. 34, che intendeva unificare i due Ordini, del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139. L’art. 32 di tale D.Lgs. ha riprodotto la disposizione dell’art. 28 dei due testi previgenti, prevedendo la impugnabilità innanzi al Tribunale delle deliberazioni in materia di iscrizione o cancellazione dall’Albo e di eleggibilità al Consiglio dell’Ordine, ma non ha ricompreso nell’elenco degli atti impugnabili le delibere in materia disciplinare. E l’art. 55, che prevede che contro le decisioni dell’Ordine territoriale possa essere proposto ricorso innanzi al Consiglio Nazionale, non si pronuncia in merito alla impugnativa contro le decisioni di quest’ultimo.

4.3. – Ferma la natura di diritti soggettivi delle situazioni coinvolte nella materia de qua, e la esclusione, per la evidente esigenza di tutela giurisdizionale dei diritti garantita dalla Costituzione, della soluzione del difetto di giurisdizione, patrocinata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine controricorrente, deve ritenersi che, in coerenza con detta natura e con i principi generali che governano il riparto di giurisdizione, la descritta manipolazione del previgente art. 28 non abbia mutato il precedente assetto di impugnativa innanzi al Tribunale ordinario, essendo di regola le posizioni di diritto soggettivo perfetto sottratte a discrezionalità amministrativa.

5. I ricorsi vanno quindi accolti, dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. In considerazione della complessità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese del giudizio.

Depositata in Cancelleria il 30.12.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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