Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 20
del 24 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Partecipazione alla costituzione della Fondazione
1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all’art. 5 dello Statuto
Regionale, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla Fondazione
denominata “CITTA’ DELLA PACE PER I BAMBINI BASILICATA ONLUS”, che sar
costituita con apposito atto pubblico, secondo le procedure fissate dal Codice
Civile.
2. La Fondazione persegue finalità di interesse sociale nell’ottica della
promozione di una civiltà sociale attraverso la solidarietà ed il rispetto dei
diritti umani. Per il raggiungimento di tali obiettivi la Fondazione
garantisce assistenza, educazione ed istruzione ai minori in condizione di
disagio o pericolo derivanti da disastri ambientali o territori colpiti da
conflitti armati.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che
l’atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione prevedano:
a) che nello scopo siano espressamente indicate le finalità non lucrative
di cui al comma 2;
b) l’obbligo della Fondazione di conseguire il riconoscimento della
personalità giuridica secondo la normativa vigente;
c) la gratuità delle funzioni svolte dagli organi della Fondazione, con
la mera previsione di un rimborso spese che non superi complessivamente il 30%
del fondo di dotazione annualmente a disposizione della Fondazione;
d) che sia stabilita una misura minima del contributo annuale offerto da
ciascun socio fondatore;
e) che il patrimonio della Fondazione, in caso di trasformazione od
estinzione, resti nella disponibilità dei soci fondatori in proporzione dei
contributi versati al fondo di dotazione.
4. La Giunta Regionale procede alla stipula dell’atto pubblico di cui al
comma 1, sentita sullo Statuto della Fondazione la Commissione Consiliare
Permanente competente per gli affari istituzionali.
ARTICOLO 2
Modalità
1. Il Presidente della Regione Basilicata è autorizzato a compiere tutti
gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla
costituzione ed al funzionamento della Fondazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del
Consiglio regionale, nomina con proprio decreto i componenti regionali degli
organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della
Fondazione medesima.
ARTICOLO 3
Contributo annuale
1. La Regione Basilicata versa alla Fondazione un contributo di euro
25.000,00 destinato alla costituzione del fondo di dotazione.
ARTICOLO 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati per l’anno 2009 in euro 25.000,00 si provvede in termini di
competenza e di cassa mediante prelevamento dalla UPB 860.01 che presenta la
necessaria disponibilità.
2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi prevederanno i relativi
stanziamenti.
ARTICOLO 5
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 24 aprile 2009
DE FILIPPO
Le Leggi Regionali
Fonte: http://camera.ancitel.it