Cass. civ. Sez. III, Ord., 28-01-2011, n. 2122 Alimenti e mantenimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Il giorno 25 ottobre 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

"1.- Sulla base di un provvedimento esecutivo del Presidente del Tribunale di Napoli che pone a carico del marito separato, S. E., l’obbligo di versare un assegno di mantenimento della figlia di Euro 500,00 al mese e di rimborsare il 50% delle spese sanitarie e scolastiche giustificate e documentate, sostenute per la stessa figlia, P.A. ha notificato allo S. atto di precetto per l’importo complessivo di Euro 5.652,89, somma comprensiva di una mensilità dell’assegno non corrisposta e di varie somme erogate per le spese sanitarie e scolastiche.

Lo S. ha proposto opposizione all’esecuzione, eccependo di nulla dovere e comunque rilevando la nullità dell’atto di precetto, poichè il credito fatto valere non era certo, nè liquido, nè esigibile, trattandosi di voci di spesa non quantificate nel titolo esecutivo.

Il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione limitatamente ad alcune voci, che ha ritenuto non dovute (l’assegno mensile, risultato già pagato, ed Euro 215,00, relativi ad attività sportive, non incluse fra quelle rimborsabili) ed ha respinto l’opposizione quanto al resto.

Lo S. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la P. con controricorso.

2.- Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione della resistente di inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale alle liti.

La procura è stata apposta a margine del ricorso ed è da ritenere conferita specificamente per il procedimento di legittimità promosso con l’atto medesimo, con il quale forma materialmente corpo (Cass. civ. Sez. 1^, 16 marzo 2 0 07 n. 6301; Cass. civ. Sez. Lav. 9 maggio 2007 n. 10539).

3.- I due motivi di ricorso – che denunciano violazioni degli artt. 276 e 474 cod. proc. civ. e art. 111 Cost., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto certi, liquidi ed esigibili i crediti azionati dalla P., pur se non specificati nel titolo esecutivo – sono inammissibili per violazione dell’art. 366 bis circa la formulazione dei quesiti, e dell’art. 366 c.p.c., n. 6 circa la necessità di specificare se siano stati prodotti, e dove siano reperibili, i documenti su cui il ricorso si fonda.

I quesiti sono inidonei ad esplicitare le questioni di diritto che si vorrebbero sottoporre all’esame di questa Corte, sia perchè generici ed astratti, in quanto non contengono alcun riferimento nè agli elementi costitutivi delle fattispecie oggetto di esame, nè al principio di diritto affermato dalla Corte di appello, nè a quello diverso di cui si chiede l’applicazione (cfr. sul tema, fra le tante, Cass. Civ. Sez. 3^, 19 febbraio 2009 n. 4044; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463); sia (e conseguentemente) perchè non congruenti con i motivi della decisione impugnata, in quanto – anzichè censurare le ragioni della decisione – danno per dimostrati presupposti giuridici e di fatto che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare: cioè che la sentenza impugnata ha omesso l’esame di una questione pregiudiziale (il quesito non specifica quale); che il titolo posto a base dell’esecuzione sarebbe privo dei requisiti richiesti per produrre efficacia esecutiva (affermazione apodittica); che il giudizio del Tribunale ha per oggetto questioni relative al merito della vertenza:

altra affermazione apodittica, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, secondo cui un provvedimento esecutivo ben può avere oggetto determinabile -ove attribuisca il titolo al rimborso di spese da erogare in futuro – e spetta al giudice dell’esecuzione specificarne in concreto l’oggetto, senza che per ciò venga meno l’esecutività (come peraltro ritiene, a date condizioni, la giurisprudenza: cfr. Cass. civ. Sez. 3, 8 maggio 2003; Cass. civ. Sez. 3, 15 marzo 2006 ed altre). Su questo punto avrebbero dovuto essere articolati quesiti e censure.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in Camera di consiglio".

– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

L’inammissibilità dei quesiti preclude l’esame delle questioni prospettate, ivi inclusa l’eccezione di incostituzionalità di cui al secondo motivo.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 900,00 per onorari;

oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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