Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 21
del 27 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalita’)
1. La Regione nell’esercizio della potesta’ concorrente in materia di
istruzione e della potesta’ esclusiva in materia di istruzione e formazione
professionale e nel rispetto dei principi fondamentali costituzionali, delle
norme generali sull’istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni e
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle competenze del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca (MIUR) e delle sue
articolazioni periferiche, dei Comuni e delle Province, intende offrire agli
studenti del Friuli Venezia Giulia l’opportunita’ di conseguire un livello di
apprendimento delle lingue straniere comunitarie adeguato all’odierno mercato
del lavoro, favorendo anche la formazione e l’aggiornamento dei docenti.
ARTICOLO 2
(Sostegno ai progetti scolastici)
1. Per l’attuazione delle finalita’ previste dall’articolo 1,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere progetti di istituti
scolastici relativi a:
a) incremento dello studio della prima lingua straniera comunitaria previsto
dal curriculum mediante il potenziamento delle ore d’insegnamento, come
definito dai Piani dell’offerta formativa dei singoli istituti;
b) introduzione o incremento dello studio di una seconda lingua straniera
comunitaria previsto dal curriculum tramite l’attivazione dell’insegnamento o
il potenziamento delle ore d’insegnamento, come definito dai Piani
dell’offerta formativa dei singoli istituiti;
c) sostegno alla formazione e all’aggiornamento dei docenti, favorendo
metodologie innovative e l’insegnamento veicolare delle lingue straniere
comunitarie;
d) attivita’ aggiuntive di lettori o docenti di madrelingua presso le
istituzioni scolastiche, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado.
2. Per l’attuazione dei progetti previsti dal comma 1, trovano applicazione le
procedure di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio
2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).
ARTICOLO 3
(Clausola valutativa)
1. Entro il mese successivo all’inizio dell’anno scolastico di riferimento,
l’Assessore regionale all’istruzione presenta alla Commissione consiliare
competente una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente
legge.
2. La relazione e’ resa pubblica unitamente alla documentazione e al parere
della Commissione consiliare competente che ne conclude l’esame.
3. Gli esiti della valutazione e del parere costituiscono riferimento per la
programmazione della politica linguistica regionale per l’anno successivo.
4. La relazione, sulla base dei dati regionali relativi all’anno scolastico in
corso, distinti per provincia e per istituto, documenta:
a) il numero delle scuole che hanno attivato il potenziamento delle lingue
straniere comunitarie;
b) l’incremento delle ore di lingue straniere comunitarie e dei nuovi corsi
attivati rispetto alle ore e ai corsi gia’ previsti dal MIUR per i curricula
dei diversi ordini di scuola;
c) l’incremento del numero di docenti e lettori di madrelingua, impegnati nel
potenziamento dell’insegnamento o nella attivita’ di formazione e
aggiornamento nelle metodologie didattiche innovative.
ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli interventi previsti dalla
presente legge fanno carico alla unita’ di bilancio 6.1.11.1121, dello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio
per l’anno 2009, con riferimento ai capitoli 5164 e 5165.
Le Leggi Regionali
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