T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 04-01-2011, n. 7 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame la ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, con i quali l’Amministrazione ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, indetta con O.M. n. 153 del 15.6.1999, ivi compresa la ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n.153 del 15.6.1999 nella parte in cui non consente ai dottori di ricerca l’ammissione alla sessione riservata di cui sopra, deducendo i seguenti motivi di gravame:

Avverso l’atto di esclusione

1 – Violazione di legge (art. 2 L. n. 124/1999). Eccesso di potere per travisamento del fatto e difetto di istruttoria. lIIogicità e insufficienza della motivazione.

Il provvedimento di esclusione viene motivato con la carenza del requisito di servizio, in considerazione del fatto che l’attività svolta nel Corso di Dottorato non sarebbe valutabile ai fini della partecipazione alla sessione riservata.

Tale motivazione appare però erronea e tale da integrare dedotti profili di illegittimità, se solo si considera che il servizio prestato dalla ricorrente nel dottorato risulta a tutti gli effetti valutabile come effettiva attività di insegnamento ai sensi dell’art 2 della legge 3.5.1999, n. 124 (con la quale è stata disposta l’indizione della sessione riservata).

Avverso il bando

2 – Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 2, comma 4, legge 3.5.1999 n. 124; art. 9 Ord. Min. n. 371 del 29.12.1994). Eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento. Illegittimità derivata.

Se il dottorato è considerato titolo di insegnamento tanto che esso è valutato come attività didattica dalla normativa ministeriale; se anche la giurisprudenza lo considera valutabile come "regolare attività di insegnamento"; se la attività dei dottori di ricerca è sempre stata valutata ai fini delle graduatorie per l’insegnamento, non v’è dubbio che il bando, nella parte in cui esclude i dottori di ricerca dalla partecipazione alla sessione riservata, sia illegittimo.

Il bando irragionevolmente ed in maniera discriminatoria attribuisce valore al servizio prestato nelle esercitazioni di tirocinio nelle scuole magistrali e negli istituti magistrali, e persino il servizio relativo ad insegnamenti di sostegno (art. 2, lett. B), mentre esclude ogni rilevanza al servizio prestato nel dottorato di ricerca.

Ed invero, se è possibile equiparare all’effettivo insegnamento attività che sono di esercitazione o di tirocinio, allora a maggior ragione dovrebbe essere considerata valida a questo fine anche l’attività di dottorato.

3 – Illegittimità costituzionale della legge istitutiva del concorso riservato (art. 2, quarto comma, legge 3.5.1999, n. 24). Violazione di legge e carenza del presupposto. Illegittimità derivata.

In via ulteriormente subordinata, ove si ritenga che l’esclusione dei Dottorandi dal concorso in esame trovi fondamento direttamente nella legge istitutiva del concorso medesimo, in ragione dei requisiti di partecipazione dalla stessa fissati, va denunciata l’illegittimità di tale legge per violazione dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3) e di buon andamento dell’Amministrazione (art. 97), quantomeno relativamente all’accesso all’insegnamento per le scuole di grado superiore.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è palesemente infondato.

Ed invero osserva il Collegio che parte ricorrente formula tutta una serie di articolate doglianze avverso l’atto di esclusione ed il bando, poggianti sull’erroneo presupposto che l’attività del dottorato di ricerca sia pienamente equiparabile al normale servizio di insegnamento dei docenti delle scuole di cui all’ O.M. n. 153 del 15.6.1999 (scuole magistrali ecc…) quando invece nessuna equiparazione è contemplata dall’ordinamento giuridico se non per espressa statuizione non rinvenibile nella specie.

Da ciò consegue, anche, la manifesta infondatezza della dedotta questione di incostituzionalità della legge istitutiva del concorso riservato (art. 2, quarto comma, legge 3.5.1999, n. 24) dato che la stessa si pone in un piano disgiuntivo ed autonomo rispetto al personale esplicante attività di dottorato di ricerca la cui posizione di status è totalmente diversa e giustamente non contemplata agli effetti dell’ammissione alla sessione riservata ex O.M. n. 153 del 15.6.1999 (scuole magistrali ecc…); il che esclude qualsiasi ipotesi di irragionevolezza della norma primaria mirante a regolarizzare il personale docente delle scuole, rientrando nella discrezionalità normativa del legislatore stabilire condizioni e requisiti per la partecipazione alla procedura di cui si controverte, senza che possano rinvenirsi evenienze di vulnerabilità ex art.3 della Costituzione in quanto la censura circa la presunta disparità di trattamento postula identità di posizioni giuridiche non rinvenibili nella specie.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III bis, definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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