Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La causa ha per oggetto i dinieghi di rimborsi IRPEG ed ILOR chiesti dal Consorzio Agrario Provinciale di Foggia in liquidazione per gli anni dal 1988 al 1994 e derivanti dal supero degli importi delle imposte trattenute d’acconto operate dagli istituti di credito rispetto all’ammontare delle imposte dovute. La C.T.P. di Foggia ha escluso per intervenuta decadenza il diritto al rimborso per gli anni 1991, 1993 (in parte) e 1994, e lo ha ritenuto sussistente per gli altri anni.
La C.T.R. della Puglia, premessa la natura di soggetto non esente del Consorzio in quanto società cooperativa, rilevato che i crediti di imposta erano stati evidenziati nelle dichiarazioni dei redditi, che non era necessaria nuova domanda di rimborso e conseguentemente non vi era decadenza, ma eventualmente solo prescrizione della quale non era decorso il relativo termine.
Con l’unico motivo del ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate denunzia il vizio di ultrapetizione e la violazione del giudicato perchè la questione della non necessità della domanda di rimborso non era stata proposta con l’appello. Si è costituito con tempestivo controricorso il Consorzio ed ha anche depositato memoria.
Il motivo è inammissibile per la mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo il primo marzo 2006. Insegnano le SS.UU. con sentenza n. 7258/2007 che: E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sìa accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 7000, oltre Euro 100 di spese vive ed accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.