T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 05-01-2011, n. 35 Trasporto pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premetteva parte ricorrente, titolare di licenza di taxi, che gli agenti della Polizia Municipale del Comune di Fiumicino, in data 4 febbraio 2005 e con due distinti verbali, gli contestavano la violazione dell’art. 86, commi 1 e 2, del Codice della strada.

Riferiva che i predetti agenti, con il verbale n. 53369 gli contestavano di essere entrato con la sua vettura taxi "negli stalli riservati al carico di passeggeri, accodandosi ad altro taxi per non farsi registrare dal sistema elettronico, avendo la licenza comunale sospesa (…)" e, quindi, di aver violato la disposizione di cui all’art. 86, comma 2, del Codice della strada. Aggiungeva che con il verbale n. 53372 gli veniva contestata la mancata "prenotazione di chiamata per il carico passeggeri" e, quindi, di aver violato la disposizione di cui all’art. 86, comma 1, del Codice della strada.

Soggiungeva che, in seguito a tali fatti, veniva disposto il sequestro dell’auto ed il ritiro della patente, provvedimenti che impugnava dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria senza successo e che inspiegabilmente il Comune di Roma provvedeva a revocargli la licenza taxi sull’erroneo presupposto che egli avesse, in contrario a quanto sopra riferito, svolto il servizio di taxi presso l’aeroporto di Fiumicino con la propria autovettura, violando in tal modo il provvedimento di sospensione della licenza emesso nei sui confronti, prima del verificarsi dei surriferiti fatti, con determina dirigenziale n. 45 dell’1 gennaio 2005.

Dolendosi per la illegittimità del provvedimento di revoca della licenza adottato nei suoi confronti, ne chiedeva il giudiziale annullamento con il gravame qui in scrutinio, perché viziato sotto numerosi aspetti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame.

Motivi della decisione

1. – Il Collegio, tenuto conto della documentazione depositata dalla difesa comunale, ha potuto ricostruire la vicenda che ha dato luogo all’adozione del provvedimento di revoca della licenza di taxi intestata al Signor F.B., verificando che il comportamento degli Uffici non manifesta le illegittimità lamentate dal ricorrente.

Risulta in atti, infatti, che all’odierno ricorrente fu contestato un comportamento inadeguato rispetto a quanto prescritto dal Codice di comportamento previsto dall’art. 44 del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea e che gli fu irrogata, con determina dirigenziale n. 45 del 10 gennaio 2005, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dal servizio per un mese.

Posto che in atti non risulta che vi sia stata mai impugnazione della suindicata decisione, emerge dalla documentazione prodotta che effettivamente il 4 febbraio 2005 al B. fu contestata la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 86 del Codice della Strada e su tale dato cronologico non incide la circostanza, per come invece sostenuto dal ricorrente, che la Corte di Cassazione abbia sospeso l’esecutività della sentenza con la quale il giudice di Pace di Roma aveva a suo tempo respinto l’opposizione proposta dal B. stesso contro i verbali redatti il 4 febbraio 2005, non determinando tale decisione cautelare alcun effetto in ordine all’efficacia della intervenuta sospensione dal servizio per un mese inflittagli con la determina dirigenziale n. 45 del 10 gennaio 2005.

I suindicati elementi di fatto conducono, dunque, a comprovare la sussistenza nella specie dei presupposti che hanno condotto il Dipartimento VII, Politiche della mobilità – UOTPL Servizio trasporto pubblico non di linea del Comune di Roma ad adottare la determinazione dirigenziale n. 1287 prot. 26050 del 25 luglio 2005, qui impugnata, con la quale è stata revocata la licenza di taxi n. 2452 intestata al ricorrente.

2. – In proposito va osservato che non coglie nel segno la censura dedotta dalla parte ricorrente attraverso la quale si asserisce l’illegittimità della sanzione della revoca della licenza taxi perché adottata senza la previa acquisizione del parere vincolante da parte della Commissione di garanzia, istituita dalla delibera della Giunta comunale del Comune di Roma n. 1406 di cui alla seduta del 9 luglio 1999, per come sarebbe anche confermato dal contenuto della successiva delibera giuntale n. 646 del 13 giugno 2000.

Va, infatti, precisato che il punto 5.4 della citata delibera n. 1406, recante disposizioni in materia di procedimento sanzionatorio per la violazione da parte di titolari di licenza per il servizio di taxi dei doveri indicati dal Codice di comportamento, non trova applicazione nella diversa procedura necessaria per l’adozione dell’atto di revoca della licenza taxi, previsto come sanzione "massima" per non avere il titolare della licenza rispettato il provvedimento di sospensione precedentemente adottato nei suoi confronti, cui fa riferimento il punto 5.1 della delibera n. 646 del 2000.

E’ sicuramente vero che il nuovo comma 5.5 della delibera n. 1406 modificato dalla delibera 646 stabilisce genericamente che per la irrogazione delle sanzioni indicate al punto 5.1 l’Ufficio competente dovrà previamente acquisire la valutazione della Commissione di garanzia oltre ad assicurare il contraddittorio con il sanzionando, ma appare evidente dall’esame dell’architettura del testo di cui al citato punto 5.1 che gli obblighi procedurali imposti dalla norma fanno riferimento al caso della irrogazione di tutte le sanzioni fino a quella della sospensione della licenza, atteso che il quarto capoverso del punto 5.1 si esprime nel senso che il non aver rispettato l’obbligo di sospensione della licenza costituirà presupposto per la revoca del titolo, escludendo dunque tale misura decadenziale dalla riconducibilità nell’alveo dimensionale sanzionatorio dei provvedimenti assunti dagli Uffici competenti, per compendiarsi nell’effetto (decadenziale) della conseguenza ineluttabile per l’avere il titolare di licenza violato il dovere di non esercitare il servizio durante il periodo di sospensione.

3. – In altri termini, per come è costruita la disposizione sopra ricordata, la decisione di revocare la licenza non costituisce una sanzione per la violazione dei doveri di comportamento da parte del titolare, ma si impone nei confronti di quest’ultimo quale conseguenza di segno vincolato al verificarsi dell’unico presupposto costituito dall’aver violato il regime imposto dal provvedimento di sospensione della licenza.

Tale interpretazione della norma appare peraltro ragionevole, oltre che resa evidente dal tenore delle espressioni letterali utilizzate nel testo, se solo si pensi che per ogni sanzione inflitta dagli Uffici competenti è prevista la previa acquisizione del parere della Commissione di garanzia e lo sviluppo di un procedimento in contraddittorio con il titolare della licenza e ciò fino alla irrogazione della sospensione della licenza stessa, come peraltro è avvenuto nella specie anche con riferimento alla vicenda che ha visto protagonista il Signor B., per come correttamente riportato nella parte in premessa della determina dirigenziale qui impugnata.

Conseguentemente la tutela procedurale in favore del contravventore è assicurata in costanza di ciascun procedimento sanzionatorio, diversamente dal caso in cui il mancato rispetto dell’obbligo di astenersi dal servizio nel caso di sospensione temporanea della licenza conduca, quale conseguenza automatica del comportamento, non all’inflizione di una nuova sanzione bensì al ritiro della licenza quale mera ricaduta di quel comportamento giudicato già dalla norma particolarmente grave, tanto che agli Uffici competenti non è dato di effettuare alcuna valutazione di merito ma una semplice verifica di accertamento sulla sussistenza dei presupposti per pronunciare la decadenza dal titolo.

4. – Allo stesso modo non può trovare accoglimento il secondo motivo di censura con il quale si contesta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

In proposito è ormai dato acquisito in giurisprudenza che per effetto della disposizione contenuta nell’art. 21octies, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento, quale l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della citata legge, non è annullabile se, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr., ex multis e da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 8 giugno 2010 n. 3642 e Sez. IV 25 maggio 2010 n. 3377).

A tale principio, che peraltro impone al giudice amministrativo una valutazione ex officio dei presupposti per la sua applicazione (a differenza di quanto emerge per l’attività discrezionale dell’Amministrazione, a mente del disposto di cui al secondo periodo del citato art. 21octies, comma2) non può non uniformarsi anche in questo caso il Collegio. Invero, per quanto sopra esposto, la deliberazione di revoca/decadenza della licenza per il servizio di taxi è configurabile come atto vincolato adottato in presenza dei presupposti indicati dal punto 5.1 della delibera n. 646 del 2000, né parte ricorrente ha confutato la veridicità di tali presupposti adducendo vizi sostanziali e non meramente formali del procedimento.

5. – In ragione delle suesposte osservazioni il ricorso non può che essere respinto, attesa l’infondatezza delle censure dedotte dal ricorrente, di talché non è scrutinabile la generica richiesta di risarcimento dei danni stante la legittimità dell’azione svolta dall’Amministrazione intimata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila) come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il Signor F.B. a rifondere le spese di giudizio in favore del Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *