T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05-01-2011, n. 3 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. I ricorrenti C.G. e G.G. sono proprietari di un’area situata in via Garibaldi nel Comune di Monasterolo del Castello, sulla quale svolgono attività di autotrasporto di cose per conto terzi. L’attività è insediata in loco dal 1985. La zona in cui si trova l’area dei ricorrenti è peraltro classificata come residenziale.

2. In data 23 novembre 1994 i ricorrenti hanno chiesto il rilascio di una concessione edilizia. L’esatto contenuto della concessione è rilevante nel presente giudizio, in quanto occorre precisamente stabilire se attraverso questo titolo edilizio, rilasciato con provvedimento n. 40 dell’8 maggio 1995, sia stata assentita anche la realizzazione di un nuovo piazzale per deposito automezzi in aggiunta a una nuova recinzione con accesso carrale (opere, queste ultime, sulle quali non vi è contestazione).

3. In seguito al sopralluogo di un funzionario tecnico il sindaco ha emesso l’ordinanza n. 11 del 14 luglio 1997, con la quale ha ingiunto la remissione in pristino del piazzale nel frattempo realizzato per difformità rispetto alla concessione edilizia.

4. I ricorrenti con una nota trasmessa il 31 marzo 1998 hanno cercato di convincere gli uffici comunali che in realtà il nuovo piazzale rientrava tra gli interventi previsti dal progetto allegato alla concessione edilizia. Il Comune ha però ribadito la propria posizione negativa con una nota del vicesindaco del 20 aprile 1998. La motivazione era così articolata: (a) la richiesta di concessione riportava come oggetto solo "recinzione ed accesso carrale"; (b) intestazione simile avevano gli elaborati grafici allegati alla richiesta ("realizzazione recinzione – modifica accesso"); (c) è vero che i suddetti elaborati grafici indicano uno "spazio per sosta e manovra autocarri", ma questo elemento sarebbe irrilevante, in quanto non sono stati utilizzati i colori convenzionali che indicano le nuove opere; (d) nella documentazione fotografica allegata alla richiesta di concessione l’area appare coltivata a prato stabile; (e) se la richiesta di concessione avesse previsto esplicitamente la realizzazione del piazzale il titolo edilizio non sarebbe stato rilasciato perché in contrasto con la disciplina del PRG.

5. In data 7 maggio 1998 i ricorrenti hanno presentato una richiesta di variante sul presupposto che il progetto originario contenesse anche il piazzale. Il Comune con una nota del sindaco dell’8 luglio 1998 ha però risposto negativamente sottolineando che la variante si riferiva a un’opera mai autorizzata. I ricorrenti hanno replicato con una lettera inoltrata il 21 agosto 1998, nella quale ancora una volta facevano presente che il piazzale doveva ritenersi autorizzato già con il provvedimento dell’8 maggio 1995. Il Comune, con una nota del sindaco del 21 ottobre 1998, ha però obiettato che il piazzale è in contrasto con la disciplina del PRG e dunque non avrebbe potuto in ogni caso essere autorizzato.

6. Dopo aver nuovamente verificato tramite il rapporto di un funzionario tecnico del 7 aprile 2000 che i ricorrenti non avevano ottemperato all’ordinanza n. 11/1997 e che il piazzale era effettivamente utilizzato come deposito di automezzi pesanti (in grado di arrecare disturbo ai vicini) il responsabile del Settore Tecnico ha emesso l’ordinanza di demolizione e remissione in pristino n. 6 del 12 giugno 2000.

7. Contro la suddetta ordinanza i ricorrenti hanno presentato impugnazione con atto notificato il 27 settembre 2000 e depositato l’11 ottobre 2000. Le censure possono essere sintetizzate nel vizio di travisamento dei presupposti, in quanto la concessione edilizia avrebbe previsto anche la realizzazione del piazzale.

8. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso sia in via preliminare per la mancata impugnazione dell’ordinanza n. 11/1997 sia nel merito.

9. Per quanto riguarda l’eccezione di inammissibilità si ritiene che il presente ricorso sia stato correttamente instaurato. In effetti, è vero che i ricorrenti non hanno impugnato l’ordinanza n. 11/1997, ossia il primo provvedimento che ha ingiunto la remissione in pristino, ma le vicende successive hanno modificato la posizione sostanziale delle parti giustificando il differimento dell’impugnazione. Più precisamente, è solo con la nota del vicesindaco del 20 aprile 1998 (v. sopra al punto 4) che il Comune ha chiaramente esplicitato le ragioni in base alle quali ha ritenuto non assentita la realizzazione del piazzale. Ne è poi seguita una lunga fase di interlocuzione, chiusa con la nuova ordinanza di remissione in pristino del 12 giugno 2000. In quest’ultimo provvedimento sono quindi confluite le motivazioni che sostengono la decisione di eliminare l’opera in esame. Pertanto solo in relazione a tale provvedimento vi è un interesse attuale dei ricorrenti a far accertare il sottostante rapporto urbanistico con l’amministrazione.

10. Nel merito la tesi dei ricorrenti appare condivisibile nei termini esposti qui di seguito:

(a) sul piano formale non si possono trarre conclusioni univoche dalle espressioni utilizzate nella documentazione allegata alla richiesta di concessione edilizia. In realtà nonostante queste espressioni (v. sopra al punto 4ab) la commissione edilizia aveva pienamente compreso che l’aspettativa dei privati riguardava principalmente la realizzazione di un nuovo piazzale: è agli atti (doc. 4 allegato al ricorso) una nota del sindaco del 22 dicembre 1994, nella quale viene comunicato ai ricorrenti che "la domanda di concessione edilizia di cui all’oggetto, concernente formazione piazzale, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del 30 novembre 1994";

(b) il progetto dell’intervento (doc. 6 allegato al ricorso) indicava chiaramente lo "spazio per sosta e manovra autocarri" dove avrebbe dovuto essere realizzato il nuovo piazzale. La mancata utilizzazione dei colori che convenzionalmente rendono riconoscibili le nuove opere può essere giustificata con il fatto che il piazzale, pur costituendo trasformazione del territorio, era comunque destinato a rimanere privo di opere edilizie. In ogni caso lo spazio di sosta e manovra non poteva essere equivocato come rappresentazione dello stato di fatto, sia perché nel progetto era raffigurato, a breve distanza, anche il parcheggio esistente ("proprietà Giudici – parcheggio esistente") sia perché la documentazione fotografica dei luoghi riproduceva un prato, ossia un’area che fino a quel momento non poteva essere utilizzata come piazzale per automezzi;

(c) rimane l’aspetto urbanistico, utilizzato dal Comune come argomento a contrario: se il progetto avesse previsto un nuovo piazzale la concessione edilizia non sarebbe stata rilasciata. In realtà questo argomento non è decisivo. L’art. 12 delle NTA vigenti all’epoca (doc. 5 del Comune) disponeva che nelle zone residenziali oltre alle abitazioni potevano essere inserite autorimesse pubbliche e stazioni di servizio "sempreché si provveda ad una adeguata soluzione degli accessi e delle esigenze di parcheggio, nonché ad una conveniente protezione contro i rumori molesti". Dunque il piazzale, per la sua funzione e il suo impatto, avrebbe potuto essere equiparato a un’autorimessa e per questa via essere autorizzato;

(d) poiché non vi era un’incompatibilità urbanistica assoluta l’elemento discriminante sarebbe stato, verosimilmente, il disturbo che il nuovo piazzale è in grado di arrecare alle abitazioni vicine. Operando da questa visuale il Comune avrebbe potuto modulare la propria posizione introducendo delle prescrizioni al fine di bilanciare il diritto di iniziativa economica dei ricorrenti (espansione di un’attività già insediata) con gli interessi pubblici collegati alla salute collettiva e alla vivibilità del contesto residenziale. Avendo rilasciato la concessione edilizia senza stabilire prescrizioni il Comune ha consolidato la posizione dei ricorrenti per quanto riguarda l’ampliamento dell’impresa di autotrasporto. Questo non significa tuttavia che abbia anche rinunciato a tutelare i predetti interessi pubblici nei limiti in cui gli stessi possono ancora essere salvaguardati pur in presenza del nuovo piazzale. In proposito occorre sottolineare che interessi pubblici di questa natura, riguardando beni della vita di rilievo costituzionale, non recedono per il decorso del tempo o per il fatto che in precedenza siano stati protetti secondo minori standard qualitativi;

(e) in definitiva il Comune non può ordinare ai ricorrenti di rimuovere il piazzale ma conserva il potere di regolare la manovra e la sosta degli automezzi, anche mediante prescrizioni basate su innovazioni tecnologiche divenute disponibili successivamente ai fatti di causa, in modo tale che il disturbo causato ai residenti sia ridotto entro limiti accettabili.

11. Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata, ferme restando le considerazioni svolte sopra al punto 10de. La complessità di alcune questioni consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione.

Le spese sono integralmente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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