Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 4
del 29 gennaio 2009
SUPPLEMENTO
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)
1. Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18
(Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è sostituito dal
seguente: