Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 3
del 11 febbraio 2009
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
PREAMBOLO
Visti gli articoli 117, quarto comma, e 121 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale;
Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e
funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario);
Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (Disciplina delle
spese di rappresentanza del Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
Visto l’articolo 16 del regolamento interno del Consiglio regionale
20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e
contabilità );
Visti gli articoli da 23 a 27 del Testo unico delle disposizioni
procedimentali ed organizzative del Consiglio di competenza
dell’Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione 25 luglio
2006, n. 59;
Considerato quanto segue:
1. che la richiamata legge regionale 4/2008 in materia di
autonomia dell’Assemblea legislativa regionale definisce le
relazioni istituzionali proprie della stessa Assemblea legislativa;
2. che alla luce di detta legge appare opportuno ridefinire più
esattamente le tipologie e le relative modalità di esercizio delle
spese di rappresentanza da parte del Consiglio, modificando a tal
fine la normativa di cui alla legge regionale 20/2004;
3. che tale modifica è opportuna anche al fine di una migliore
definizione delle competenze dei soggetti istituzionali che
esercitano le funzioni di rappresentanza del Consiglio, nonché per
una più puntuale imputazione delle spese;
4. che conseguentemente alla presente legge devono essere
modificate, con separati ed idonei atti normativi, le disposizioni
del reg. int. c.r. 5/2004 e della del. u.p. 59/2006 sopra richiamate.
ARTICOLO 1
Tipologia delle spese di rappresentanza
1. L’Assemblea legislativa regionale, nello svolgimento delle sue
funzioni istituzionali ed al fine di valorizzazione il ruolo e l’immagine del
Consiglio, può effettuare le seguenti tipologie di spese di rappresentanza:
a) spese riguardanti forme di ospitalità o di ristoro connesse a
riunioni, incontri ed altre attività di lavoro; atti di cortesia e doni di
valore simbolico effettuati, per consuetudine o per motivi di reciprocità , in
occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste
rappresentativa del Consiglio e soggetti esterni dotati di analoga
rappresentatività o rappresentativi della società civile;
b) spese connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale,
all’attività di organismi interregionali, nazionali ed internazionali cui il
Consiglio partecipa ed in generale allo svolgimento delle relazioni
istituzionali di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n.
4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), ivi comprese le spese per
l’acquisto di oggetti simbolici di rappresentanza, quali targhe, coppe,
medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, e le spese per
manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a cerimonie,
ricorrenze, festività , commemorazioni ed altri analoghi eventi;
c) spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni,
ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalitÃ
istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale,
economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita
di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso
contributi finanziari.
2. Le spese di cui al comma 1 sono relative esclusivamente a rapporti con
soggetti esterni all’amministrazione.
3. Sono escluse le spese aventi intenti e connotazione di mera liberalità .
ARTICOLO 2
Soggetti titolari della funzione di rappresentanza
1. Titolare della funzione di rappresentanza è il Presidente del
Consiglio.
2. Le attività di rappresentanza possono essere esercitate in via
ordinaria anche da:
a) i componenti dell’ Ufficio di presidenza;
b) i presidenti delle commissioni consiliari;
c) i presidenti o i titolari monocratici degli organismi autonomi
istituiti con legge regionale presso il Consiglio, limitatamente alle attivitÃ
di cui articolo 1, comma 1, lettera a).
3. Le attività di rappresentanza possono essere delegate dal Presidente
anche a singoli consiglieri designati a rappresentarlo in pubbliche
manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell’Ufficio di
presidenza.
ARTICOLO 3
Modalità di effettuazione delle spese di rappresentanza
1. Per le spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), l’Ufficio di
presidenza, con deliberazione, stabilisce la dotazione annua di ciascuno dei
titolari della funzione.
2. Le spese di cui al comma 1, nei limiti delle rispettive dotazioni ivi
previste, sono effettuate direttamente da ciascun titolare della funzione e ad
esso rimborsate, a seguito di autocertificazione con le modalità definite con
deliberazione dell’Ufficio di presidenza.
3. Le attività e le conseguenti spese di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), sono programmate periodicamente e disposte con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza e sono attuate con decreto del dirigente
competente.
4. In caso di urgenza o in connessione ad esigenze non precedentemente
programmate e disposte dall’Ufficio di presidenza, le spese di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), possono essere effettuate direttamente
dal Presidente o da altro consigliere delegato a rappresentarlo, con le
modalità esecutive del comma 2.
5. Le spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), sono disposte con
deliberazione dell’Ufficio di presidenza, fatta eccezione per quelle di
importo inferiore a 500,00 euro che possono essere disposte direttamente dal
Presidente, e sono attuate con decreto del dirigente competente.
ARTICOLO 4
Partecipazione a comitati
1. Il Consiglio, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, può
partecipare, tramite il Presidente del Consiglio o altro consigliere
individuato dall’Ufficio di presidenza, a comitati d’onore destinati a
conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali, culturali,
economiche e sportive di rilievo regionale promosse da soggetti pubblici o da
soggetti privati rappresentativi della società toscana.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa
fronte, per l’anno 2009, con lo stanziamento di spesa previsto dal capitolo
200 del bilancio di previsione del Consiglio e per gli anni successivi con
l’apposito stanziamento previsto nel bilancio del Consiglio.
2. Nell’ambito del capitolo sono individuati articoli corrispondenti alle
lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 1.
3. Il segretario generale informa periodicamente l’Ufficio di presidenza
sull’andamento dell’utilizzo dello stanziamento.
ARTICOLO 6
Abrogazione
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la
legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (Disciplina delle spese di rappresentanza
del Consiglio regionale).
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