Legge Regionale n. 5 del 15-07-2009 Regione Trentino Alto Adige. Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l’anno 2009

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
N. 30
del 21 luglio 2009
SUPPLEMENTO
N. 2
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Interventi a favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal
lavoro)

1. In attuazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670 e ad integrazione della legge regionale 27 novembre
1993, n. 19 concernente “Indennità regionale a favore dei lavoratori
disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in
materia di previdenza integrativa” la Regione istituisce un’indennità e
finanzia le attività formative connesse a favore di coloro che, tra il 1°
settembre 2008 e il 31 dicembre 2010, perdono il lavoro o sono sospesi dal
lavoro.
2. L’indennità è corrisposta in misura non superiore all’importo netto
relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello
nazionale per l’indennità di mobilità statale per lavoratore/trice per una
durata massima di sei mesi. L’indennità è erogata secondo le modalit
stabilite con regolamento regionale, anche come integrazione di eventuali
indennità statali o in collegamento con la frequenza di corsi formativi.
3. L’indennità di cui al comma 2 spetta anche ai/alle titolari di contratti di
lavoro a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
agli associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera, che
rimangono senza lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010 e non
hanno diritto a nessuna indennità statale. Nel caso in cui il/la
lavoratore/trice benefici degli interventi previsti dal decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 28
gennaio 2009, n. 2, l’indennità regionale di cui al presente comma viene
corrisposta ad integrazione di quella statale secondo le modalità stabilite da
ciascuna Provincia autonoma.
4. Nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e
3 e di coloro che tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010 vengono
iscritti nelle liste di mobilità, la Regione eroga un contributo a sostegno
della previdenza complementare secondo le modalità e i criteri previsti con il
regolamento di cui al comma 5. Il contributo non può essere superiore ad euro
4 mila rapportati ai mesi in cui sussiste lo stato di disoccupazione o di
sospensione dal lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010. Il
presente contributo spetta solo qualora il/la lavoratore/trice non abbia
diritto di beneficiare di quello previsto dall’articolo 13, comma 1, del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 4 novembre
2002, n. 16/L e successive modificazioni ed integrazioni ed è incompatibile
con lo stesso.
5. Le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi di
cui ai commi 1, 3 e 4 sono delegate, a far data dall’entrata in vigore della
presente legge, alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le
esercitano nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento
regionale di esecuzione del presente articolo. Con lo stesso regolamento sono
stabiliti inoltre i requisiti da possedere per poter beneficiare dei suddetti
interventi, nonché quant’altro si rendesse necessario per l’attuazione dei
medesimi. Nel caso in cui una Provincia autonoma avesse già autonomamente
attivato o stia per attivare un intervento analogo a quello di cui ai commi 1
e 3 sono assegnate le risorse di cui all’articolo 4, comma 1, qualora
l’intervento provinciale sia conforme o comunque si adegui ai suddetti
princìpi e criteri contenuti nel regolamento regionale. I contributi regionali
di cui ai commi 1, 3 e 4 sono erogati, anche a copertura di eventuali
anticipazioni operate dalle Province, nei limiti dello stanziamento di
bilancio di cui all’articolo 4, comma 1.
6. La Regione concorre al finanziamento di fondi provinciali finalizzati, in
concorso con i fondi nazionali, all’erogazione di trattamenti di sostegno al
reddito e di attività formative, nonché di sostegno occupazionale ai sensi
della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali in deroga.
7. Le Province possono destinare parte dei fondi di cui all’articolo 4, comma
1, per il finanziamento degli Istituti di Patronato chiamati alla raccolta
delle domande relative agli interventi di cui al presente articolo.
8. Su richiesta delle Province autonome le assegnazioni di fondi di cui al
presente articolo possono essere disposte direttamente a favore di propri enti
e organismi cui le Province hanno demandato la gestione degli interventi.

ARTICOLO 2

(Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente “Indennit
regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali
di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa” e successive
modificazioni ed integrazioni)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19,
come sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 dicembre
2007, n. 4, è sostituito dal seguente:
“1. L’indennità regionale è pari all’80 per cento della retribuzione in
godimento e comunque non superiore all’importo netto relativo al primo
scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l’indennit
di mobilità statale.”.

ARTICOLO 3

(Fondo regionale di garanzia dell’attuazione della legge regionale 28 febbraio
1993, n. 3)

1. È istituito un Fondo regionale finalizzato ad assicurare la costituzione di
un’adeguata riserva a garanzia dell’attuazione della legge regionale 28
febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni
concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la
pensione alle persone casalinghe

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *