Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 2 aprile 2009, la Corte di appello di Torino rigettava l’istanza presentata nell’interesse di V.V. per la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di quest’ultimo nell’ambito del procedimento di consegna alle autorità giudiziarie spagnole instaurato a seguito di mandato di arresto europeo.
La Corte riteneva non ancora decorso il termine di sessanta giorni, previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 2, in quanto era stata richiesta all’autorità giudiziaria spagnola la trasmissione della ulteriore documentazione a corredo del m.a.e., a norma dell’art. 16 della stessa legge, intendendosi così prorogato di ulteriori 30 giorni il termine sopra indicato.
2. Avverso l’ordinanza ora indicata ha proposto ricorso per cassazione la persona richiesta in consegna, deducendo l’erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, artt. 16 e 17. In particolare, il ricorrente denuncia la mancanza di una espressa proroga disposta dalla Corte di appello, non potendosi ritenere equipollente la semplice domanda diretta all’autorità giudiziaria spagnola per la trasmissione della documentazione integrativa.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il nuovo regime di consegna del mandato di arresto europeo, innovativamente rispetto alla disciplina estradizionale, prevede che la relativa procedura delibativa presso lo Stato di esecuzione debba esaurirsi entro uno spazio temporale ben determinato (60 giorni a far data dall’arresto del ricercato nel caso di procedura ordinaria), che, "in casi particolari", può essere prorogato di 30 giorni. Scopo della normativa europea è essenzialmente velocizzare la cooperazione giudiziaria, armonizzando – almeno sotto l’aspetto temporale – le procedure nazionali di consegna.
Nel dare esecuzione allo strumento europeo, il legislatore italiano ha ancorato ai termini fissati per la adozione della decisione sull’esecuzione del mandato di arresto europeo anche la funzione di configurare quei "limiti obiettivi e ineludibili alla durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale" (Corte cost. n. 83 del 1996), previsti dall’art. 13 Cost., u.c., per ogni tipo di procedimento cui la carcerazione si riferisce. La L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 21, stabilisce infatti che quando la decisione non interviene nei termini indicati dall’art. 17 la persona da consegnare deve essere posta immediatamente in libertà.
I limiti di durata massima delle misure cautelari da adottarsi nella procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo per la ordinaria fase delibativa sono pertanto da individuarsi, a norma del citato art. 17, nel termine di sessanta giorni dall’esecuzione della misura cautelare, estensibile sino a novanta giorni ove, per cause di "forza maggiore", sia ravvisata dalla corte di appello l’impossibilità di rispettare l’ordinario termine per l’adozione della decisione.
Orbene, nel ventaglio di situazioni che possono rientrare nella nozione di "forza maggiore", la L. del 2005 ha espressamente tipizzato quella più frequente (considerate anche le scelte innovative effettuate dal legislatore sub art. 6 rispetto al testo europeo), ovvero il caso in cui la corte di appello necessiti di acquisizioni integrative per la decisione. L’art. 16 prevede, infatti, che la corte di appello, ove non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, possa richiedere allo stesso le informazioni integrative occorrenti, stabilendo un termine massimo per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni.
Termine che deve comunque non superare il termine massimo fissato a sua volta dall’art. 17 della stessa legge.
Il meccanismo previsto dall’art. 16 è destinato pertanto a produrre automaticamente un prolungamento dei termini – in perfetta armonia con i termini massimi stabiliti dall’art. 17 cit. – senza che sia necessario che la corte di appello disponga una formale proroga del termine. Proroga invece doverosa in tutte le restanti situazioni in cui la corte di appello si trovi nell’impossibilità oggettiva di rispettare il termine di sessanta giorni stabilito dalla citata norma. La disposizione evocata dal ricorrente costituisce infatti norma di chiusura, nel senso che persegue chiaramente la finalità di ricomprendere tutte quelle ipotesi non espressamente disciplinate dalla stessa legge in cui lo slittamento della decisione sia dovuto a ritardi incolpevoli nell’adozione della decisione (Sez. 6, n. 45254 del 22/11/2005-13/12/2005, Calabrese, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 4357 del 1/2/2007-2/2/2007, Kielian, non mass.).
Pertanto, può concludersi che, nel caso in esame, era intervenuta una proroga di fatto del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 17 cit., determinata dalla ritenuta necessità di acquisire copia del mandato di arresto interno, e deve conseguentemente escludersi che il V. debba essere scarcerato, come richiesto dalla difesa.
Per tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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