Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ordinanza del 7.6.2010, il Tribunale della Libertà di Napoli, decidendo sull’istanza di riesame proposta da G.G. e B.C. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per il primo e degli arresti domiciliari per la seconda, emessa dal gip del locale Tribunale il 6.5.2010, nei confronti di entrambi per il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinques (capo C) della rubrica accusatoria), e inoltre nei confronti del G. per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (capo A), e della B. per il reato di cui all’art. 648 ter c.p.(capo D), annullava senz’altro il provvedimento restrittivo nei confronti della B., e limitatamente al reato di cui al capo C) nei confronti del G., che rimaneva sottoposto alla misura cautelare per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del G., che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’art. 273 c.p.p. e art. 416 bis c.p..
Il ricorrente, dopo aver ricordato che le fonti di prova valorizzate dal Tribunale sono costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia S.O. e D.C., e da un manoscritto rinvenuto presso il covo di (OMISSIS), dove era stata arrestata la moglie del capo del gruppo mafioso dei "Casalesi", Se.Gi., documento in cui sarebbero stati annotati i nominativi degli affiliati dello stesso clan, lamenta che i giudici territoriali avrebbero "provveduto ad una sorta di sommatoria delle fonti senza fermarsi ad esaminare le pur numerose censure che la difesa aveva mosso proprio in relazione all’asserita gravità del compendio indiziario", senza alcuna verifica critica delle fonti di prova.
Non sarebbe infatti sufficiente il collegamento delle troppo generiche dichiarazioni dei collaboranti, con il contenuto del predetto manoscritto. I giudici territoriali avrebbero fra l’altro ignorato "come le dichiarazioni non consentono di individuare l’entità degli stipendi mentre … dopo l’acquisizione dell’elenco tutti ricordano l’entità degli stipendi".
Rileva il collegio che le deduzioni del ricorrente sono generiche e assertive nell’escludere l’evidente collegamento, opportunamente sottolineato dai giudici territoriali, tra le dichiarazioni dei collaboratori e l’inclusione del nominativo del G. in un elenco rinvenuto in circostanze sicuramente significative, insieme ad alcune armi.
Del tutto marginale e irrilevante, oltre che imprecisa e ancora una volta generica, e priva di specifici riferimenti processuali, appare anche la notazione difensiva sulla ignoranza "dell’entità degli stipendi" da parte dei collaboratori.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00; manda al cancelliere per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
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