Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-01-2011) 19-01-2011, n. 1445

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., comma 3 ed in data 12.5-8.6.2010, il GUP di Velletri ha prosciolto, perchè il fatto non sussiste, l’avv. P.M. e PE.AN. dalla contestazione di falsa testimonianza (per le dichiarazioni rese dalla seconda all’udienza 21.4.2008 di una causa civile per opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il primo assisteva una delle parti), ricorre il procuratore circondariale della Repubblica – attivato da specifica memoria della persona offesa – denunziando vizi motivazionali, perchè le dichiarazioni dei testi D.P. e R.F.M. (rispettivamente denunciante e marito, questi anche avvocato che rappresentava la prima nella causa civile) avrebbero dovuto avere una diversa valutazione di attendibilità, in quanto:

– non sarebbe stata valutata correttamente la frase detta dal P. alla Pe. prima dell’esame;

– il GUP avrebbe omesso la motivazione sul contenuto del foglietto che conteneva una comunicazione della PE. all’operaio M. in ordine alle accortezze da avere per il montaggio dell’armadio.

2. Il ricorso è inammissibile, perchè in definitiva rivolge censure di merito – la seconda anche con violazione del principio di autosufficienza del ricorso – all’apprezzamento del GUP, precluse in questa sede di legittimità e non pertinenti all’unico tema rilevante, in relazione alla sentenza ex art. 425 c.p.p., che è quello dell’idoneità o meno degli elementi probatori raccolti a sostenere efficacemente l’accusa in giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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