Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in date 11 aprile 1992 e ritualmente depositato il successivo 9 maggio, il Sig. L.R. ha impugnato l’ordinanza meglio distinta in epigrafe, con la quale il Sindaco del Comune di Salerno ha disposto nei suoi confronti la decadenza dell’assegnazione dell’alloggio ai sensi della L.n. 219/81 e quindi ordinato lo sgombero dello stesso per mancata occupazione. Ha quindi sollevato, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, per i seguenti motivi: l’ordinanza impugnata sarebbe priva di adeguata motivazione; l’atto sarebbe privo del presupposto perché il ricorrente abiterebbe stabilmente l’alloggio assegnato; sarebbe stata omessa l’esatta indicazione delle norme violate; non sarebbe stata consentita la partecipazione del ricorrente per non essergli stata notificato il rapporto dei Vigili Urbani che ha dato corso all’ordinanza impugnata.
Ha concluso invocando l’annullamento degli atti impugnati.
Si è costituito il Comune di Salerno resistendo.
Alla Camera di Consiglio del 20 maggio 1992 la domanda di sospensiva è stata respinta.
Alla pubblica udienza del 25 novembre 2010 il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
I. Il ricorso all’attenzione del Collegio verte sulla legittimità dell’ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco di Salerno nei riguardo del ricorrente relativa ad alloggio precedentemente assegnato ai sensi della L.n. 219/81.
II. Il ricorso è infondato.
III. Va liminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente, secondo cui la controversia verterebbe su posizioni di diritto soggettivo, avuto riguardo alla formula dell’art. 11, comma 13, d.P.R. n. 1035/72 in materia di decadenza e revoca dell’assegnazione di alloggio concesso ex lege n. 219/81. L’eccezione va disattesa alla luce dell’orientamento del Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, secondo cui "Il provvedimento, che dichiara la decadenza dall’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica per mancata occupazione dello stesso, deve essere espressivo di un corretto contemperamento dei delicati interessi in gioco e deve fondarsi su un’adeguata istruttoria ed una congrua motivazione, da cui risultino gli elementi valutati dall’Amministrazione e l’iter logico da essa seguito per pervenire alla determinazione assunta" (C. Stato, sez. IV, 09 luglio 2010, n. 4473). La piattaforma valutativa alla quale l’Amministrazione accede pertanto riflette apprezzamenti di carattere discrezionale che comportano l’emersione di posizioni di interesse legittimo, appartenenti in quanto tali alla sfera giurisdizionale del giudice amministrativo.
L’eccezione in esame va conclusivamente respinta.
IV. Non persuade innanzitutto la censura, articolata nell’ambito del primo e terzo motivo di gravame, con la quale si lamenta che l’Amministrazione sarebbe incorsa nell’articolato vizio del difetto di motivazione, in quanto sia l’ordinanza sindacale che la previa delibera giuntale, parimenti impugnate, contengono esatto riferimento alle ragioni poste a base della contestata determinazione, evidenziandosi che il ricorrente "non occupa l’alloggio" assegnatogli. Per giunta, nel corpo della delibera di Giunta Municipale n. 4990 del 13.12.91, espressamente richiamata nella successiva ordinanza n. 81 del 18.3.92, che costituisce quindi parte integrante della motivazione, si richiama a fini applicativi sia il punto X del bando di concorso, nella parte in cui "prevede, tra l’altro, la decadenza nei confronti di chi non abiti stabilmente nell’alloggio assegnatogli", sia gli artt. 11 e 17 del d.P.R. n. 1035/72, ancorché ritenuti applicabili alla fattispecie soltanto in sede analogica. Ordunque, disattesa la censura del difetto motivazionale, siccome, per le anzidette ragioni, da ritenere priva di pregio, occorre verificare la fondatezza del rilievo, anch’esso mosso nel contesto del primo articolato motivo di gravame, con il quale si contesta la circostanza in fatto della stabile occupazione di alloggio diverso da quello assegnato e, in punta di diritto, la inapplicabilità al caso di specie del combinato disposto degli artt. 11 e 17 del d.P.R. richiamato. Non persuade il primo versante della censura, che – come detto – impinge nella dinamica fattuale della vicenda, in quanto essa è adeguatamente lumeggiata dagli accertamenti espletati dalla Polizia Municipale di Salerno, secondo le stesse risultanze poste a base degli atti impugnati. Invero, nel rapporto VV.UU. prot. n. 946 del 26/10/91 è detto che il ricorrente "non abita l’alloggio assegnatogli dal fabbricato 1 scala A piano 1 int. 2 di Ogliara", in quanto "il R.L. unitamente al proprio nucleo familiare, abita alla via L. Cavaliero n° 44 piano III int. 9, in un appartamento composto da tre vani ed accessori (n° tel. 25.26.34)". Il tenore sfavorevole degli accertamenti espletati è invero corroborato anche dalla intestazione del servizio telefonico, come si desume dalla copia dell’elenco abbonati allegata agli atti del giudizio, in quanto in corrispondenza del nominativo del ricorrente è riportato l’indirizzo di Via Cavaliero n. 44 invece di quello relativo all’alloggio assegnatogli. Ad ogni modo, parte ricorrente non corrobora le proprie contestazioni da alcun elemento probatorio che denoti una diversa dinamica della vicenda, di talché, per le ragioni evidenziate, non rimane al Collegio apprezzare sfavorevolmente la censura, che pertanto va disattesa.
Pari esito sfavorevole va riservato al profilo di censura che attiene alla individuazione della disciplina di riferimento, potendosi constatare che la fattispecie della mancata stabile occupazione dell’alloggio è sanzionata con la decadenza dall’art. 11, comma 10 del d.P.R. n. 1035/72, così come irrogata con gli atti impugnati, che pertanto sono da ritenere immuni alla relativa doglianza.
V. Denota infine l’infondatezza del quarto ed ultimo motivo di gravame, con il quale si denuncia l’omessa partecipazione procedimentale, il fatto che, come riportato nella delibera di G.M. n. 4990/91, il ricorrente "benché invitato con raccomandata prot. n. 1544/94484 dell’8/11/91 alla presentazione di controdeduzioni ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 1035/72, non ha fatto comunicazione alcuna". Tale circostanza, comprovata in atti mediante copia del relativo avviso di ricevimento, costituisce tangibile segno dell’avvenuta attivazione del momento dialogico in epoca antecedente alla emanazione degli atti impugnati, con conseguente infondatezza della censura in esame.
Anche tale motivo va quindi disatteso.
In conclusione, il ricorso va respinto siccome del tutto infondato.
VI. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per integralmente compensare tra le parti spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, n. 991/92, lo respinge, come da motivazione.
Spese compensate.
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