MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 giugno 2009 Ridefinizione delle procedure operative di gestione del Servizio depositi definitivi.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 230, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
(Regolamento di contabilita’ generale dello Stato) che definisce le
modalita’ di versamento di somme nelle tesorerie statali;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1954, di
approvazione delle istruzioni per il servizio dei depositi
amministrati dalla Cassa depositi e prestiti;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n.173, recante la
riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali, a norma dell’art.1, della legge 6 luglio 2002,
n.137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.
227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha disposto
la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.a.;
Visto il comma 3, lettera a), del predetto art. 5, che ha previsto
che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze fossero
determinate le funzioni, le attivita’ e le passivita’ della Cassa
depositi e prestiti, anteriori alla trasformazione in S.p.a., da
trasferire al Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 5 dicembre 2003, emanato ai sensi del comma 3,
lettera a), dell’art. 5, della citata legge n. 326/2003, che prevede
il trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze della
titolarita’ del servizio depositi di cui all’art. 1, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284;
Visto l’art. 2, comma 3, del medesimo decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, che stabilisce che
lo stesso servizio continua ad essere regolato dalle disposizioni
legislative e regolamentari e dai provvedimenti applicabili al
momento della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in
S.p.a.;
Visto l’art. 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 2 novembre 2004, che ha previsto, in via transitoria e
nelle more dell’adeguamento della procedura informatica per la
gestione dei depositi definitivi da parte del MEF, l’apertura di un
conto corrente di Tesoreria Centrale, intestato «MEF – Gestione
servizio depositi»;
Visto l’art. l, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
febbraio 2006, con il quale sono state rideterminate le dotazioni
organiche del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2006, n. 293, che ha
introdotto la possibilita’ di effettuare versamenti nelle tesorerie
statali tramite bonifico bancario o postale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto l’art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale e’
stato disposto che le somme di denaro sequestrate nell’ambito di
procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o
di irrogazioni di sanzioni amministrative nonche’ i proventi
derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, con il quale e’
stato disposto che il «Fondo Unico giustizia» e’ gestito da Equitalia
Giustizia S.p.a. con le modalita’ stabilite con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell’interno;
Considerato che l’adeguamento della procedura informatica e’ in via
di completamento e che si rende necessario ridefinire le procedure
operative della gestione del Servizio depositi definitivi, avviando a
conclusione la fase transitoria;
Considerato che il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 6 dicembre 1999, contenente le nuove
istruzioni per il servizio depositi definitivi, non risulta piu’
rispondente alle mutate esigenze gestionali di tale servizio;
Considerato che sulle somme depositate sono attualmente corrisposti
interessi nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle
finanze 25 novembre 1932;
Ritenuto altresi’ necessario razionalizzare e ridefinire la misura
dell’interesse da corrispondere sulle somme giacenti, oggetto dei
depositi definitivi, al fine di renderlo coerente con i tassi di
interesse attualmente corrisposti sui depositi in conto corrente
bancario;
Ritenuto che per l’erogazione di tali somme e’ necessario
istituire, nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze, un apposito capitolo di bilancio cui
imputare il corrispondente onere;
Decreta:

Art. 1.

Definizioni generali

1. Per l’amministrazione da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze del servizio depositi definitivi di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
e’ autorizzata l’apertura di un nuovo conto corrente infruttifero di
Tesoreria centrale, sul quale, dalla data di decorrenza che sara’
indicata con successiva circolare emanata dal Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi,
affluiscono i versamenti effettuati in conto depositi definitivi. Il
conto e’ intestato: «Gestione servizio depositi definitivi conto
terzi», e le relative disponibilita’ sono di pertinenza dei soggetti
che saranno riconosciuti come legittimati ad ottenere la restituzione
del deposito medesimo in ottemperanza al provvedimento di svincolo
che verra’ emesso dall’Autorita’ competente o da altro Soggetto
delegato in materia.
2. La competenza alla gestione del nuovo conto corrente di
Tesoreria centrale e’ assegnata alla Direzione centrale dei servizi
del Tesoro.
3. La Direzione centrale dei servizi del Tesoro, a valere sulle
disponibilita’ del predetto conto corrente, cura in modo accentrato
la restituzione dei depositi ed il pagamento dei relativi interessi
maturati per mezzo di Ordini di prelevamento fondi (OPF) telematici.
4. Sul citato conto corrente affluiscono, oltre alle entrate di cui
al comma 1, le risorse giacenti (fino al giorno precedente quello
fissato dalla Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la
decorrenza della validita’ del nuovo conto) sulla contabilita’
speciale di girofondi 1019 «MEF – gestione servizio depositi», che
viene conseguentemente chiusa, nonche’ le risorse giacenti sul conto
corrente di Tesoreria centrale n. 20136, denominato «MEF – gestione
servizio depositi», al netto delle somme necessarie per la
regolarizzazione, a valere su quest’ultimo conto, di tutte le
operazioni di pagamento disposte fino al giorno precedente quello
fissato dalla Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la
decorrenza della validita’ del nuovo conto, ai sensi dell’art. 576,
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
5. Con la regolarizzazione dell’ultimo pagamento, le risorse
residuate sul conto corrente n. 20136 sono girate sul conto corrente
di cui all’art. 1, comma 1, mentre il conto n. 20136 viene chiuso.
6. Inoltre, sul nuovo conto corrente di Tesoreria affluiscono
periodicamente su disposizione della Direzione centrale dei servizi
del Tesoro le somme versate sul conto corrente postale n. 35401025,
intestato al tesoriere centrale per la gestione dei depositi
giudiziari.

Art. 2.

Costituzione

1. La costituzione di nuovi depositi, dal giorno fissato dalla
Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la decorrenza della
validita’ del nuovo conto, deve essere effettuata secondo le
modalita’ operative di seguito riportate.
2. 1ª fase: deposito aperto. L’utente richiede preliminarmente
l’apertura del deposito definitivo presso la Direzione territoriale
dell’economia e delle finanze competente per territorio che procede
alla verifica della regolarita’ degli elementi costitutivi del
deposito nonche’ della corretta compilazione del Modello Unificato
(125-bis T), inserendo i relativi dati nella procedura informatica in
uso. Quindi, la Direzione territoriale dell’economia e delle finanze
rilascia il conseguente numero di posizione del deposito definitivo,
elaborato su base nazionale, apponendolo sul Modello Unificato
medesimo. Infine, consegna all’utente una copia del Modello
Unificato, regolarmente timbrata e firmata dall’incaricato della
Direzione territoriale dell’economia e delle finanze medesima, e
trattiene agli atti l’originale.
3. 2ª fase: deposito versato. L’utente effettua il versamento, sul
conto corrente di Tesoreria centrale, presso la Tesoreria competente
per territorio ovvero il bonifico presso un istituto di credito o
presso un ufficio postale, curando che la causale sia correttamente
inserita con la tassativa indicazione del numero di posizione gia’
attribuito dalla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze
riportato sul Modello Unificato.
I. Per i versamenti mediante bonifico si applicano le disposizioni
di cui al decreto ministeriae 9 ottobre 2006, n. 293, e alle relative
istruzioni applicative emanate con Circolare del Ministero
dell’economia e delle finanze n. 20 dell’ 8 maggio 2007.
II. Il versamento del deposito e’ attestato dal rilascio della
ricevuta da parte della Tesoreria (o istituto di credito o ufficio
postale, se effettuato con bonifico) al soggetto che ha versato la
somma a deposito.
III. La ricevuta di cui al comma precedente sostituisce ad ogni
effetto la quietanza cartacea mod. 81 septies T e deve, pertanto,
contenere tutti gli elementi della stessa che viene, quindi,
eliminata.
IV. La Tesoreria centrale invia giornalmente alla Direzione
centrale dei servizi del Tesoro il mod. 68 TP contenente l’elenco
analitico dei versamenti e dei prelevamenti relativi al conto
corrente di cui al primo comma dell’art. 1 del presente decreto; i
versamenti comprendono sia i depositi versati presso le tesorerie sia
quelli effettuati con bonifico presso gli uffici postali o istituti
bancari.
V. I movimenti relativi al conto corrente di cui al primo comma
dell’art.1, sono pure contenuti nel flusso informatico – che riporta
tutti gli elementi inseriti nella ricevuta di cui ai commi precedenti
– che la Banca d’Italia invia giornalmente al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
VI. La Ragioneria generale dello Stato trasmette il flusso
informatico ricevuto da Banca d’Italia al Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Servizio
centrale sistema informativo integrato che fa affluire i dati alla
Direzione centrale dei servizi del Tesoro ed alle Direzioni
territoriali dell’economia e delle finanze al fine di completare la
procedura di costituzione dei depositi definitivi.
VII. La Direzione centrale dei servizi del Tesoro provvede,
inoltre, al versamento dell’imposta di bollo sulle iscrizioni e sui
mandati.
4. 3ª fase: deposito perfezionato. Ciascuna Direzione territoriale
dell’economia e delle finanze riceve dal Servizio centrale sistema
informativo integrato del Dipartimento dell’amministrazione generale,
del personale e dei servizi il flusso informatico relativo ai
versamenti effettuati per costituire depositi definitivi nel
territorio di propria competenza e provvede al perfezionamento del
deposito, verificando la corrispondenza tra il numero di posizione e
l’importo del deposito – inizialmente aperto dalle medesime Direzioni
territoriali dell’economia e delle finanze – nonche’ con gli altri
dati riportati nel flusso informatico medesimo.
5. Per la costituzione dei depositi giudiziari resta in vigore la
procedura prevista dalla circolare Cassa depositi e prestiti n. 1242
del 12 aprile 2001: pertanto, i Tribunali continueranno ad ordinare i
versamenti (2ª fase) sul conto corrente postale n. 35401025 e,
successivamente, le Direzioni territoriali dell’economia e delle
finanze provvederanno alla apertura e perfezionamento (1ª fase e 3ª
fase contestuali) dei depositi giudiziari in base agli elenchi
pervenuti dai Tribunali medesimi.
6. Le somme di denaro sequestrate o confiscate, di cui all’art. 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ quelle di cui all’art. 2, comma
2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito dalla legge
13 novembre 2008, n. 181, non sono disciplinate dal presente decreto
ed affluiscono al «Fondo unico giustizia» secondo quanto disposto
dalle sopra citate norme.

Art. 3.

Interessi

1. Dalla data fissata dalla Direzione centrale dei servizi del
Tesoro per la decorrenza della validita’ del nuovo conto, sulle somme
depositate verra’ corrisposto l’interesse nella misura prevista dalla
Tabella A) allegata al presente decreto che ne stabilisce la
periodicita’ in ragione della natura e dell’ammontare del deposito.
2. Gli interessi sono calcolati dalle Direzioni territoriali
dell’economia e delle finanze che provvedono all’emissione dei
relativi mandati informatici di pagamento.
3. Agli interessi si applica la ritenuta fiscale di cui all’art. 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, che viene versata all’Erario a cura della Direzione centrale dei
servizi del Tesoro con le modalita’ di emissione degli Ordini di
prelevamento fondi telematici.
4. La ritenuta di cui al comma precedente non si applica agli
interessi calcolati sui depositi di natura cauzionale.

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