Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-10-2010) 20-01-2011, n. 1768 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.- Questa Corte, con sentenza dell’11 agosto 2009, ha rigettato il ricorso del N. contro quella della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la dichiarazione di responsabilità affermata, in primo grado, per la violazione della legge sugli stupefacenti e la partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di questi nonchè per il tentato omicidio di M.D..

Il condannato propone ricorso per Cassazione, ex art. 625 bis c.p.p., per errore materiale e di fatto, deducendo che, in relazione al motivo circa la mancata trascrizione e relativa verbalizzazione dell’udienza del 13 aprile 2007, la Corte di Cassazione aveva argomentato che il verbale era stato redatto in forma riassuntiva e che comunque il tutto era supportato dalla eseguita registrazione, mentre era proprio questa che mancava in quanto non era stata eseguita per un disguido tecnico.

Di conseguenza, osserva il condannato, si sarebbe verificata una nullità, ravvisabile nell’assoluto impedimento da parte della difesa di illustrare le proprie ragioni nonchè di replicare alle osservazioni avversarie.

2,- Il ricorso è infondato.

Come risulta dalla nota della società che effettuava le registrazioni, esibita dal ricorrente, non era stato possibile effettuare solo le trascrizioni delle dichiarazioni dei testi F. e R., in quanto per motivi tecnici queste erano risultate incomprensibili.

A tal fine va evidenziato che questa Corte ha già avuto modo affermare che non da luogo a nullità la mancata trascrizione delle riproduzioni fonografiche o audiovisive, pur in assenza del consenso delle parti previsto dall’art. 139 c.p.p..

Infatti, tale omissione non rientra nelle cause di nullità dei verbali, quali indicate nell’art. 142 c.p.p., nè è inquadrabile in alcuna delle nullità di ordine generale previste dall’art. 178 c.p.p. (Cass., sez. 6, 05 ottobre 1994, Gelone e altro; Cass., sez. 3, 26 maggio 1994, Cass. sez. 1, 04 novembre 1991, Boero).

L’evidenziato errore di avere fatto riferimento alle trascrizioni non eseguite delle registrazioni, inoltre, è irrilevante non deducendosi specificatamente in quale parte del percorso agomentativo circa la responsabilità del N. la mancata trascrizione abbia inciso, tenuto conto che era stato tutelato il diritto della difesa di depositare memorie.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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