Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 328 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La sentenza impugnata ha accolto, in parte, il ricorso proposto dall’attuale appellante, dipendente della Regione Campania proveniente dall’INAM, diretto ad ottenere il corretto inquadramento giuridico ed economico.

In particolare, il tribunale ha annullato, per quanto di ragione, l’impugnato decreto presidenziale regionale di inquadramento (n. 6233 del 23 giugno 1995) e ha condannato l’amministrazione a corrispondere al ricorrente la differenza tra il salario di anzianità di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 27/1984, fino a quel momento corrispostogli, e la superiore misura di tale emolumento, a far data dal 19 agosto 1992 (giorno di entrata in vigore della legge regionale n. 23 luglio 1992 n. 7).

L’appellante contesta la sentenza nella sola parte in cui ha stabilito la decorrenza dell’inquadramento, ai fini economici, stabilita dalla sentenza, sostenendo di avere titolo agli arretrati sin dalla data dell’inquadramento economico.

L’amministrazione regionale resiste al gravame.

L’appello è infondato.

Questa Sezione non ha motivo di discostarsi dal proprio indirizzo interpretativo, pienamente conforme alla impugnata decisione del TAR. In particolare, secondo le pronunce n. 6176, 6177, 6188 in data 11 novembre 2002), la legge regionale della Campania 22 luglio 1992 n. 7 ha natura di legge particolare e speciale (jus singulare) e le relative disposizioni sono di stretta interpretazione e applicazione. Pertanto in mancanza di un’apposita norma che autorizzi la ricostruzione della carriera in favore del personale beneficiario della nuova determinazione del trattamento giuridico ed economico ed in presenza di una esplicita disposizione che nega al predetto nuovo trattamento ogni effetto retroattivo ai fini economici, deve escludersi che l’applicazione della stessa legge comporti l’adeguamento della voce stipendiale denominata riequilibrio delle anzianità pregresse, in ragione della sua natura, della sua specifica funzione e dei suoi specifici criteri di computo fissati dalle lettere a) e b) del secondo comma dell’articolo 37 della legge 23 maggio 1984 n. 27.

In particolare, le citate decisioni del Consiglio di Stato hanno svolto la seguente motivazione.

"II. Per la corretta risoluzione della controversia è necessario premettere alcune considerazioni sulla legge regionale 22 luglio 1992 n. 7.

Con essa il legislatore regionale ha inteso perseguire il principio della parità di trattamento giuridico ed economico di tutto il personale in servizio presso la Regione Campania inquadrato nello stesso livello funzionale e avente pari anzianità, prevedendo in favore del personale transitato alla Regione per provenienza dallo Stato, dagli enti mutualistici e dagli enti disciolti (personale che evidentemente aveva ricevuto un trattamento giuridico ed economico deteriore) lo stesso trattamento giuridico ed economico riconosciuto al personale regionale inquadrato nel ruolo della giunta regionale.

In particolare:

– all’articolo 1 è stato previsto che il personale trasferito alla Regione Campania ai sensi del D.P.R. n. 616/77 e delle leggi n. 386/74, 349/77, 641/78, 833/78 e 642/79, appartenente ai ruoli tecnici o atipici o che comunque fruiva di parametri differenziati, a parità di condizioni quali qualifiche di provenienza e anzianità, era immesso negli stessi livelli funzionali del personale tecnico o atipico inquadrato ai sensi e per gli effetti della legge regionale 23 maggio 1984 n. 27, con decorrenza giuridica dalla data di inquadramento nei ruoli regionali ed economica dall’entrata in vigore della legge stessa;

– all’articolo 2 è stato stabilito un più favorevole inquadramento per il personale amministrativo trasferito alla Regione Campania ai sensi del D.P.R. n. 616/77 e delle leggi n. 386/74, 349/77, 641/78, 833/78 e 642/79, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 maggio 1084 n. 27 era in possesso di un titolo di studio superiore a quello previsto per il livello funzionale di appartenenza ai sensi della legge regionale 23 novembre 1983 n. 33 e aveva almeno tre anni di servizio complessivo prestato in detto livello ovvero fosse in possesso di un titolo di studio previsto per il livello in godimento possesso ai sensi della legge regionale 23 novembre 1983 n. 33 e di atti di conferimento posti in essere dai responsabili degli uffici relativi a mansioni proprie del livello superiore a quello di appartenenza svolte per almeno tre anni: tale personale era inquadrato, a domanda, nel livello funzionale immediatamente superiore a quello di inquadramento, previo accertamento qualitativo, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 maggio 1984 n. 27 ed economica da quella di entrata in vigore della legge regionale n. 7 del 1992.

Dall’esame di tali norme si evince agevolmente che la legge regionale 22 luglio 1992 n.7 è connotata dai caratteri di particolarità e di specialità, essendo espressamente delimitata la categoria dei destinatari, cui sono attribuiti benefici giuridici ed economici speciali al fine di perequare il loro trattamento giuridico ed economico rispetto a quello degli altri dipendenti regionali, di pari livello e di pari anzianità: essa quindi integra gli estremi di jus singulare, le cui disposizioni sono di rigida interpretazione e applicazione.

A conferma delle delineate caratteristiche può aggiungersi che il legislatore non aveva alcun obbligo di emanare una simile disciplina avente finalità perequativa, in quanto le eventuali differenze di trattamento giuridico ed economico esistenti tra le due categorie di dipendenti in argomento trovava giustificazione, anche dal punto di vista costituzionale, nella originaria diversità del loro status giuridico.

La scelta operata con la legge 22 luglio 1992 n. 7 rientra quindi nell’ampia discrezionalità del legislatore e sfugge ai vizi di legittimità costituzionale, sollevati già in primo grado e correttamente respinti dai primi giudici, non potendo definirsi, anche a voler prescindere dalla sua natura di legge speciale, arbitraria o irragionevole; la predetta discrezionalità investe poi anche la previsione della diversa decorrenza degli effetti giuridici rispetto a quelli economici che, in virtù dei delineati caratteri della legge stessa, appare anch’essa ragionevole, ben potendosi ricollegarsi, oltre a quanto già rilevati, al principio costituzionale della necessaria copertura finanziaria che deve avere ogni legge che comporti una spesa: è significativo che l’articolo 3 prevede la copertura finanziaria della maggiore spese solo per l’anno 1992 e per gli anni successivi, senza fare alcun riferimento agli anni precedenti.

III. Sulla base della delineata natura della citata legge 22 luglio 1992 n.7 deve essere stabilito se la sua applicazione implica, quale effetto della determinazione del nuovo trattamento giuridico ed economico spettante al personale beneficiario, anche l’adeguamento della voce stipendiale relativa al riequilibrio delle anzianità pregresse, oggetto di controversia.

III.1. La Sezione osserva al riguardo che detta voce stipendiale, prevista dall’articolo 37 della legge regionale 23 maggio 1984 n. 27 (contente norme sul "Nuovo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale), consiste in realtà in una somma di danaro, fissa e invariabile, corrispondente alla quota di salario spettante ad ogni dipendente regionale in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità alla data del 31 dicembre 1982.

I criteri per il suo calcolo sono puntualmente indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 del predetto articolo e sono imperniati sulla "valutazione per intero in termini di classi e/scatti degli anni di effettivo servizio maturati nel livello nel quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di equilibrio computando il servizio svolto presso la Regione, nonché presso lo Stato, gli enti pubblici e gli enti locali in livelli comparabili" (lett. a) e sulla "valutazione per intero in mesi degli anni di effettivo servizio maturato nei livelli inferiori presso la Regione, nonché presso lo Stato, gli enti pubblici e gli enti locali, tenendo conto di detto servizio in termini di scatti e/o classi attribuiti ai livelli inferiori di riferimento" (lett. b): l’importo così determinato, decurtato del 7%, rappresenta la quota di salario spettante in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982, quota che resta in godimento individuale (lett. c).

Come esattamente rilevato dai primi giudici essa costituisce, quindi, un particolare meccanismo di avvicinamento di termini non omogenei (anzianità giuridica ed anzianità economica), introdotto precipuamente per la personalizzazione del trattamento economico di ogni singolo dipendente regionale, attraverso la determinazione della propria quota di maturato economico corrispondente all’anzianità maturata, con funzione di integrazione della la voce stipendiale relativa al salario di anzianità, stabilita per effetto della citata legge n. 27 del 1984 in misura fissa per ogni singola qualifica funzionale.

Deve aggiungersi che, come risulta dalla documentazione fornita dalla Regione Campania, nessuna ulteriore disposizione legislativa ha modificato le previsioni relative alla determinazione del riequilibrio delle anzianità pregresse.

III.2. La particolare funzione dell’emolumento in esame, destinata unicamente alla determinazione del maturato economico di ogni dipendente regionale alla data del 31 dicembre 1982; le puntuali modalità di calcolo stabilite dall’articolo 27 della legge 23 maggio 1984 n. 27 e l’insensibilità di tale quota di salario alle eventuali successive modificazioni di carriera del singolo dipendente escludono, ad avviso della Sezione, che l’applicazione della legge 22 luglio 1992 n. 7 ne comportasse automaticamente l’adeguamento.

E’ fondamentale al riguardo la disposizione contenuta nella predetta legge n. 7 del 1992 che esclude qualsiasi retroattività degli effetti economici conseguenti alla disposta perequazione del personale beneficiario e che, soprattutto non prevede (e quindi non autorizza) alcuna forma di ricostruzione di carriera per effetto del nuovo trattamento giuridico in favore del personale beneficiario e quindi non consente l’applicazione concreta della disposizione posta nell’articolo 37 della legge n. 27 del 1984 che lega il riequilibrio delle anzianità pregresse alla progressione economica orizzontale realizzata con la legge regionale n. 41 del 1981 e alla data del 31 dicembre 1982.

Ciò senza contare che, a tutto voler concedere, la previsione della decorrenza giuridica del nuovo trattamento giuridico dalla data di inquadramento nei ruoli regionali è una fictio juris e come tale incompatibile con i criteri di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del ricordato articolo 37 della legge n. 27 del 1984 che pongono alla del predetto riequilibrio delle anzianità pregresse la valutazione di solo di servizi effettivamente prestati nei livelli di riferimento.

L’esclusione dell’adeguamento di tale voce stipendiale non è contraddittoria con la ratio di perequazione perseguita dalla norma, ma ben si giustifica alla luce proprio delle specifiche caratteristiche della legge 22 luglio 1992 n. 7, sopra delineate e che, come pure rilevato, escludono ogni dubbio di costituzionalità della legge stessa."

L’appello, e i successivi atti difensivi della parte ricorrente non contengono nuovi argomenti idonei a contrastare adeguatamente le conclusioni cui è pervenuta questa Sezione. In particolare, non emergono i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettati dalla parte appellante.

In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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