T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 26 Assegnazione di alloggi; Zone sismiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La ricorrente, già assegnataria in comodato d’uso gratuito di un alloggio realizzato nell’ambito dei complessi abitativi antisismici ed ecocompatibili compresi nel c.d. "Progetto C.A.S.E." in Paganica (AQ), per sé e per il proprio nucleo familiare composto dal coniuge G.M., dai figli J. e F. M. e dalla madre R.F., impugna il provvedimento con il quale il Vice Commissario Vicario per la Ricostruzione ha disposto la revoca del decreto di assegnazione con conseguente risoluzione del comodato d’uso, posto che, a seguito di ripetuti controlli effettuati, il nucleo familiare era risultato residente in Monterotondo (RM) e che la sola Fattore occupava stabilmente l’immobile.

Il ricorso deduce eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, sul rilievo che già in sede di colloquio per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio, sarebbe stata rappresentata la situazione familiare e in particolare sarebbero state evidenziate le condizioni di salute della figlia J., che necessitava di trattamenti specialistici riabilitavi e neurolinguistici presso la Casa di Cura I.N.I. di Guidonia (RM), ragione per la quale era stato reperito un piccolo alloggio in loco per consentire la continuità de trattamenti; violazione dell’art. 5 delle disposizioni del Vice Commissario Vicario per l’Emergenza prot. N.01078/u del 25.2.2010, sotto il profilo che, ove dai controlli fosse stata accertata una presenza parziale dei componenti del nucleo assegnatario, sarebbe stata necessaria una verifica delle condizioni per la conferma o la modifica della tipologia dell’alloggio assegnato, dalla quale sarebbe risultato che, almeno per una parte della settimana, l’alloggio era abitato dall’intero nucleo familiare.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.

Si costituiva l’Amministrazione intimata che chiedeva il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare stante la piena legittimità dell’atto impugnato.

Con Ordinanza n.231/2010, il Collegio respingeva la proposta istanza cautelare.

All’esito della pubblica udienza del 12 gennaio 2011, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

Il ricorso è infondato.

Nel quadro degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo dell’aprile 2009, sono stati realizzati dei moduli abitativi destinati a durevole utilizzazione al fine di consentire la sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici nelle more della ricostruzione o riparazione delle stessi; detti moduli sono poi stati assegnati, secondo criteri indicati con ordinanze commissariali, ai nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio del Comune di L’Aquila; ogni variazione rispetto alle situazione considerata per l’assegnazione dell’alloggio provvisorio, idonea a modificare lo status quo, ed in particolare le circostanze che comportano la perdita sopravvenuta dei requisiti previsti per l’assegnazione, fanno conseguire, di necessità, la revoca ovvero la modifica dell’assegnazione, tenuto conto del superiore interesse, sopra evidenziato, di sistemazione delle persone danneggiate e ancora prive di alloggio.

Nel caso di specie, l’assegnazione è stata disposta per un nucleo familiare composto di cinque persone (oltre la ricorrente, F. S., il coniuge M.G., i figli minori, J. e F., e la madre della ricorrente, F.R.).

Secondo i rapporti informativi delle Forze di Polizia all’uopo preposte, a seguito di reiterati controlli, è risultato che la sola F.R. sarebbe stabilmente dimorante presso l’alloggio assegnato, mentre il resto del nucleo familiare, almeno per gran parte della settimana (dal lunedì al venerdì) dimorerebbe nella provincia di Roma, dove il coniuge della F. lavora e dove la figlia J. frequenta la scuola e segue un trattamento riabilitativo (cfr. documentazione in produzione di parte ricorrente), circostanze che, a quanto emerge dagli atti di causa, non sono state evidenziate in sede di assegnazione

La stessa F. S., non reperita ai controlli, ha dichiarato (cfr. controdeduzioni in atti) di recarsi spesso in Monterorondo per aiutare il marito ad accudire la figlia e che marito e figlia avevano comunque ivi assunto la residenza.

In sostanza, l’alloggio assegnato è risultato non essere adibito alle esigenze abitative e di vita dell’intero nucleo familiare per il quale era stato concesso, esigenze soddisfatte dall’alloggio reperito altrove e in prossimità della sede principale degli affari ed interessi (lavorativi, scolastici, di cura) dei suoi componenti, che deve sostanzialmente ritenersi, allo stato, Monterotondo.

Risulta del pari infondata la censura riferita alla dedotta omessa riconsiderazione dei requisiti, puntualmente intervenuta invece con la piena partecipazione procedimentale dell’interessata e che ha confermato, in punto di fatto, quanto accertato in sede di controlli.

Del tutto legittima si appalesa dunque la revoca dell’assegnazione concessa, non potendosi consentire l’ulteriore mantenimento in favore della ricorrente di un alloggio per esigenze (allo stato) diverse da quelle abitative e di vita per le quali è stato assegnato, conformemente ai criteri e regole di assegnazione.

Il ricorso va pertanto respinto, giacché infondato.

In ragione della natura della causa, le spese possono compensarsi sussistendo giusti motivi, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate e contributo irripetibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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