Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009
Disposizioni in materia di raccolta, per finalita’ statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l’estero, dei dati relativi alle attivita’ rimpatriate o regolarizzate, ai sensi del decreto-legge n. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102.
LA BANCA D’ITALIA
Visto l’art. 13-bis, commi 4 e 5, del decreto legge n. 78 del 1°
luglio 2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, recante
disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita’ finanziarie e
patrimoniali fuori dal territorio dello Stato;
Visto l’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007,
con il quale si stabilisce che ogni riferimento all’Ufficio italiano
dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende
effettuato alla Banca d’Italia;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, «Modifiche
ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del
regolamento (CE) n. 1889/2005» e, in particolare, l’art. 11, comma 1,
ai sensi delle quali la Banca d’Italia, per finalita’ statistiche
riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli
altri indicatori monetari e finanziari per l’analisi economica,
stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalita’ per la
trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli
operatori residenti in Italia e l’art. 11, comma 6, in base al quale
i criteri per l’applicazione delle sanzioni previste per
l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 1, sono
stabiliti dalla Banca d’Italia con proprio provvedimento;
E m a n a
le seguenti disposizioni:
Art. 1.
Finalita’
1. La Banca d’Italia, nell’ambito dei compiti di raccolta,
compilazione e pubblicazione di informazioni statistiche concernenti
la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l’estero
dell’Italia, rileva le informazioni relative alle attivita’
rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell’art. 13-bis, del decreto
legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009.
Art. 2.
Destinatari delle disposizioni
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli
intermediari di cui all’art. 11, comma 1, lettera b), del decreto
legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito nella legge n. 409 del
23 novembre 2001.
Art. 3.
Oggetto delle rilevazioni
1. Le rilevazioni hanno ad oggetto le operazioni di rimpatrio o di
regolarizzazione delle attivita’ finanziarie o patrimoniali di cui al
comma 1, dell’art.13-bis, del decreto legge n. 78/2009, convertito
nella legge n. 102/2009.
2. Sono previste distinte rilevazioni per le operazioni di:
a) rimpatrio con liquidazione;
b) regolarizzazione o rimpatrio senza liquidazione.
Art. 4.
Modalita’ di compilazione, frequenza e termini di invio delle
rilevazioni
1. Il rimpatrio con liquidazione delle attivita’ finanziarie o
patrimoniali deve essere segnalato con la Matrice Valutaria (MV) e
con la Comunicazione Valutaria Statistica (CVS), con l’osservanza
delle disposizioni vigenti in materia (Comunicazione UIC R.V. 1998/3
del 31 marzo 1998 ed Istruzioni UIC R.V. 1998/1 del 27 febbraio 1998
e successive modifiche). Le causali valutarie relative alle
operazioni di rimpatrio sono elencate nell’Allegato al presente
provvedimento, lettera A. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga
tramite bonifico bancario (operazione canalizzata), la segnalazione
deve essere effettuata, mediante MV e CVS, dall’intermediario
bancario che interviene nel regolamento. Nel caso in cui il rimpatrio
avvenga con strumenti diversi dal bonifico bancario – consegna di
mezzi di pagamento, etc. (operazione decanalizzata), la segnalazione
statistica deve essere effettuata solo mediante CVS
dall’intermediario, bancario o non bancario, cui viene presentata la
dichiarazione riservata di cui all’art. 13, del decreto legge n.
350/2001, convertito nella legge n. 409/2001.
2. Qualora il rimpatrio avvenga mediante trasferimento delle
attivita’ finanziarie nel territorio dello Stato, senza liquidazione
delle stesse (o senza dar luogo a versamento di denaro), la
segnalazione deve essere effettuata secondo le modalita’ previste per
la regolarizzazione delle attivita’ mantenute all’estero, di cui al
successivo comma. Rientra in questo caso anche la fattispecie in cui
un intermediario italiano assume formalmente in custodia, deposito,
amministrazione o gestione le attivita’ depositate o esistenti
all’estero, anche senza procedere al materiale afflusso nel
territorio dello Stato.
3. La regolarizzazione delle attivita’ finanziarie e degli immobili
mantenute all’estero deve essere segnalata dagli intermediari cui
viene presentata la dichiarazione riservata. Lo schema della
rilevazione e le relative istruzioni di compilazione sono indicati
nell’Allegato, lettera B1. Per la trasmissione delle segnalazioni gli
intermediari devono avvalersi di un’applicazione disponibile sul sito
web della Banca d’Italia, secondo le modalita’ indicate
nell’Allegato, lettera B2.
4. I dati e le informazioni devono pervenire alla Banca d’Italia
con frequenza mensile:
entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti per l’invio
della MV e CVS, per le operazioni di rimpatrio con liquidazione;
entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della
dichiarazione riservata, per le operazioni di regolarizzazione e per
quelle di rimpatrio mediante trasferimento delle attivita’
finanziarie nel territorio dello Stato senza liquidazione delle
stesse.
Art. 5.
Sanzioni
1. Alla violazione degli obblighi di segnalazione di cui al
presente provvedimento si applicano le previsioni di cui al comma 6,
dell’art. 11, del d.lgs. n. 195/2008.
Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente provvedimento sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione.
Roma, 28 settembre 2009
Il Governatore: Draghi
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=09A11826&tmstp=1255416373692