Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-12-2010) 22-01-2011, n. 2252

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con istanza depositata il 12-3-2010, C.V. ha chiesto di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza emessa in data 2-2-2009, con la quale la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa il 5-5-1007 dal Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del C. in ordine al reato di calunnia ascrittogli perchè estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili.

Il C. ha dedotto di non aver potuto proporre ricorso per cassazione nel termine previsto dall’art. 585 c.p.p. per causa di forza maggiore, dovuta ad una grave malattia (broncopolmonite), protrattasi dal 2-1-2010 al 3-3-2010, che gli ha impedito in modo assoluto di muoversi dal proprio domicilio e, quindi, anche di proporre l’impugnazione nelle forme della spedizione a mezzo posta, della delega al difensore o della presentazione mediante incaricato.

Motivi della decisione

La proposta istanza di remissione in termini non può trovare accoglimento.

Giova rammentare che, in tema di restituzione nel termine per impugnare, la forza maggiore deve presentarsi come un impedimento assoluto, che renda vano ogni sforzo dell’uomo e derivi da causa a lui non imputabile. Essa, pertanto, deve avere natura tale da non permettere a chi ne è colpito di avvalersi dei mezzi e degli strumenti che il codice di rito pone a disposizione dell’interessato per proporre l’impugnazione in forme alternative alla presentazione personale in Cancelleria.

In particolare, in adesione al prevalente indirizzo della giurisprudenza, deve ritenersi che quando, ai fini della restituzione in termini per proporre impugnazione, venga invocato, come causa di forza maggiore, uno stato di malattia, questo deve essere di tale gravita da impedire per tutta la sua durata qualsiasi attività (Cass. Sez. 5, 28-2-1997 n. 965), venendo ad incidere sulla capacità di intendere e di volere dell’interessato, sì da precludergli anche la spedizione a mezzo posta ovvero la presentazione a mezzo di procuratore ad acta (Cass. Sez. 1, 9-11-1995 n. 5645; Sez. 5, 13-11- 1984 n. 2265; Sez. 5, 21-2-1984 n. 572).

Nel caso di specie, dai due certificati medici con i quali il C. ha documentato il proprio stato di malattia dal 2 gennaio al 3 marzo 2009, risulta che l’istante era affetto da "broncopolmonite", e che tale situazione gli impediva di muoversi dal proprio domicilio. Non risulta, al contrario, che la malattia diagnosticata, per la quale venivano prescritti "riposo e cure", fosse tale da incidere negativamente sulla capacità di intendere e di volere dell’istante e da impedire al medesimo la proposizione dell’impugnazione nei termini, mediante delega al difensore, presentazione in Cancelleria tramite un incaricato, ovvero trasmissione dell’atto a mezzo posta (con l’ausilio di persona interposta).

Di conseguenza, non si ravvisa il caso di forza maggiore invocato, ben potendo l’istante ovviare, con una normale diligenza, al grave impedimento verificatosi.

Al rigetto della istanza di restituzione in termini consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta l’istanza e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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