….legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 132 del 8-6-2012
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e
50, relativi all’attribuzione delle funzioni degli uffici metrici
provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e l’articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le
funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della
normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di
qualita’ per prodotti e servizi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed in particolare
l’articolo 29, comma 2, relativo alla facolta’ da parte del Ministero
dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di
commercio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, concernente l’individuazione dei beni e delle risorse degli
uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, a
decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l’articolo 5, comma
2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell’ufficio metrico
provinciale di Aosta alla regione Valle d’Aosta, ai sensi del decreto
luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.
532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali
metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige concernente, tra l’altro, il trasferimento alle Camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali
metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana
concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il
riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta e che istituisce la
Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei
compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali
dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante
attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di
misura, e, in particolare l’articolo 19, comma 2, del citato decreto,
secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno
o piu’ decreti, i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici
successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto
decreto legislativo;
Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, che incarica le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere
la vigilanza sul mercato di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante
attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli
usi finali dell’energia e in servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia
di energia ed in particolare l’articolo 30, comma 21, che fissa in
quindici anni la validita’ temporale dei bolli metrici e della
marcatura CE apposti sui contatori del gas con portata fino a 10
m³/h;
Vista la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante
disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per
l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunita’
europee;
Visto, in particolare, l’articolo 7 del citato decreto-legge n. 135
del 2009 con il quale sono state date disposizioni per i sistemi di
misura installati nell’ambito delle reti nazionali e regionali di
trasporto del gas e per eliminare ostacoli all’uso ed al commercio
degli stessi;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente
la riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2
dell’articolo 1, che sostituisce l’articolo 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento
all’articolo19, concernente la segnalazione certificata di inizio
attivita’ – Scia;
Eseguita la procedura di informazione prevista dalla direttiva
98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita
con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 novembre 2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988,
con nota n. 1993 del 30 gennaio 2012;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi alla
messa in servizio relativi ai contatori del gas e dispositivi di
conversione del volume, definiti all’allegato MI-002 del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e conformi alle prescrizioni del
medesimo decreto, con esclusione dei sistemi di misura di cui
all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; b) «allegato MI-002», l’allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; c) «contatore del gas», strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare la quantita’ di gas combustibile (volume o massa) che vi passa attraverso; d) «dispositivo di conversione», dispositivo che costituisce una sottounita’ secondo l’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto, installato su un contatore del gas che converte automaticamente la quantita’ misurata alle condizioni di misurazione in una quantita’ alle condizioni di base; e) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanita’ pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta’ delle transazioni commerciali; f) «verificazione periodica dei contatori del gas», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori del gas con portata massima superiore a 10 m³/h dopo la loro messa in servizio, secondo periodicita’ definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico; g) «verificazione periodica dei dispositivi di conversione», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui dispositivi di conversione dopo la loro messa in servizio, secondo periodicita’ definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico; h) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali diversi da quelli effettuati sugli strumenti in servizio di cui alle lettere f) e g), ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori del gas e dispositivi di conversione in servizio intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo; i) «titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione», la persona fisica o giuridica titolare della proprieta’ di detto contatore e di detto dispositivo o che, ad altro titolo, ne ha la disponibilita’; l) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione internazionale pubblicata dall’Organizzazione internazionale di metrologia legale; m) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale direttiva; n) «organismo nazionale di accreditamento», l’unico organismo che in uno Stato membro e’ autorizzato da tale Stato a svolgere attivita’ di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008; o) «sigilli», i sigilli, anche di tipo elettronico, applicati sui contatori del gas e sui sistemi di conversione dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformita’, e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attivita’ all’Unione italiana delle Camere di Commercio, e dalle stesse Camere durante il periodo transitoria di cui all’articolo 20; p) «libretto metrologico», il libretto, anche in formato elettronico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell’allegato II; q) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; r) «organismo», l’organismo di ispezione cosi’ come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua la verificazione periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione a seguito della presentazione a Unioncamere della segnalazione certificata di inizio attivita’ – Scia; s) «Unioncamere», l’Unione Italiana delle Camere di Commercio.
Art. 3
Controlli successivi
1. I contatori del gas e i dispositivi di conversione, qualora
utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai
seguenti controlli successivi:
a) verificazione periodica;
b) controlli metrologici casuali.
2. I contatori del gas di portata massima non superiore a 10 m³/h
sono esclusi dall’obbligo della verificazione periodica di cui al
comma 1, lettera a).
3. In sede di controlli successivi, ai contatori del gas ed ai
dispositivi di conversione, non sono aggiunti ulteriori sigilli
rispetto a quelli gia’ previsti negli attestati di esame CE del tipo
o di progetto rilasciati dagli organismi notificati.
4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le
procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio
specificare le prescrizioni al riguardo gia’ contenute nel presente
regolamento possono essere definite dal Ministro dello sviluppo
economico apposite direttive per l’effettuazione dei suddetti
controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di
conversione.
Art. 4
Criteri per la verificazione periodica
1. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta
sui contatori del gas con portata massima fino a 10 m³/h compresi,
hanno una validita’ temporale di 15 anni decorrenti dall’anno della
loro apposizione in sede di accertamento della conformita’.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h compresi, con
la conversione della temperatura che indicano il solo volume
convertito.
3. La periodicita’ della verificazione periodica dei contatori del
gas diversi da quelli di cui al comma 1 e dei dispositivi di
conversione e’ riportata nell’allegato I.
4. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica
dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono pari a
quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della
stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla relativa Norma
armonizzata o Raccomandazione OIML.
5. Nei casi in cui le pertinenti norme armonizzate o
Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche
sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di
verificazione periodica sono quelli riportati nell’allegato MI-002,
rispettivamente ai punti 2 e 8.
6. Ove non vi abbia gia’ provveduto il fabbricante, l’organismo che
esegue per la prima volta la verificazione periodica dota i contatori
del gas e i dispositivi di conversione, senza onere per il titolare
degli stessi, di un libretto metrologico, anche su supporto
informatico contenente le informazioni di cui all’allegato II.
7. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di
conversione che e’ stato sottoposto alla verificazione periodica
esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici
successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa dal supporto
elettronico dello stesso che riporta cronologicamente gli interventi
effettuati.
8. Nell’allegato III sono riportati i disegni cui devono
conformarsi:
a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l’esito
positivo della verificazione periodica;
b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l’esito
negativo della verificazione periodica o dei controlli casuali.
9. Nel caso di strumenti gia’ in uso, il libretto metrologico di
cui al comma 6 e’ fornito da chi effettua la verificazione periodica
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Art. 5 Criteri per i controlli metrologici casuali 1. I controlli metrologici casuali sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione in servizio presso i titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono eseguiti ad intervalli casuali, senza determinata periodicita’ e senza preavviso. Sono altresi’ eseguiti controlli casuali in contraddittorio ove il titolare del contatore o altra parte interessata nella misurazione ne fa richiesta alla Camera di commercio competente per territorio. 2. Nei controlli casuali sono effettuate, secondo i casi, una o piu’ delle prove previste per la verificazione periodica e gli strumenti utilizzati rispettano le previsioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 dell’articolo 9. 3. Qualora le pertinenti Norme armonizzate o Raccomandazioni OIML (Documenti normativi) non prevedono specifici errori massimi tollerati per le verifiche sugli strumenti in servizio disciplinati dal presente regolamento, detti errori in sede di controlli casuali sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti nell’allegato MI-002. 4. I contatori del gas ed i dispositivi di conversione, qualora utilizzati per usi fiscali in impianti destinati alla produzione di energia elettrica, possono essere sottoposti a controlli metrologici casuali su richiesta dell’Agenzia delle Dogane. 5. Le Camere di commercio sono incaricate di svolgere funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente regolamento.
Art. 6 Soggetti incaricati dell’esecuzione della verificazione periodica 1. La verificazione periodica dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m³/h e dei dispositivi di conversione e’ effettuata da organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.
Art. 7 Soggetti incaricati dei controlli casuali 1. I controlli casuali dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono effettuati dalle Camere di commercio. 2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.
Art. 8 Generalita’ 1. I contatori del gas diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, ed i dispositivi di conversione, utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicita’ previste all’allegato I, che decorrono dall’anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare. 2. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico. 3. L’esito positivo della verificazione periodica e’ attestato mediante il contrassegno di avvenuta verificazione periodica di cui all’allegato III, punto 2. ed il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre quello negativo e’ attestato dal contrassegno di cui al punto 1. del medesimo allegato. Nel caso in cui tale contrassegno non puo’ essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo e’ apposto sul libretto metrologico. 4. In occasione della verificazione periodica contemplata dal presente regolamento, l’organismo riporta nel libretto metrologico di cui all’articolo 4, comma 6, l’annotazione delle informazioni previste all’allegato II. 5. Nel contrassegno di cui al comma 3 e’ riportato il logo recante gli elementi identificativi previsti all’articolo 16, comma 2, dell’organismo che ha effettuato la verificazione periodica. 6. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore del gas e il dispositivo di conversione risultino installati presso un’utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede una nuova verificazione periodica entro 30 giorni dall’avvenuta riattivazione della fornitura.
Art. 9 Procedure per la verificazione periodica 1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei contatori del gas di portata superiore a 10 m³/h e dei dispositivi di conversione sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione di quelli a protezione delle sonde di pressione e temperatura. Nelle more dell’adozione delle direttive previste al comma 4 dell’articolo 3, la verificazione periodica e’ eseguita tenendo conto dei principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione CE della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto. 2. Gli strumenti utilizzati nella verificazione periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell’errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l’incertezza estesa di taratura degli strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell’errore massimo tollerato sullo strumento sottoposto a verificazione. 3. Gli strumenti campione utilizzati dall’organismo per eseguire la verificazione periodica sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare. 4. Gli strumenti utilizzati per la misurazione delle grandezze pressione e temperatura sono sottoposti alla certificazione annualmente mentre quelli per la misurazione della grandezza umidita’ ogni 2 anni. Nel caso in cui per la misurazione della pressione e’ utilizzato un banco manometrico del tipo «a pesi diretti» o «a pistone cilindro» detto banco viene certificato ogni tre anni. 5. Nel caso in cui la verificazione del contatore del gas in servizio e’ effettuata con un contatore di controllo (master meter) questo non deve essere affetto da un errore superiore ad un terzo dell’errore massimo tollerato e in particolare l’incertezza estesa di taratura del contatore di controllo non deve essere superiore ad un terzo dell’errore massimo tollerato sullo strumento in servizio. Il contatore di controllo deve essere munito di un certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che il contatore e’ destinato a misurare. L’organismo che ha presentato una segnalazione certificata di inizio attivita’ a Unioncamere sottopone i propri contatori di controllo alla suddetta certificazione con cadenza annuale. 6. In alternativa al contatore di controllo (master meter) possono essere utilizzati per la verificazione del contatore del gas anche sistemi di misura equivalenti i quali rispettano i requisiti del comma 5. 7. Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilita’ materiale dell’organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d’uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l’effettiva disponibilita’. 8. In caso di esito negativo della verificazione l’operatore appone sullo strumento il contrassegno di cui all’allegato III, punto 1, ove e’ riportato il logo recante gli elementi identificativi dell’organismo che lo appone e la data. Il contrassegno e’ rimosso all’atto della nuova richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.
Art. 10
Organismi
1. I requisiti degli organismi sono riportati al Capo III.
2. L’Unioncamere forma l’elenco degli organismi che hanno
presentato apposita Scia a Unioncamere. Tale elenco e’ reso pubblico,
e’ consultabile anche per via informatica e telematica e contiene
almeno i seguenti dati:
a) nome, denominazione o ragione sociale dell’organismo;
b) nome e cognome del responsabile delle attivita’ di verificazione
periodica;
c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi
operative ove viene svolta l’attivita’ di verificazione periodica;
d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli
utilizzati;
e) tipi di strumenti dei quali esegue la verificazione periodica;
f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta
elettronica;
g) data di inizio attivita’, dell’eventuale divieto di prosecuzione
dell’attivita’ e di cessazione;
h) eventuale pubblicazione delle violazioni accertate.
Art. 11 Riparazione degli strumenti 1. Qualora i controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume hanno esito negativo, questi possono essere detenuti dal titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione nel luogo dell’attivita’ purche’ muniti del contrassegno previsto all’articolo 4, comma 8, lettera b), e non utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verificazione periodica non avviene contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purche’ muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione, dal riparatore in sostituzione di quelli rimossi, fino all’esecuzione della verificazione periodica. 2. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede una nuova verificazione periodica nei casi in cui provvede a riparazioni dei propri strumenti che comportano la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di protezione anche di tipo elettronico. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli del riparatore, applicati a richiesta del predetto titolare, fino all’esecuzione della verificazione periodica. 3. La verificazione periodica e’ eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’organismo.
Il testo integrale è presente al seguente URL: http://gazzette.comune.jesi.an.it/gazzette2010.htm
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