Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
La seguente legge:
Art. 1
Principi
1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale
sono eletti a suffragio universale e diretto. Le lezioni del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si
svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente
della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere
dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio,
ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla
cessazione stessa.
2. All’elezione del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e
la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, cosi’ come integrate
dall’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad
eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli
articoli che seguono o da questi ultimi derogate.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente
legge, le altre disposizioni statali o regionali. anche di natura
regolamentare, vigenti in materia.
4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio
proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con
applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative
alla lista regionale per l’elezione del Consiglio regionale contenute
nella legge n. 108/1968 e nella legge n. 43/1995, comprese quelle di
cui all’art. 7 di quest’ultima, s’intendono riferite ai candidati
alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Art. 2
Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale
1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta
regionale sono presentate all’Ufficio centrale regionale nel rispetto
delle forme e dei termini fissati dall’articolo 1, comma 3, della
legge n. 43/1995 e dall’art. 9 della legge n. 108/1968.
2. La presentazione della candidatura e’ accompagnata, a pena di
esclusione, dal certificato d’iscrizione del candidato nelle liste
elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla
dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole
liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una
coalizione di liste. Tale dichiarazione e’ efficace solo se
corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai
presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o
che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla
carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.
3. La candidatura non e’ ammessa se non e’ accompagnata dalla
dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di
cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall’art. 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
si applicano. in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
9, l0 e 11 della legge n. 108/1968, e successive modificazioni,
intendendosi sostituito l’Ufficio centrale regionale all’Ufficio
centrale circoscrizionale.
5. L’Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore
dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se
conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni
dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun
Ufficio centrale circoscrizionale l’avvenuta ammissione, in almeno
tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso,
subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di
Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda,
comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali
circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in
applicazione dell’art. 11 della legge n.108/1968.
Art. 3
Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni
di liste
1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui
all’art. 9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di nullita’, essere
accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei
candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale
dichiarazione e’ efficace solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della
sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il
medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se
sussistono le ulteriori condizioni di legge.
2. In deroga a quanto previsto dall’art. 9, comma 2, della legge
n. 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le
liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o
di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in
corso alla data della indizione delle elezioni.
3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti
nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se
collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della
Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo
contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale ad esse collegato e’ a capo del
gruppo di liste.
4. Piu’ gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo
candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi
collegato e’ a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti
alla coalizione del Presidente eletto partecipano all’attribuzione
del premio di maggioranza.
Art. 4
Scheda elettorale
1. La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta
regionale e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su
un’unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla
carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui
fianco sono riportati, racchiusi in un piu’ ampio rettangolo, il
contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di
liste riunite in coalizione con cui il candidato e’ collegato.
Ciascun elettore puo’, con un unico voto, votare per un candidato
alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate,
tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
2. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda
a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del
candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore puo’ altresi’
votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non
collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo
rettangolo.
3. L’elettore puo’ esprimere, nelle apposite righe della scheda,
uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed
il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di
espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di
genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della
stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
4. Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato
Presidente e la preferenza per piu’ di una lista, viene ritenuto
valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e’ approvato il modello di scheda, formato secondo le
indicazioni contenute nel presente articolo.
Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0435&tmstp=1255507370470