Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino Alto Adige n. 47/I.II del 18 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 settembre
2008, n. 3406
Emana
il seguente regolamento:
Regolamento d’esecuzione all’articolo 10
della legge provinciale n. 4 del 13 febbraio 1997
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
1. I presenti criteri disciplinano gli aiuti che la Provincia
intende concedere ai sensi dell’art. 10 della legge provinciale del
13 febbraio 1997, n. 4 agli organismi di ricerca come definiti dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di
ricerca sviluppo e innovazione.
2. Per organismo di ricerca si intende: «un soggetto senza scopo
di,lucro, quale un’universita’ o un istituto di ricerca,
indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il
diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui
finalita’ principale consiste nello svolgere attivita’ di ricerca di
base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel
diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o
il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente
reinvestiti nelle attivita’ di ricerca, nella diffusione dei loro
risultati o nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare
un’influenza su simile ente, ad esempio in qualita’ di azionisti o
membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita’ di
ricerca dell’ente medesimo ne’ ai risultati prodotti».
Art. 2
Iniziative e spese ammissibili
1. Sono ammissibili agli aiuti di cui all’art. 1, comma 1 i
progetti presentati dai soggetti di cui all’art. 1, comma 2 che
comportino attivita’ di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi
della disciplina comunitaria citata.
2. Possono essere ammesse alle agevolazioni tutte le spese
connesse al progetto, ad eccezione di quel- le relative all’acquisto,
alla costruzione o alla ristrutturazione degli immobili. Le spese
relative ad attivita’ di ricerca, sviluppo e innovazione dovranno
rappresentare almeno il 20% delle spese ammissibili.
Art. 3
Intensita’ dell’aiuto
Gli aiuti possono coprire fino al 80% delle spese ammissibili, e
saranno quantificate in funzione della natura del progetto.
Art. 4
Garanzie
Qualora il soggetto beneficiano svolga attivita’ sia di natura
economica che non economica, deve essere possibile distinguere
chiaramente i costi imputabili a ciascuna delle due attivita’, per
evitare sovvenzioni incrociate dell’attivita’ economica. La prova
della corretta imputazione deve risultare da una contabilita’
separata.
Art. 5
Accesso ai risultati
I risultati della ricerca sovvenzionata dalla Provincia ai sensi
dell’art. 1, comma 1 dovranno avere ampia diffusione attraverso
l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.
Gli eventuali utili saranno interamente reinvestiti nelle attivita’
di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento.
Art. 6
Procedura
Gli aiuti saranno concessi attraverso una procedura negoziale,
nel rispetto di tutte le condizioni di cui agli articoli precedenti.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Bolzano, 1º ottobre 2008
DURNWALDER
(Omissis).
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2008, registro n. 1,
foglio n. 28
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=008R0607&tmstp=1255513775045