Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all’art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di
avvocato;
Vista l’istanza della sig.ra Vincentelli Gabriella, nata il 28
ottobre 1960 a Sassari, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai
sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il
riconoscimento del titolo professionale di «abogado» – rilasciato nel
dicembre 2008 dall’«Ilustre colegio de abogados» di Madrid (Spagna) –
ai fini dell’accesso ed esercizio in Italia della professione di
«avvocato»;
Considerato che la sig.ra Vincentelli e’ in possesso del titolo
accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la
Universita’ degli studi di Sassari nel giungo 1987, omologato in
Spagna nel settembre 2006;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta
del 17 settembre 2009;
Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella
seduta sopra indicata;
Visto l’art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Vincentelli Gabriella, nata il 28 ottobre 1960 a
Sassari, cittadina italiana, e’ riconosciuto il titolo professionale
di «abogado» quale titolo valido per l’iscrizione all’albo degli
«avvocati».
Art. 2.
Detto riconoscimento e’ subordinato al superamento di una prova
attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto
penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto
del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile,
8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da
svolgersi in lingua italiana. Le modalita’ di svolgimento dell’uno e
dell’altro sono indicate nell’allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Roma, 21 settembre 2009
Il direttore generale: Frunzio
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11931&tmstp=1256279374247