Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-09-2010) 26-01-2011, n. 2609

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2/7/2009 il Gup presso il Tribunale di Brescia, pronunziando in sede di rinvio nei confronti di D.G.D., R.C. e Z.P., per il reato di cui agli artt. 110 e 572 c.p., art. 61 c.p., n. 9 ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto perchè il fatto non sussiste.

Il Procuratore Generale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. All’udienza camerale del 17/9/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

D.G., R. e Z. giudicati separatamente per il reato di cui agli artt. 110, 81 e 609 bis c.p., art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3, art. 61 c.p., n. 9, addebitato per avere essi costretto e indotto, attraverso le condotte dettagliatamente a ciascuno attribuite nel capo di imputazione, la paziente psichiatrica D.N. (deceduta nelle more del processo), ospite della comunità protetta degli spedali civili di (OMISSIS), a compiere e subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità psichiatrica della predetta con l’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 9, erano stati assolti con sentenza del Tribunale di Brescia del giorno 8/7/2008 per insussistenza del fatto addebitato. Gli stessi imputati, giudicati in sede di udienza preliminare a seguito di sentenza di annullamento 16/4/2007 per il reato previsto e punito dagli art. 110 e 572 c.p., art. 61 c.p., n. 9 ad essi addebitato perchè in concorso tra loro, i primi due nella loro qualità di infermieri professionali e la terza in qualità di educatrice professionale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e mediante abuso di autorità, tutti svolgendo la propria attività professionale presso il Presidio di Comunità protetta del Dipartimento di salute mentale della Azienda ospedaliera Spedali Civili di (OMISSIS), maltrattavano con le condotte a ciascuno dettagliatamente addebitate al n. 2 del capo di imputazione, la paziente psichiatrica D.N. erano assolti perchè il fatto addebitato non sussiste. La sentenza del Gup presso il Tribunale di Brescia rilevato che le condotte contestate come maltrattamenti, con l’unica eccezione di un episodio di rovesciamento d’acqua ghiacciata sulla testa qualificato come scherzo, sono state realizzate nel medesimo contesto nel quale si verificarono le violenze sessuali, tali condotte, pur sussistendo come condotte materiali, sono da scriminare in relazione al particolare contesto nel quale si era sviluppato il rapporto tra paziente e operatori della comunità protetta, inteso dalla prima sentenza assolutoria come sorta di recita scherzosa alla quale partecipava pienamente consapevole e consenziente la paziente, inteso dalla sentenza impugnata come contesto integrante una nuova famiglia, trasferisce la formula assolutoria anche al reato di maltrattamenti.

Parte ricorrente denunzia.

Violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3. Utilizzazione illegittima di motivazione per relationem e mancanza di autonoma motivazione.

Questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato posto che la sentenza del giudice di rinvio, collocandosi sulla linea tracciata dalla sentenza rescindente, ha adeguatamente motivato in ordine alla esistenza materiale dei fatti contestati e alla loro irrilevanza penale in ragione di un ritenuto contesto amicale e terapeutico nel quale i fatti si svolgevano. A sua volta la motivazione per relationem si è risolta in una recezione di dati e valutazioni che pure si appartengono al giudice di merito e contribuiscono a costruire una motivazione completa. L’accertamento di merito, coerente alle indicazioni contenute nella sentenza di rinvio, quali che siano i parametri valoriali che ne costituiscono il presupposto culturale, è compiuto e privo di contraddizioni sicchè non può essere richiesto al giudice di legittimità di sostituire ad esso un proprio non consentito accertamento di merito. Il ricorso del Procuratore Generale deve essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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