Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-12-2010) 27-01-2011, n. 3015 Mezzi di prova Testimoni Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

orso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 15 novembre 2009, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sez. dist. di Canicattì, che aveva dichiarato F.C. colpevole del reato di cui all’art. 572 c.p., escludeva il reato di maltrattamenti nei confronti dei figli minori e riduceva per l’effetto la pena inflittagli in anni uno di reclusione, confermando nel resto.

I giudici di appello ritenevano che le acquisizioni processuali avevano dimostrato un comportamento violento ed ingiurioso dell’imputato nei confronti della moglie, caratterizzato da un atteggiamento di marito-padrone verso la giovane donna, "per tanti versi inadeguata al ruolo di moglie e madre", trattata come una "minus habens" ed oltraggiata con umilianti epiteti. A diverse conclusioni invece pervenivano in ordine alla parte dell’imputazione relativa ai maltrattamenti nei confronti dei due figli minori, posto che gli elementi raccolti in giudizio avevano dimostrato un legame forte tra l’imputato ed i figli e che gli episodi riferiti potevano essere inquadrati in una normale dinamica familiare.

2. Avverso la suddetta sentenza propongono, con atti distinti, ricorso per Cassazione i difensori fiduciari dell’imputato.

Con il ricorso dell’avv. Crescimanno, si deduce:

– la mancata assunzione di prova decisiva e vizio della motivazione, in relazione alla decisione della Corte di appello di non riaprire l’istruttoria dibattimentale al fine di verificare l’idoneità mentale a rendere testimonianza della moglie e dei figli.

– manifesta contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della normativa processuale relativa alla valutazione della testimonianza della parte offesa, in relazione alla ritenuta attendibilità della testimonianza resa dalla moglie dell’imputato quanto alle condotte delittuose poste in essere nei suoi confronti, attendibilità invece esclusa dalla stessa Corte di appello per il narrato riguardante i maltrattamenti attuati sui figli.

– vizio della motivazione, per carenza del discorso giustificativo e contraddittorietà con le risultanze processuali, con riferimento alla deposizione resa dalla moglie dell’imputato, intrisa di contraddizioni interne ed il cui contenuto risulta smentito da numerose testimonianze, comprese quelle dei figli.

Con il ricorso dell’avv. Grillo, si lamenta:

– inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, avendo la Corte di merito basato la penale responsabilità dell’imputato sulla scorta delle sole dichiarazioni rese dalla parte offesa, non riscontrate con il dovuto rigore nella loro intrinseca congruenza ed in relazione alle emergenze processuali.

– inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione risultante dagli atti del processo, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento materiale del reato nelle condotte poste in atto dall’imputato, come descritte dalle deposizioni dei figli.

– inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all’elemento soggettivo del reato, ritenuto in re ipsa nella condotta posta in essere dall’imputato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Va trattato, in primo luogo, per una questione di priorità logica, essendo da accogliere, e rendendo superfluo l’esame degli altri motivi di gravame proposti, il motivo nel quale si denuncia la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato.

E’ il caso di rilevare come, in ipotesi di eccepito vizio motivazionale, il controllo della Cassazione abbia un orizzonte limitato e non deve estendersi ad una rinnovata ponderazione delle fonti probatorie, ma deve limitarsi a valutare la correttezza argomentativa del provvedimento al suo vaglio.

In esito a tale circoscritta disamina, il Collegio rileva che la sentenza presenta vizi di motivazione deducibili in questa sede.

L’imputato, nei motivi inseriti nell’atto di appello, aveva invero denunziato l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla moglie, poste a fondamento della ricostruzione accusatoria, poichè intrinsecamente non credibili e comunque contraddette dai testi escussi nel corso dell’istruttoria dibattimentale sia con riferimento alle vessazioni che la vedevano come vittima sia per quanto riguarda i maltrattamenti nei confronti dei loro figli minori.

A tali specifiche censure, sorrette dalla dettagliata individuazione e rappresentazione degli elementi a sostegno, non può ritenersi risposta adeguata e logica la testuale sbrigativa argomentazione che le ingiurie e le percosse delle quali la donna era stata vittima erano "testimoniate concordemente da moglie, suocera e figli".

A parte le sintetiche proposizioni spese nell’impugnata sentenza a sostegno della affermazione di responsabilità dell’imputato che non assolvono sicuramente all’onere della motivazione, proprio il richiamo della testimonianza della moglie doveva essere preceduto da un necessario vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rese da quest’ultima, alla luce delle diverse conclusioni raggiunte dalla stessa Corte di merito per quella parte relativa al comportamento tenuto dal marito nei confronti dei figli.

Invero, questa Suprema Corte, in tema di valutazione della deposizione della persona offesa, ha affermato che le dichiarazioni della parte offesa possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell’imputato, purchè sottoposte a vaglio positivo circa la loro attendibilità, senza la necessità di riscontri esterni. Tuttavia, si è anche precisato che qualora la persona offesa si sia costituita – come nella specie – parte civile e sia, pertanto, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (da ultimo, tra le altre, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, dep. 27/07/2010, Stefanini, Rv. 248016; cfr. anche Corte cost., ord. n. 102 del 2004).

Sempre in tema di valutazione probatoria di dichiarazioni rese dalla parte offesa, questa Corte ha affermato, richiamando i principi ripetutamente espressi soprattutto in tema di chiamata di correo, che la "frazionabilità" della valutazione del narrato è legittima sempre che non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte di esso ritenuta inattendibile e le rimanenti parti e che l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 3, n. 21640 del 11/05/2010, dep. 08/06/2010, P., Rv. 247644).

In altri termini, è legittimo che il giudice ritenga veritiera una parte della dichiarazione e, nel contempo, disattenda altre parti di essa, purchè dia conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che lo hanno indotto a tale diversa valutazione, dovendo anche chiarire i motivi per i quali le conclusioni raggiunte non si risolvono in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova.

Orbene, nel caso in esame, la Corte d’appello, nel ritenere non provata parte delle accuse mosse dalla moglie all’imputato circa i maltrattamenti subiti dai figli minori, in quanto smentite dalle deposizioni di quest’ultimi e delle loro insegnanti, ha utilizzato per fondare il giudizio di responsabilità dell’imputato la restante parte delle dichiarazioni rese dalla stessa, omettendo ogni doverosa verifica sul punto.

Sicchè, tali gravi carenze motivazionali della sentenza impugnata ne impongono l’annullamento con rinvio al giudice del merito che procederà a nuovo giudizio, uniformandosi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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