Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009
Modifiche al regolamento recante le modalita’ applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e associate in difficolta’ in esecuzione dell’articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 emanato con decreto del presidente della Regione n. 18 settembre 2006, n. 0279/Pres.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell’11 marzo 2009)
IL PRESIDENTE
Visto la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 ed in particolare
l’art. 16 concernente l’istituzione di un programma di intervento a
favore delle imprese agricole in difficolta’;
Visto in particolare il comma 2 dell’art. 16 della citata legge
regionale n. 18/2004, il quale stabilisce che le modalita’
applicative del comma 1 sono definite con atto regolamentare da
trasmettere alla Commissione europea per l’esame di compatibilita’ ai
sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE;
Vista la comunicazione della Commissione europea inerente gli
«Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. C 244 del 1° ottobre 2004;
Visto il «Regolamento recante le modalita’ applicabili per la
concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e
associate in difficolta’ in esecuzione dell’art. 16, commi 1 e 2,
della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18» emanato con proprio
decreto 18 settembre 2006, n. 0279/Pres. di seguito denominato
regolamento;
Visto il comma 4 dell’art. 2 (requisiti soggettivi per l’accesso
ai finanziamenti) del sopraccitato regolamento, secondo il quale «4.
Non sono ammesse ai finanziamenti le imprese che hanno iniziato
l’attivita’ ai fini fiscali da meno di tre anni dalla presentazione
della domanda di finanziamento»;
Considerato che il punto n. 12 della predetta comunicazione della
Commissione europea inerente gli «Orientamenti comunitari sugli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficolta» dispone, fra l’altro, che «In linea di principio,
un’impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei
primi tre anni dall’avvio dell’attivita’ nel settore interessato»;
Ritenuto opportuno di ammettere ai finanziamenti di cui al
sopraccitato regolamento anche quelle imprese che, pur avendo
nuovamente iniziato ex novo l’attivita’ ai soli «fini fiscali» da
meno di tre anni, dimostrino comunque continuita’ nell’effettiva e
materiale conduzione dell’attivita’ d’impresa nel settore interessato
da almeno tre anni;
Visto il comma 3 dell’art. 10 (commissione tecnica di
valutazione) del medesimo regolamento, secondo il quale «3. La
commissione, in particolare, valuta i piani di ristrutturazione
proponendone l’eventuale finanziamento al competente servizio della
direzione centrale previa verifica preliminare della condizione di
cui all’art. 12, comma 2, del presente regolamento e provvede con
cadenza annuale al monitoraggio e alla verifica dello stato di
attuazione dei piani medesimi»;
Visto il comma 2, dello stesso art. 12 (condizioni particolari
per la concessione di aiuti individuali) del citato regolamento,
secondo il quale «L’attuazione dei singoli progetti e’ oggetto di
verifica annuale; a tal fine la direzione centrale, avvalendosi delle
verifiche effettuate dalla commissione, predispone annualmente una
relazione sullo stato di attuazione e la trasmette alla Commissione
europea secondo le modalita’ previste dagli orientamenti comunitari
di settore»;
Considerato che il richiamo all’art. 12, comma 2, di cui al sopra
citato comma 3 dell’art. 10 del medesimo regolamento e’ evidentemente
da imputarsi ad errore materiale in quanto il comma 2 dell’art. 12 fa
riferimento ai soli «aiuti individuali» ed in particolare
all’attuazione dei singoli progetti che li riguardino ed e’
necessariamente da leggersi in combinato disposto con quanto previsto
dal comma 1 dello stesso articolo;
Ritenuto pertanto opportuno sostituire il predetto richiamo del
comma 3 dell’art. 10 al comma 2 dell’art. 12, con il richiamo ai
commi 1 e 2, dell’art. 2, in quanto afferenti ai requisiti soggettivi
per l’accesso ai finanziamenti oggetto di verifica della commissione
tecnica di valutazione;
Visto il regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti regionali approvato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della giunta regionale 23 febbraio 2009 n.
404 con la quale la giunta medesima ha approvato il regolamento
recante modifiche al regolamento recante le modalita’ applicabili per
la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e
associate in difficolta’ in esecuzione dell’art. 16, commi 1 e 2,
della legge regionale 4 giugno 2004, n. 19 emanato con proprio
decreto 18 settembre 2006, n. 0279/Pres.;
Decreta:
1. E’ emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento
recante le modalita’ applicabili per la concessione dei finanziamenti
a favore delle imprese agricole e associate in difficolta’ in
esecuzione dell’art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno
2004, n. 18 emanato con decreto del Presidente della Regione 18
settembre 2006, n. 0279/Pres.» nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0340&tmstp=1256718752734