REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 26 del 30 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la
revenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela
della salute e dell’ambiente», in materia di certificazione
energetica
1. Alla legge regionale n. 24/2006 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 3 dell’art. 9 e’ aggiunto il seguente: «3-bis.
Al fine di favorire un accesso unico ai cittadini per la
documentazione catastale ed il certificato energetico e la conoscenza
della qualita’, sotto il profilo energetico, del patrimonio edilizio,
la Giunta regionale sviluppa un sistema informativo collegato con il
catasto urbano in modo da fornire informazioni sulle prestazioni
energetiche delle unita’ immobiliari soggette a certificazione
energetica e favorire il controllo sulla corretta applicazione della
disciplina regionale per l’efficienza energetica in edilizia.»;
b) alla fine del comma 3 dell’art. 25 aggiungere il seguente
periodo: «L’iscrizione a ordini o collegi professionali non e’
requisito necessario all’ammissione ai corsi di qualificazione.»;
c) dopo il comma 4 dell’art. 25 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. L’attestato di certificazione energetica, redatto
secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta
regionale di cui al comma 1, e’ rilasciato dal comune in originale o
copia conforme. L’attestato di certificazione relativo al bene o ai
beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso
deve essere allegato, in originale o in copia certificata conforme
dal comune o da altro pubblico ufficiale a cio’ abilitato, all’atto
di trasferimento stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalle
deliberazioni della Giunta regionale in materia.
4-ter. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole
unita’ immobiliari gia’ dotati di attestato di certificazione
energetica, e in ogni caso a decorrere dall’1° luglio 2010,
l’attestato di certificazione energetica di cui al comma 4-bis e’
consegnato dal proprietario al conduttore all’atto della stipulazione
del contratto, in copia dichiarata conforme all’originale.
4-quater. Nel caso di contratti servizio energia e servizio
energia plus, definiti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli
usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE), relativi a edifici pubblici e privati e nel
caso di contratti per la gestione degli impianti termici degli
edifici pubblici, il contraente o l’aggiudicatario consegna al
proprietario dell’edificio l’attestato di certificazione energetica
di cui al comma 4-bis entro sei mesi dalla stipulazione o dal rinnovo
del contratto medesimo. Nei casi in cui sia previsto l’obbligo di
allegazione o di consegna dell’attestato di certificazione
energetica, secondo quanto indicato ai commi 4-bis e 4-ter, il
proprietario o il locatore e’ tenuto ad adempiere al proprio obbligo
anche qualora non siano decorsi i termini sopra previsti per la
consegna dell’attestato stesso, da parte dell’aggiudicatario del
contratto di servizio energia e servizio energia plus o del
contraente, al proprietario dell’immobile.»,
d) dopo il comma 1 dell’art. 27 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. L’amministratore di condominio servito da impianto di
riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le
modalita’ stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell’istituzione e
gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la
propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle
competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1,
lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della 1egge regionale n.
26/2003, incorre nella sanzione amministrativa da € 100,00 a €
600,00.»;
e) dopo il comma 3 dell’art. 27 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui
all’art. 9, comma 1-bis, incorre nella sanzione amministrativa da
50,00 a € 300,00.»;
f) dopo il comma 17 dell’art. 27 sono aggiunti i seguenti:
«17-bis. Il soggetto certificatore accreditato che redige
l’attestato di certificazione energetica degli edifici in modo non
conforme alle modalita’ individuate dalla Giunta regionale ai sensi
degli articoli 9, comma l, lettera a), e 25, comma 1, incorre nella
sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila. Se l’attestazione
comporta l’assegnazione di una classe di efficienza energetica
superiore, alla sanzione si aggiungono € 10,00 per ciascun metro
quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell’edificio in
oggetto, fino ad un massimo di € 10 mila. In ogni caso, l’attestato
di certificazione energetica redatto in modo non conforme alle
modalita’ stabilite dalla Giunta regionale e’ inefficace e viene
cancellato dal catasto energetico regionale.
17-ter. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento
finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi
o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive
relazioni tecniche non veritiere in relazione alle prestazioni
energetiche dell’edificio incorre nella sanzione amministrativa da €
2 mila a € 10 mila. La sanzione e’ aumentata del 50 per cento se le
relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non
ammissibili o di accedere ad agevolazioni.
17-quater. Il direttore dei lavori che realizza l’intervento
in difformita’ dalla prestazione energetica indicata nel relativo
titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione
amministrativa da € 5 mila a € 15 mila. Nella stessa sanzione
incorre il proprietario. Se la difformita’ comporta prestazioni
energetiche inferiori ai requisiti minimi stabiliti in attuazione
degli articoli 9 e 25, la sanzione e’ raddoppiata e il comune
provvede a ordinare l’adeguamento degli interventi realizzati o in
corso di realizzazione.
17-quinquies. L’alienante a titolo oneroso che non ottempera
all’obbligo di cui all’art. 25, comma 4-bis, incorre nella sanzione
amministrativa da € 5 mila a € 20 mila.
17-sexies. Il locatore che, a decorrere dal 1° luglio 2010,
non ottempera all’obbligo di cui all’art. 25, comma 4-ter, incorre
nella sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10 mila.
17-septies. L’aggiudicatario di un contratto servizio energia
o servizio energia plus o il contraente che non ottempera all’obbligo
di cui all’art. 25, comma 4-quater, incorre nella sanzione
amministrativa da € 500,00 a € 2 mila, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni previste ai commi 17-quinquies e 17-sexies, qualora
l’alienante o il locatore non adempiano all’allegazione o alla
consegna dell’attestato di certificazione energetica.
17-octies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del
direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l’ente
accertatore provvede a darne comunicazione all’ordine, collegio o
associazione professionale di appartenenza. L’applicazione della
sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la
sospensione per sei mesi dall’elenco regionale dei soggetti
certificatori accreditati. La reiterazione della sanzione per lo
stesso o per un altro motivo di non conformita’ comporta la
cancellazione dall’elenco regionale per due anni, decorsi i quali il
soggetto interessato a ottenere nuovamente l’accreditamento dovra’
dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.
17-nonies. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione
delle sanzioni di cui ai commi 1-bis e 3-bis competono all’ente
locale di cui al comma 1-bis. L’accertamento delle infrazioni e
l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17-bis, 17-quinquies e
17-sexies competono alla Regione, che esercita tali funzioni tramite
Cestec S.p.A., in conformita’ all’art. 48 dello Statuto d’autonomia
della Lombardia e secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 3-bis,
della 1egge regionale n. 26/2003. L’accertamento delle infrazioni e
l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17-ter, 17-quater e
17-septies competono ai comuni. Al fine di consentire il controllo
sull’effettivo rispetto delle disposizioni in materia di dotazione ed
allegazione dell’attestato di certificazione energetica, agli atti di
trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita’
immobiliari, il notaio che non avesse, anche giustificatamente,
provveduto alla detta allegazione, ha obbligo di inviare copia
conforme dell’atto dallo stesso ricevuto o autenticato, entro il
termine di quindici giorni dalla sua registrazione, all’organismo
regionale di accreditamento. Tale obbligo di trasmissione resta
escluso per le fattispecie in cui la natura stessa del bene oggetto
del contratto esclude la necessita’ della certificazione energetica.
17-decies. Gli obblighi di cui all’art. 25, comma 4-bis, non
si applicano in caso di alienazione, a qualsiasi titolo, finalizzata
alla demolizione per la realizzazione di opere o interventi
dichiarati di pubblica utilita’. Non si applicano inoltre nei casi di
delocalizzazione di insediamenti residenziali nei comuni dei sedimi
aeroportuali.».

Art. 2 Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 24/2006 in materia di contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti 1. Alla 1egge regionale n. 24/2006 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) dopo il comma 3 dell’art. 6 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. La Regione promuove inoltre la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica per la cattura e il confinamento dell’anidride carbonica, per il trattamento delle deiezioni animali al fine della produzione energetica, della estrazione di biocombustibili e della riduzione delle emissioni azotate in atmosfera, anche mediante la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali.»; b) dopo l’art. 7 e’ inserito il seguente: «Art. 7-bis (Potere sostitutivo della Regione). 1 – La Regione, negli ambiti di propria competenza legislativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con riferimento specifico alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali ai sensi della presente legge, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali in caso di accertata inattivita’ nel compimento di atti obbligatori per legge. 2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell’atto. 3. Il commissario ad acta e’ nominato per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta. 4. Le spese relative all’attivita’ del commissario di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell’ente inadempiente.»; c) l’art. 10 e’ sostituito dal seguente: «Art. 10 (Sistemi geotermici a bassa entalpia). – 1. La Regione promuove l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’adozione di procedure semplificate per l’installazione e la gestione di sonde geotermiche. 2. L’installazione nel sottosuolo di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua e’ libera, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. L’installazione di sonde geotermiche al di sotto dei limiti di profondita’ di cui al comma 5, lettera c), e’ soggetta ad autorizzazione da parte della provincia competente per territorio. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il proprietario, prima dell’inizio dei lavori, deve registrare l’impianto in apposita banca dati regionale. 5. La Giunta regionale disciplina con regolamento: a) le modalita’ tecnico-operative per l’installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti; b) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali e’ rilasciata l’autorizzazione per l’installazione di sonde geotermiche; c) le profondita’ di perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonche’ i limiti al di sotto dei quali e’ richiesta l’autorizzazione provinciale; d) i criteri per assicurare il rispetto dell’ambiente; e) i requisiti e le modalita’ per la certificazione di qualita’ delle imprese operanti nel settore della perforazione e installazione impiantistica delle sonde geotermiche, nonche’ i controlli a carico delle imprese installatrici per il mantenimento della certificazione di qualita’; f) le caratteristiche della banca dati degli impianti di cui al comma 4, e le relative modalita’ di gestione, nonche’ l’attivita’ di monitoraggio, a cura della Regione, dei dati periodicamente trasmessi dalle province; g) le modalita’ di vigilanza da parte delle province sulle installazioni realizzate; h) i criteri e le modalita’ per l’adozione di procedure semplificate ai sensi del comma 1. 6. Le province provvedono al controllo del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 7. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la redazione della carta geoenergetica regionale in base a modelli di analisi territoriale delle caratteristiche del sottosuolo e degli acquiferi. 8. Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche di cui agli articoli 1, comma 6, e 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche). 9. La Regione attua forme di coordinamento con lo Stato per valutare l’utilizzo a fini geotermici dei pozzi di ricerca di idrocarburi risultati sterili e dei pozzi di coltivazione esauriti.»; d) dopo l’art. 12 e’ inserito il seguente: «Art. 12-bis (Ulteriori misure di contenimento dell’inquinamento derivante da combustioni). – 1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa di settore vigente, determina con apposito atto, adottato previa informazione alla competente commissione consiliare, le misure di limitazione alla combustione all’aperto e ne definisce le modalita’ di attuazione avendo riguardo ai seguenti aspetti: a) stato della qualita’ dell’aria e delle condizioni meteorologiche; b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti provenienti dalle attivita’ considerate. 2. Le province e i comuni provvedono ai controlli relativi all’applicazione delle misure di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 182 del d.lgs. 152/2006. 3. E’ comunque consentita la possibilita’ di combustione all’aperto degli scarti di potatura dei vigneti nelle zone terrazzate alpine e prealpine nonche’ dei residui della manutenzione dei boschi nelle zone non raggiunte dalla viabilita’ ordinaria.»; e) dopo il comma 6 dell’art. 13 e’ inserito il seguente: «6-bis. Al fine di assicurare una piu’ efficace tutela della salute e dell’ambiente, nonche’ per prevenire infrazioni comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, e’ consentito, tenuto conto dello stato di qualita’ dell’aria e al fine di irrogare le sanzioni amministrative previste dall’art. 27, effettuare i controlli delle violazioni delle misure di limitazione alla circolazione, adottate dalla Regione ai sensi del presente articolo e dell’art. 22, anche mediante impianti di rilevazione elettronica, previa intesa con i competenti organi statali e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.»; f) al comma 1 dell’art. 20 e’ aggiunta in fine la seguente lettera: «c-bis) l’utilizzo di tecnologie volte al recupero energetico, all’estrazione di biocombustibili e alla riduzione delle emissioni azotate provenienti dalle deiezioni animali.»; g) dopo il Capo III del Titolo II e’ inserito il seguente: Capo III bis Contenimento delle emissioni di biossido di carbonio «Art. 21-bis (Progetti sperimentali per la cattura ed il confinamento dell’anidride carbonica e relativi impianti pilota). – 1. La Regione, in attuazione dell’art. 6, comma 3-bis, approva il programma delle ricerche e sperimentazioni in tema di cattura e confinamento dell’anidride carbonica, comprensivo delle eventuali localizzazioni impiantistiche di prova. 2. Ferma restando l’applicazione della vigente normativa in materia ambientale, di governo e tutela del territorio, la Giunta regionale, sulla base del programma di cui al comma 1 e in conformita’ alle politiche comunitarie e ai programmi nazionali, puo’ autorizzare la realizzazione di impianti pilota, comprensivi delle opere di perforazione di pozzi di iniezione e di monitoraggio e delle opere infrastrutturali connesse, per la sperimentazione di tecnologie di qualita’ mirate alla cattura e allo stoccaggio dell’anidride carbonica nel sottosuolo. Il provvedimento autorizzativo stabilisce le cautele per la tutela dell’ambiente e della sicurezza nelle fasi di studio e sperimentazione operativa.»; h) dopo il comma 3 dell’art. 24 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria, nell’ambito della categoria E 1 individuata all’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), e’ fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi. Sono esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonche’ gli immobili sottoposti, in base allo strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in ragione dei loro caratteri storici o artistici.». i) al comma 4 dell’art. 24 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «di cui ai commi 1, 2 e 3 bis»; j) dopo il comma 3-bis dell’art. 27, come inserito dall’art. 1, comma 1, lettera e), sono aggiunti i seguenti: «3-ter. La mancata registrazione entro il termine di cui all’art. 10, comma 4, o la difformita’ dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila. 3-quater. L’installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformita’ rispetto all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 10, comma 3, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 30 mila oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa.»; k) dopo il comma 13 dell’art. 27 e’ aggiunto il seguente: «13-bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 24, comma 3-bis, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.»; 1) dopo il comma 14 dell’art. 27 e’ aggiunto il seguente: «14-bis. L’inosservanza delle misure di limitazione alla combustione all’aperto di cui all’art. 12-bis comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.»; m) dopo il comma 18 dell’art. 27 e’ aggiunto il seguente: «18-bis. Ove l’accertamento delle violazioni di cui al comma 11 sia effettuato da organo dipendente dallo Stato, spetta al comune nel cui territorio e’ stata accertata la violazione ricevere il rapporto, emanare l’ordinanza-ingiunzione, procedere in ordine ad eventuali ricorsi ed introitare i relativi proventi.»; n) il comma 9 dell’art. 30 e’ abrogato.

Art. 3 Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» 1. Alla 1egge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’art. 7, dopo le parole «I soggetti erogatori adottano una carta dei servizi,» sono aggiunte le parole «ai sensi dell’art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008),» e dopo le parole «secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59),» sono aggiunte le parole «e in base a linee guida adottate dalla Giunta regionale, integrative degli schemi predisposti a livello nazionale, al solo scopo di assicurare agli utenti un livello di tutela piu’ elevato nella fruizione del servizio,»; b) alla lettera b) del comma 1 dell’art. 16 le parole «ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art.17» sono soppresse; c) dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 16 e’ aggiunta la seguente: «b-bis) la funzione amministrativa in materia di gestione post-operativa delle discariche cessate, gia’ autorizzate o da autorizzare;»; d) la lettera e) del comma 1 dell’art. 16 e’ abrogata; e) dopo la lettera c) del comma 1 dell’art. 17 sono aggiunte le seguenti: «c-bis) l’approvazione di impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti. Ai fini della presente legge sono «impianti a carattere innovativo» quelli realizzati sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, diversi da quelli previsti dall’art. 211 del decreto legislativo n. 152/2006, da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del decreto legislativo n. 152/2006 e del decreto legislativo n. 59/2005, allegato I, punto 5. I criteri e le famiglie tipologiche atti a caratterizzare l’innovativita’ degli impianti sono determinati con decreto dirigenziale nell’ambito della direzione generale regionale competente in materia di rifiuti, soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; c-ter) l’approvazione di impianti di gestione, smaltimento o recupero di rifiuti speciali necessari all’attuazione di specifici programmi regionali di settore adottati per la definitiva risoluzione di problematiche ambientali esistenti, da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del decreto legislativo n. 152/2006 e del decreto legislativo n. 59/2005, allegato I, punto 5;»; f) la lettera d) del comma 1 dell’art. 17 e’ abrogata; g) dopo il comma l dell’art. 17 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione di iniziative finalizzate a recuperare porzioni di territorio occupate da discariche, pubbliche o private, cessate o in post-gestione.», h) il comma 3 dell’art. 18 e’ sostituito dal seguente: «3. In materia di rifiuti la Giunta regionale, sentite l’ARPA e le province, individua le modalita’ di raccolta dei dati relativi alle infrastrutture e alla loro gestione attraverso l’applicativo web predisposto dall’Osservatorio regionale sui rifiuti, la cui compilazione spetta obbligatoriamente ai comuni e ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento.»; i) l’art. 21 e’ sostituito dal seguente: «Art. 21 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). – 1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprieta’ sia pubblica sia privata, nonche’ il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, la Regione, in conformita’ alle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n.152/2006 e delle ulteriori disposizioni statali in materia, incentiva ed agevola l’iniziativa dei soggetti interessati non responsabili dell’inquinamento e determina le modalita’ di esercizio delle sue competenze in materia. 2. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente su aree in proprieta’ pubblica ovvero di attivazione degli stessi ad iniziativa pubblica, di cui all’art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006, il soggetto cui e’ affidata l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 e’ individuato dall’autorita’ amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi quelli per l’esproprio delle aree da bonificare, ed il ristoro delle spese preliminari a qualsiasi titolo sostenute dall’autorita’ amministrativa competente sono integralmente imputati al soggetto affidatario. Per tutte le procedure ed attivita’ di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi, con apposita convenzione, delle societa’ e degli enti facenti parte del sistema regionale, in conformita’ con quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), come modificato dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), e ai sensi della 1egge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita’ della Regione» – Collegato 2007). 3. Al fine di garantire al soggetto affidatario di cui al comma 2 il recupero dei costi, nonche’ il congruo utile d’impresa, lo stesso dispone delle aree bonificate, ad esso cedute in proprieta’ ovvero in concessione pluriennale da parte dell’autorita’ amministrativa competente, utilizzandole in proprio o cedendole a terzi, secondo le disposizioni di cui all’art.18 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale). Per tali finalita’, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della legge n. 179/2002, il regolamento di cui al comma 13 disciplina le relative procedure applicative, secondo modalita’ che, garantendo l’attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente del sito, sono indirizzate alla massima contestualita’ dell’approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente e della connessa proposta di riqualificazione delle aree interessate. A fini di semplificazione amministrativa e’ ammesso il ricorso ad accordo di programma, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), per l’approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente e della proposta urbanistica di riqualificazione del sito; nell’ambito della procedura di accordo sono espletate, anche agli effetti dell’art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, le procedure e le istruttorie necessarie alla completa approvazione del programma di interventi. 4. Al fine di assicurare la sollecita attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di riqualificazione del sito, le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri necessari sono formulati e depositati agli atti con procedura d’urgenza con le modalita’ stabilite dal regolamento di cui al comma 3. Per agevolare la sostenibilita’ economica degli interventi, l’acquisizione di atti occorrenti a qualsiasi titolo per l’approvazione ed attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di riqualificazione e’ esente dall’obbligo di corrispondere oneri finanziari a favore della Regione, nonche’ dei comuni e delle province interessate, ove cio’ sia compatibile con la normativa statale vigente. 5. Gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente costituiscono opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art. 44 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). In deroga al disposto di cui all’art. 45 della medesima legge regionale, dette opere, esclusivamente se insistenti nei siti di interesse nazionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), ed eseguite da soggetti affidatari di cui al comma 2, ovvero da soggetti a questi equiparati o comunque a tal fine indicati dal presente articolo, sono da considerare a scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l’importo corrispondente al 50 per cento del relativo ammontare, salva la facolta’, per i comuni, di ammettere lo scomputo, in considerazione della rilevanza della bonifica, anche per quote ulteriori. Qualora le opere connesse al recupero socioeconomico e territoriale delle aree oggetto di bonifica siano realizzate in comuni diversi da quello ove si trova il sito contaminato lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria non si applica. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, si applicano nei casi in cui l’iniziativa di bonifica o di messa in sicurezza permanente sia assunta direttamente, senza previo esperimento delle procedure di cui al comma 2, da soggetti interessati non responsabili della contaminazione, ai sensi dell’art. 245 del decreto legislativo n. 152/2006; le agevolazioni ed incentivazioni finanziarie di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai medesimi soggetti interessati non responsabili qualora dimostrino di non aver avuto conoscenza, all’atto dell’acquisizione in disponibilita’ delle aree, della situazione di contaminazione, ovvero per i quali l’obbligo di bonifica sia comunque sopravvenuto, in relazione a modifiche normative, all’acquisizione in disponibilita’ delle aree. 7. Le agevolazioni ed incentivazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano integralmente in favore del soggetto interessato che acquisisce la proprieta’ delle aree nell’ambito di procedure disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e normative assimilabili, ovvero nell’ambito di procedure giudiziali di esecuzione. 8. I comuni competenti, fatte salve le procedure d’urgenza di cui agli interventi previsti dall’art. 240, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 152/2006, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui al comma 2, procedono d’ufficio a realizzare le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza permanente di cui all’art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006. La Giunta regionale puo’ concedere contributi fino alla totale copertura delle spese, secondo le priorita’ indicate nella pianificazione regionale di bonifica dei siti inquinati. 9. I comuni nel cui territorio sono presenti siti contaminati riservano una quota, fino al 20 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, limite massimo da applicarsi esclusivamente nel caso di siti di interesse nazionale, determinata con riguardo ai permessi di costruire rilasciati ed alle denunce di inizio attivita’ presentate nell’anno precedente in relazione a interventi a ,titolo oneroso, accantonando tale quota ogni anno in apposito fondo vincolato, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato agli interventi di cui al comma 1 ed alle spese per le relative procedure. Tale fondo e’ svincolato, e le relative somme possono essere utilizzate per altre finalita’, all’atto di individuazione del soggetto affidatario di cui al comma 2 ovvero, in caso di iniziativa privata diretta, alla presentazione, da parte di quest’ultimo, di progetto di bonifica o messa in sicurezza, accompagnata da congrue garanzie fideiussorie. In caso di comuni nel cui territorio sia presente una pluralita’ di siti contaminati, lo svincolo e’ effettuato in misura proporzionale all’incidenza del sito, oggetto dell’intervento da parte del soggetto interessato, rispetto al totale dei siti contaminati presenti sul territorio comunale. L’obbligo di accantonamento degli oneri in capo ai comuni decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di Giunta regionale di adozione delle modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, con la quale, in particolare, sono fissati i criteri di determinazione della misura minima del fondo, tenuto conto della eventuale presenza di siti di interesse nazionale di cui alla legge n. 426/1998, del numero dei siti da bonificare presenti sul territorio, dei costi prevedibili degli interventi, dell’ammontare medio annuale delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, nonche’ delle eventuali possibilita’ di svincolo anticipato del fondo per i casi straordinari. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai piccoli comuni aventi popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, di cui all’art. 2, legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), fatta eccezione per quelli ove sono presenti siti di interesse nazionale. 10. I collaudi relativi alla bonifica dei siti contaminati, qualora gli interventi di bonifica abbiano ricevuto copertura finanziaria pubblica, sono effettuati da tecnici iscritti all’albo regionale dei collaudatori di cui all’art. 32 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale). 11. L’elenco dei siti contaminati compresi nell’anagrafe regionale di cui all’art. 251 del decreto legislativo n. 152/2006 e’ periodicamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. I comuni inseriscono nel certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate la qualifica di sito contaminato, derivante dall’inclusione nell’anagrafe regionale. 12. Sono escluse dall’ambito di applicazione dei criteri di localizzazione di cui all’art. 8, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Nonne in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell’area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando l’obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa. Tale messa in sicurezza permanente deve essere realizzata secondo i criteri e le modalita’ previste dal decreto legislativo n. 36/2003 e dal decreto ministeriale 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilita’ dei rifiuti in discarica) e s.m.i. L’autorizzazione costituisce, altresi’, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita’, di urgenza ed indifferibilita’ dei lavori. 13. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo si applica il regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 (Attuazione dell’art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni tali per la bonifica di siti inquinati), in quanto compatibile con la presente legge. 14. Agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, eseguiti dai responsabili dell’inquinamento, si applica il comma 12 del presente articolo. 15. Per i soli siti di interesse nazionale di cui alla legge n. 426/1998, qualora le attivita’ di bonifica, riqualificazione ambientale e recupero socio-economico-territoriale delle relative aree avvengano nell’ambito di accordi di programma di cui alla legge regionale n. 2/2003 che prevedano la realizzazione di grandi strutture di vendita, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»), e’ ammessa, previa specifica valutazione relativa alla compatibilita’ commerciale, urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale, la rilocalizzazione, anche parziale, sull’intero territorio regionale della struttura di rendita autorizzata, anche se non attiva, nei casi e con le modalita’ stabilite dalla Guarita regionale.»; j) il comma 1 dell’art. 23 e’ sostituito dal seguente: «1. Le province perseguono, all’interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi: a) raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani non inferiore alle seguenti percentuali di rifiuti prodotti: 1) almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2009; 2) almeno il 60 per cento entro il 31 dicembre 2011; b) entro il 2010: 1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60 per cento in peso dei rifiuti prodotti; il 40 per cento in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia; 2) recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60 per cento; 3) riduzione delle quantita’ di rifiuti urbani, calcolate sul procapite, avviate a smaltimento in discarica pari ad almeno il 20 per cento rispetto a quelle avviate nel 2005.»; k) al comma 3 dell’art. 23 le parole «tributo speciale cui e’ soggetto il deposito in discarica» sono sostituite dalle seguenti: «tributo speciale per il deposito in discarica»; l) alla lettera e) del comma 1 dell’art. 25, dopo le parole «vendita dell’energia elettrica», sono aggiunte le seguenti: «, dell’energia termica»; m) alla lettera a) del comma 2 dell’art. 25 dopo le parole «risparmio energetico» sono aggiunte le parole «e uso razionale dell’energia» e dopo la parola «cogenerazione» sono aggiunte le parole «e della trigenerazione»; n) dopo la lettera i) del comma 1 dell’art. 29, e’ aggiunta la seguente: «i-bis) l’adozione di linee guida per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 28, comma 1, lettera e-bis), finalizzate a semplificare ed armonizzare sul territorio regionale le procedure amministrative di autorizzazione all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.», o) dopo il comma 3 dell’art. 33-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti: «3-bis. Ai fini della presente legge, per riscaldamento urbano o teleriscaldamento si intende un sistema a rete collocato prevalentemente in suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, per la fornitura di energia termica, prodotta in una o piu’ centrali, a una pluralita’ di edifici appartenenti a soggetti diversi, sulla base di contratti di somministrazione informati, nei limiti di capacita’ del sistema, al principio di non discriminazione e da sottoscrivere con tutti i clienti che richiedano l’accesso al sistema medesimo. L’universalita’ della prestazione, per quanto attiene al teleriscaldamento, si riferisce all’ambito territoriale interessato dalla diffusione delle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia termica. 3-ter. Per le finalita’ di cui all’art. 26, comma 1, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale: a) l’ambito tariffario di riferimento per il servizio di teleriscaldamento destinato agli immobili di civile abitazione e le modalita’ per la rendicontazione dei costi del servizio medesimo; b) i parametri per l’individuazione dei sistemi di teleriscaldamento a basso fattore di energia primaria e le linee guida per l’adeguamento, ove compatibile con i criteri di economicita’ e di continuita’ del servizio, delle infrastrutture in esercizio. 3-quater. Gli erogatori del servizio di teleriscaldamento trasmettono al Garante dei servizi di cui all’art. 3 e all’osservatorio risorse e servizi di cui all’art. 4, per la verifica del rispetto di quanto stabilito al comma 3-ter, i criteri di formazione del prezzo di vendita dell’energia termica per l’anno in corso, corredati dai relativi conteggi, e il bilancio aziendale relativo alla quota di teleriscaldamento dell’anno precedente. Tale adempimento e’ compiuto annualmente: a) centoventi giorni prima dell’avvio della stagione termica, per quanto attiene al prezzo di vendita; b) all’inizio del nuovo anno solare per quanto attiene al bilancio di settore.»; p) la lettera e) del comma 2 dell’art. 48 e’ sostituita dalla seguente: «e) la determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalita’ di riparto tra i soggetti interessati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia;»; q) il secondo periodo del comma 4 dell’art. 48 e’ sostituito dal seguente: «La Giunta regionale, sentito il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, verifica il piano per i profili di sua competenza ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti.», r) il comma 1 dell’art. 51 e’ sostituito dal seguente: «1. L’Autorita’ determina il sistema tariffario d’ambito tenendo conto dell’esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia.»; s) prima della lettera a) del comma 2 dell’art. 54 e’ inserita la seguente: «Oa) da € 1.000,00 a € 10.000,00 in caso di inosservanza dell’obbligo di compilazione dei dati di cui all’art. 18 comma 3;».

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