Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 15 dicembre 2009, la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza di condanna per il reato di illecita detenzione di stupefacenti emessa il 12 novembre 2008 dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, con il rito del giudizio abbreviato, nei confronti di S.M. e G.P. in concorso con tale V.G., nei confronti del quale la sentenza era dichiarata irrevocabile.
Entrambi, tramite i rispettivi difensori, proponevano ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.
Il S., con un primo motivo di ricorso denunciava la "violazione dell’art. 606 c.p.p., lettere b) ed e) in relazione all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 ed art. 80 per inosservanza od erronea applicazione della legge penale nonchè per carenza di motivazione e manifesta illogicità della stessa", osservando che la Corte d’Appello avrebbe del tutto omesso la motivazione in ordine ai puntuali motivi di gravame, limitandosi a riportarsi alla motivazione del primo giudice senza considerare le argomentazioni difensive in ordine alla impossibilità che la vettura a bordo della quale si trovava fosse stata utilizzata con funzione di "staffetta", escludendosi così il concorso nel trasporto di circa 8 chilogrammi di cocaina effettuato materialmente dal V. con altra vettura.
In particolare, i giudici dell’appello non avrebbero considerato le modalità di viaggio delle due vetture e la mancanza di un costante contatto, al contrario erroneamente ipotizzato dal giudice di prime cure.
Con un secondo motivo di ricorso denunciava "violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 114 c.p.p.", non avendo la Corte territoriale provveduto a riconoscere la richiesta attenuante della minima partecipazione all’evento delittuoso omettendo la motivazione sul punto ed accomunando semplicemente la condotta del ricorrente a quella del coimputato G..
Con un terzo motivo di ricorso denunciava "violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e art. 62 bis c.p.", per aver erroneamente ritenuto l’aggravante dell’ingente quantità pur in assenza di dati processuali che potessero confermare la effettiva conoscenza da parte sua del quantitativo effettivo di stupefacente trasportato e mancando ogni specificazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.
Il G. lamentava, con un unico motivo di ricorso, la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. e), artt. 191 e 194 c.p.p. e la carenza, contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione con conseguente travisamento della prova.
Osservava, a tale proposito, che la Corte d’Appello, dopo aver fatto propria la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e riconoscendo la validità della motivazione dello stesso, aveva valorizzato prove affette da inutilizzabilità patologica, quali dovevano ritenersi gli apprezzamenti personali effettuati dagli operanti e riprodotti nelle annotazioni e nelle informative, non tenendo conto della applicabilità del divieto posto dall’art. 194 c.p.p., da ritenersi efficace anche nel giudizio abbreviato in quanto connaturato all’assunzione di qualsiasi atto probatorio di natura dichiarativa e non esclusivamente limitato alla fase dibattimentale.
Ciò rilevato, procedeva quindi all’esame dello specifico contenuto delle suddette informative e degli altri elementi investigativi acquisiti lamentando, altresì, la incongruenza dell’intero iter logico argomentativo percorso dai giudici dell’appello, dimostrato dal contenuto degli atti processuali, in base al quale era possibile smentire la ricostruzione dei fatti effettuata nella sentenza in generale e, in particolare, le vicende relative alle modalità del viaggio intrapreso, alla posizione delle due vetture nel periodo di tempo di interesse investigativo, ai rapporti ed i contatti personali e telefonici intercorsi tra il ricorrente, il S. ed il V., ai contenuti, alla veridicità delle dichiarazioni dagli stessi rese in sede di interrogatorio ed alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia B.A..
Entrambi insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati.
Entrambi i ricorrenti sono stati condannati all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato.
Assumendo particolare rilievo, in entrambi i ricorsi, i contenuti delle annotazioni ed informative redatte dalla polizia giudiziaria, appare opportuno affrontare, preliminarmente la questione relativa alla denunciata violazione del divieto di cui all’art. 194 c.p.p., comma 4, il quale dispone, come è noto, che "(…) il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico nè esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti".
Assume la difesa del G. che il divieto, in sede di giudizio abbreviato, deve ritenersi esteso a tutti gli atti probatori a contenuto dichiarativo.
Tale assunto appare tuttavia destituito di fondamento.
L’ambito del divieto di esprimere apprezzamenti personali deve infatti ritenersi circoscritto alla sola prova testimoniale come è dato desumere dal tenore letterale della disposizione che lo contiene.
L’intero art. 194 c.p.p. si riferisce solo ed esclusivamente al "testimone" come del resto tutti gli articoli contenuti all’interno del capo primo, Libro Terzo, Titolo 2 del codice di rito; titolo, quest’ultimo, che disciplina nei diversi Capi i singoli mezzi di prova mediante specifiche disposizioni riferite, peraltro, ad altri atti probatori a contenuto dichiarativo.
Dalla disposizione in esame, peraltro, non è dato rilevare alcuna limitazione dell’operatività del divieto alla sola fase dibattimentale come ipotizzato dal ricorrente.
L’art. 194 c.p.p. contiene riferimenti alla prova testimoniale in genere, senza alcun riferimento alla fase processuale in cui avviene l’assunzione ed il divieto del comma 3 dovrà, quindi, essere osservato anche dal testimone sentito, ad esempio, durante le indagini preliminari a mezzo di incidente probatorio o nel giudizio abbreviato condizionato all’assunzione della testimonianza.
Date tali premesse, deve ricordarsi anche quanto affermato (SS. UU. n. 16, 30 giugno 2000) sulla natura del giudizio abbreviato quale procedimento "a prova contratta", caratterizzato da un "patteggiamento negoziale sul rito", ovvero quale "scelta negoziale di tipo abdicativo" (SS.UU. n. 16 cit, Sez. 3, n.29240, 3 agosto 2005) alla scelta del quale – ora soltanto da parte dell’imputato, che beneficia di un trattamento sanzionatorio più favorevole – consegue l’accettazione di un giudizio allo stato degli atti di indagine e la rinuncia alla richiesta di ulteriori mezzi di prova, con consequenziale attribuzione agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari di un valore probatorio di regola non ammissibile nel giudizio ordinario.
Gli atti probatori inutilizzabili sono infatti solo quelli affetti da nullità di carattere assoluto o da un vizio cosiddetto patologico che non avrebbero ingresso non solo nel dibattimento, ma anche in ogni altra fase del procedimento (Sez. 4, n. 31304, 19 agosto 2005;
Sez. 3, n. 29240, 3 agosto 2005).
La scelta del rito effettuata dai ricorrenti consentiva pertanto al giudice l’utilizzazione delle informative e delle annotazioni con il solo onere di riscontrarne l’attendibilità e di attribuirne il corretto valore ai fini dell’accertamento di responsabilità degli imputati.
Nel caso di specie, tuttavia, la questione non assume rilievo, posto che i riferimenti alle deduzioni degli agenti operanti effettuati dalla Corte d’appello sono formulati in termini ipotetici o dubitativi, trovando in alcuni casi riscontro in altri dati acquisiti o non assumendo, in altri, una rilevanza determinante nel complessivo quadro probatorio delineatosi all’esito del procedimento.
Ciò posto, deve rilevarsi come altrettanto infondate siano le censure mosse all’impianto motivazionale della decisione impugnata in entrambi i ricorsi.
La Corte d’Appello non si è infatti limitata a richiamare acriticamente i contenuti della sentenza di primo grado procedendo poi ad una soggettiva rielaborazione degli elementi acquisiti dal giudice di prime cure ma, al contrario, ha fornito una dettagliata ricostruzione dei fatti, una completa illustrazione delle doglianze mosse dalle difese negli atti d’appello rispondendo puntualmente a ciascuna obiezione con riferimenti precisi e privi di cedimenti logici.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte è infatti orientata nel senso di ritenere che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano ad esempio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. dalla L. n. 46 del 2006, Sez. 6, n. 10951, 29 marzo 2006; Sez. 6, n. 14054, 20 aprile 2006; Sez. 6, n. 23528, Sez. 3, n. 12110, 19 marzo 2009).
Così delimitato l’ambito di operatività dell’art. 606 c.p.p., lett. e), si osserva che anche sotto tale profilo la sentenza impugnata risulta immune da censure avendo i giudici, come si è già detto, operato un’accurata analisi delle ragioni poste a sostegno della decisione di primo grado e dei rilievi della difesa sviluppati nei motivi di appello con una valutazione complessiva degli elementi fattuali offerti alla loro attenzione del tutto priva di contraddizioni, con la conseguenza che ciò che i ricorrenti richiedono è, in sostanza, una inammissibile rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
L’intero apparato motivazionale, inoltre, deve essere valutato nel suo complesso e non enucleandone singole parti e l’insieme delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata appare del tutto privo di contraddizioni anche se confrontato con la documentazione allegata al ricorso.
Il ruolo svolto dai due ricorrenti nella vicenda delittuosa appare quindi lucidamente delineato dal puntuale riscontro dall’insieme degli elementi analiticamente analizzati dalla Corte territoriale.
Altrettanto adeguata appare la valutazione espressa sulla personalità degli imputati e la quantificazione della pena di cui in sostanza si duole il S., lamentando il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.p. ed alla applicazione dell’aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, poichè su ciascun punto specifico la Corte d’Appello ha fornito risposta determinando la sanzione irrogata con motivato riferimento ai criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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