Pres. Petti – Est. Lanzillo – P.M. (conf.) – Ric. … c. Club Med.
Svolgimento del processo. – Con atto di citazione notificato il 24.11.1989 Luciana … ha convenuto davanti al Tribunale di Roma il Club … per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti durante il soggiorno presso un villaggio del Club, in …, a seguito del furto di una pelliccia di visone del valore di £ 25.000.000.
La sera prima della partenza essa aveva ritirato la pelliccia dal deposito di sicurezza dell’albergo e, durante la notte fra il 5 e il 6 febbraio 1989, qualcuno si era introdotto nella camera (in presenza degli occupanti, che dormivano), sottraendo il capo.
Il convenuto si e’ costituito, eccependo la nullita’ dell’atto di citazione per irregolarita’ del mandato al difensore e contestando la sua responsabilita’. In subordine, ha chiesto che l’importo del risarcimento venisse limitato a cento volte il prezzo giornaliero dell’alloggio (pari a £ 48.700), ai sensi dell’art. 1783, ult. comma, cod. civ.
Esperita l’istruttoria, con sentenza n. 18269/2001 il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari, ha ritenuto che il furto fosse imputabile a colpa dell’ albergatore, poiche’ – non essendo stati riscontrati segni di effrazione o di forzatura dell’ingresso – era da ritenere che il ladro si fosse introdotto nel locale utilizzando un passepartout, che l’albergo aveva evidentemente mal custodito. Ha pertanto condannato il convenuto a pagare la somma di £ 20.000.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
In esecuzione della sentenza di primo grado, il 28.6.2001 il convenuto ha pagato € 35.250,00. Ha contemporaneamente proposto appello, a cui ha resistito l’appellata.
Con sentenza 22 settembre-28 ottobre 2004 n. 4645 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la colpa dell’ albergatore di cui all’ art. 1785 ed ha ritenuto quest’ultimo responsabile solo ai sensi dell’art. 1783 cod. civ., riducendo l’importo del risarcimento alla somma di £. 4.870.000, rivalutata e maggiorata degli interessi compensativi, quantificati equitativamente nella misura del 6% all’anno.
Con atto notificato il 20.9.2005 il Club … propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Resiste Loredana … con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.
Motivi della decisione. – 1. – Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).
2. – E’ pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale, con cui la ricorrente deduce la falsa applicazione dell’ art. 1783 cod. civ. e la violazione dell’art. 1785 bis cod. civ., nonche’ il difetto assoluto di motivazione, per avere la Corte di appello escluso la colpa dell’albergatore in base al solo, generico rilievo che l’inchiesta penale non ha potuto accertare le modalita’ del furto, trascurando le circostanze emerse nel giudizio civile, ed in particolare il fatto che il furto e’ avvenuto nella notte; che la porta era chiusa a chiave dall’interno e che non sono stati trovati segni di effrazione o di scasso, sicche’ solo l’uso di un passepartout ha potuto consentire l’ingresso a persona che, per di piu’, doveva essere a conoscenza del fatto che in quella notte il capo si trovava nella camera. La pelliccia, infatti, era sempre rimasta depositata in custodia presso l’albergatore ed era stata ritirata la sera prima del furto, in previsione della partenza della …, che doveva avvenire la mattina successiva, prima dell’orario di apertura del deposito ove il Club custodiva i preziosi dei clienti.
Assume la ricorrente che tali circostanze, dedotte fin dall’atto introduttivo del giudizio e non contestate dalla controparte, sono da ritenere dimostrate e manifestano la colpa dell’ albergatore ai sensi dell’art. 1785 bis, colpa che non deve necessariamente consistere in azioni od omissioni, ma puo’ essere ravvisata nella stessa organizzazione dell’impresa, per l’omessa adozione degli accorgimenti idonei a salvaguardare i beni dei clienti: considerato anche il fatto che il malfattore ha potuto liberamente circolare di notte fra le camere dell’albergo ed introdurvisi.
2.1. – Il motivo e’ fondato.
La Corte di appello non si e’ uniformata ai criteri legali di imputazione della responsabilita’ all’albergatore, di cui agli art. 1783 seg. cod. civ., ed ha omesso di prendere in esame una serie di circostanze pienamente provate o non contestate che di per se’ apparirebbero idonee a dimostrare la colpa dell’albergatore, ai sensi dell’art. 1785 bis cod. civ., ed avrebbero potuto giustificare la condanna al risarcimento dell’ intero valore del capo rubato.
E’ stato accertato in fatto;
– che il servizio di custodia degli oggetti di valore consegnati dai clienti era incompleto, poiche’ chiudeva la sera alle ore 19,30 e riapriva alle 8,30 del mattino, mettendo in difficolta’ chi volesse o dovesse usufruirne nelle ore serali o nelle prime ore del mattino (come nel caso di specie);
– che il servizio di sorveglianza notturna e’ stato lacunoso e negligente, considerato che qualcuno ha potuto liberamente aggirarsi fra le camere, nel pieno della notte, ed introdursi nella camera della ricorrente in presenza degli occupanti, senza effrazione o forzatura alcuna, essendosi evidentemente impossessato di una chiave, sempre per insufficienza del servizio di sorveglianza;
– che l’autore del furto evidentemente sapeva che la … possedeva un capo di valore; conosceva il numero della camera in cui essa alloggiava e sapeva che, proprio quella notte, la pelliccia era stata ritirata dal deposito: il che non consente di escludere che l’illecito sia riconducibile a personale dell’albergo.
A fronte di tali circostanze, la motivazione della Corte di appello –c he si riduce a poche righe, secondo cui