Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-03-2011, n. 5609 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che il Ministro dell’economia e delle finanze, con ricorso del 25 giugno 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti di S.A., il decreto della Corte d’Appello di Firenze depositato in data 24 febbraio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il ricorrente a pagare alla resistente la somma di Euro 7.300,00,00 a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, S.A.;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 3 ottobre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la S. aveva proposto – con ricorso del 21 ottobre 1996 – domanda di annullamento del provvedimento di diniego di concessione edilizia del Sindaco di Pescia dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza 5 marzo 2007;

che la Corte d’Appello di Firenze, con il suddetto decreto impugnato – dichiarata l’inapplicabilità del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 e detratti tre anni di ragionevole durata del processo presupposto – ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 7.300,00 per sette anni e quattro mesi circa di irragionevole i ritardo.

Considerato che con i motivi di censura vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente superiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; b) la omessa riduzione dell’indennizzo per la mancata presentazione dell’istanza di prelievo, omettendo così di tener conto del comportamento della parte nel giudizio presupposto;

che il ricorso non merita accoglimento;

che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente infondata, perchè questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, la Corte ha spiegato le ragioni dello scostamento – peraltro favorevole alla resistente – da tale orientamento;

i che anche la censura sub b) è manifestamente infondata;

che questa Corte, infatti, ha già più volte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa; secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010);

che, pertanto, il ricorso deve essere respintocene le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che determina in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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