Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
L 303/60 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18.11.2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica
comune della pesca ( 1 ), in particolare l’articolo 26,
paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del
12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile
nell’ambito della politica comune della pesca ( 2 ), in particolare
l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del
16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilitÃ
di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni
stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie
e, per le navi comunitarie, in altre acque dove
sono imposti limiti di cattura ( 3 ), fissa i contingenti per il
2009.
(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le
catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento
da parte di navi battenti bandiera dello Stato
membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato
l’esaurimento del contingente assegnato per il
2009.
(3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché
la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di
catture da esso prelevate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro
di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi
indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello
stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento
da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato
o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data
stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a
bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock
in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2009.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
L 303/60 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18.11.2009
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0060:0061:IT:PDF