Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-01-2011) 04-02-2011, n. 4417 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.L.A., persona minore degli anni diciotto all’epoca del fatto proponeva a mezzo del suo difensore ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ai sensi dell’art. 625/bis c.p.p. contro la sentenza resa in data 7/7/2009 da questa Corte Suprema – Sezione Seconda – con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto contro la sentenza di condanna in data 12/3/09 della Corte di Appello di Napoli – Sezione Minorenni – in ordine al reato di estorsione semplice, commesso il (OMISSIS), sostenendo che era stato omesso l’esame del secondo motivo di ricorso, concernente la decorrenza del termine di prescrizione del reato di cui al capo B) ai sensi dell’art. 157 c.p. e per effetto dell’applicazione della L. Modificatrice 5 dicembre 2005, n. 251.

Quindi con la memoria, depositata in data 22/5/10, osservava che la prescrizione era maturata per decorso del termine in data 6/1/2009, in epoca cioè antecedente alla decisione di secondo grado, giacchè nel corso del dibattimento di primo grado non si era verificato nessuna causa di sospensione e l’unico rinvio del processo nel corso del dibattimento di secondo grado era avvenuto all’udienza del 4/12/2008 per la mancata citazione del difensore di fiducia, di qui l’errore di fatto in cui era incorso la Corte di Cassazione.

Con sentenza in data 13/10/2010 questa Corte, nel conseguente giudizio rescindente, ritenuto evidente l’errore di fatto in cui era incorsa la Seconda Sezione nella sentenza impugnata, laddove nel motivare sulla ritenuta impossibilità di dichiarare la prescrizione del reato aveva osservato che fosse ostativa l’intervenuta sospensione dei termini nel giudizio di appello, laddove invece dal verbale in questione, recante la data del 4/12/08, si evince che il rinvio del processo non era dovuto ad impedimento del difensore ai sensi dell’art. 159 c.p.p., comma 1, n. 3, bensì al difetto di notifica al difensore del decreto di citazione, ritualmente eccepito dal sostituto del difensore medesimo, annullava la sentenza impugnata, disponendo la trattazione in pubblica udienza del ricorso del D.L., previa acquisizione del relativo fascicolo.

Tanto premesso in fatto, osserva il collegio che il ricorso è inammissibile.

Ed invero il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in riferimento ai profili di responsabilità e al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, esorbita dal catalogo dei casi di ricorso stabiliti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianza non consentita ai sensi del comma 3 cit. art., volta, come essa appare ad introdurre in ordine alla ricostruzione del fatto, alla valutazione della prova e al riconoscimento dell’invocata attenuante come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa, come tale in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, coerente con le risultanze acquisite e immune da vizi logici o interne contraddizioni, anche in riferimento all’inesistenza del danno di speciale tenuità, alla valutazione operata sulla personalità dell’imputato al fine di individuare una corretta applicazione delle circostanze attenuanti e ai criteri di dosimetria della pena.

Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Ed invero la inammissibilità originaria del ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza di merito (Cass. Sez. Un. 27/6- 11/9/01 n. 33542 Rv. 219531), con la conseguente impossibilità di dichiarare la sopravvenuta prescrizione, maturata peraltro in epoca successiva alla sentenza di secondo grado, che reca la data del 12/3/2009.

Ed infatti in ordine al reato di estorsione, contestato all’imputato ex art. 629 c.p., la prescrizione ai sensi dell’art. 157 c.p.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, è da calcolare, tenendo conto della pena massima di dieci anni, aumentata di un quarto per l’avvenuta interruzione e quindi complessivamente in anni dodici e mesi sei. Ad essi vanno aggiunti ulteriori centoquattordici giorni, pari al periodo intercorso nel dibattimento di primo grado dall’udienza del 18/9/06 all’udienza del 10/1/07, nella quale il processo fu rinviato per impedimento del difensore, che aveva aderito allo sciopero indetto dalla classe forense, onde essendo il reato consumato in data 6/7/1996, il termine di legge è scaduto alla data del 30/4/2009.

Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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