T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-01-2011, n. 780

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, le istanti impugnavano l’ordinanza ministeriale sopra specificata, deducendo numerose censure di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, eminentemente per contestare l’ erroneità del procedimento adottato anche al fine di garantire la partecipazione delle popolazioni interessate.

La parte ricorrente, peraltro, con i motivi aggiunti successivamente notificati contestava l’adempimento alle ordinanze istruttorie n. 2783 e 1374 del 2010, con cui questo Tribunale, nelle more della definizione del merito del presente giudizio, aveva chiesto il parere dell’Istituto superiore di Sanità, le domande delle Regioni e delle Province autonome interessate ai fini dell’ottenimento dell’ulteriore proroga, gli atti adottati per informare la popolazione e la richiesta formulata alla Commissione europea.

Si costituivano le amministrazioni intimate, specificate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.

Osserva il Collegio che l’O.M. impugnata espressamente restringe temporalmente l’efficacia della disposizione in essa contenuta "fino al pronunciamento definitivo della Commissione europea in ordine alla richiesta di ulteriore deroga ai valori di parametro di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31".

Ne consegue che il provvedimento impugnato e, per il quale è stata reiterata nei motivi aggiunti, la richiesta di sospensione, ha esaurito i propri effetti con l’adozione della decisione della Commissione europea n. C(2010)7605 del 28.10.2010.

Alla Camera di consiglio fissata per la discussione sull’istanza cautelare, peraltro, la difesa della parte ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese, di cui alla nota depositata.

Ne consegue che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuti meno gli effetti dell’ordinanza ministeriale impugnata.

Osserva il Collegio che con l’ordinanza n. 2783 del 2010, questa Sezione non aveva ritenuto sussistere i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare.

In ragione dello svolgimento processuale e del succedersi degli atti per cui è causa, sussistono, pertanto, giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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