Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-01-2011) 04-02-2011, n. 4231 Motivi di ricorso Poteri della Cassazione Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11 novembre 2009, la Corte d’Appello di Catania riformava parzialmente la sentenza emessa il 17 maggio 2001 dal Tribunale di Catania con la quale L.D. era stato condannato per il reato di cui all’art. 519 c.p., determinando la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione.

Avverso tale decisione il L. proponeva, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso denunciava la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta piena attendibilità dei riferimenti accusatori della minore parte offesa, costituenti unico elemento accusatorio a carico dell’imputato.

Rilevava, in particolare, che la minore aveva dimostrato capacità di mentire, addebitandogli falsamente comportamenti mai posti in essere e che la patita violenza non trovava riscontro nelle dichiarazioni rese dalla minore all’assistente sociale e alla polizia giudiziaria operante ed, infine, che le dichiarazioni della minore suscitavano perplessità sull’attendibilità di alcuni riferimenti agli episodi oggetto di contestazione.

Con il secondo motivo di ricorso denunciava la violazione dell’art. 442 c.p.p. in quanto la sentenza impugnata, nel rideterminare la pena, aveva applicato la diminuzione conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche tralasciando però di applicare la riduzione di un terzo conseguente alla scelta del rito che il primo giudice aveva considerato nel calcolo della pena.

Insisteva, pertanto, per l’annullamento della decisione impugnata.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Va premesso che la consolidata giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano ad esempio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. dalla L. n. 46 del 2006, Sez. 6^ n. 10951, 29 marzo 2006; Sez. 6^ n. 14054, 20 aprile 2006;

Sez. 6^ n. 23528, Sez. 3^ n. 12110,19 marzo 2009).

In altre parole, resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche.

Così delimitato l’ambito di operatività dell’art. 606 c.p.p., lett. e), si osserva che sotto tale profilo la sentenza impugnata risulta immune da censure avendo i giudici operato un’accurata analisi delle ragioni poste a sostegno della decisione di primo grado e dei rilievi della difesa sviluppati nei motivi di appello con una valutazione complessiva degli elementi fattuali offerti alla loro attenzione del tutto priva di contraddizioni, con la conseguenza che ciò che il ricorrente richiede è, in sostanza, una inammissibile rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Le contestazioni mosse in sede di gravame dalla difesa circa la valutazione del quadro probatorio complessivo ed, in particolare, in ordine alla attendibilità della persona offesa hanno trovato puntuale risposta nella sentenza impugnata, dove sono dettagliatamente indicate le ragioni per le quali la Corte d’appello non ha ritenuto di accedere alla diversa valutazione suggerita dalla difesa.

Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, si osserva che la Corte territoriale ha determinato la pena fissando, come pena base per il reato di cui all’art. 519 c.p., anni cinque di reclusione, procedendo poi alla ulteriore diminuzione di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche.

Nulla ha disposto sulla ulteriore riduzione del rito.

Avendo la Corte proceduto all’analitica indicazione della pena base e delle successive riduzioni, deve escludersi che abbia inteso operare la sola riduzione prevista per le attenuanti generiche sulla pena già diminuita, in ragione del rito prescelto, dal giudice di prime cure.

Trattandosi di diminuzione che non implica una valutazione discrezionale da parte del giudice, la stessa può essere operata direttamente da questo Collegio senza necessità di rinvio.

Conseguentemente la pena già determinata ed irrogata dalla Corte d’appello va ridotta di un terzo e, pertanto, rideterminata in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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