Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 04-02-2011, n. 4221 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup del tribunale di Livorno, con sentenza 17.4. 2008, dichiarò P.A. colpevole del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 per porto di un coltello senza giustificato motivo; e N.Y. e R.I. colpevoli del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e di cui all’art. 624 c.p., condannandoli alla pene ritenute di giustizia.

La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, assolse il N. e la R. dal contestato reato di furto perchè l’azione penale era improcedibile per mancanza di querela, rideterminò la pena nei loro confronti per il residuo reato e confermò nel resto la sentenza di primo grado.

Il N. propone ricorso per Cassazione deducendo:

1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e violazione del principio di materialità. Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse stata proposta impugnazione sulla contestazione relativa alla condotta di cessione a terzi non identificati della sostanza stupefacente rinvenuta. Ed infatti, già la sentenza di primo grado non conteneva alcun cenno alla cessione a terzi non identificati, sulla quale non esisteva alcuna prova.

2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla detenzione ai fini di spaccio dei 4,9 grammi rinvenuti all’imputato. Osserva innanzitutto che vi è incertezza sul superamento della soglia minima di cui alla tabella speciale, non essendo stata eseguita alcuna perizia tossicologica. In secondo luogo non si è tenuto conto che l’appartamento era frequentato da molte persone. Nemmeno si è tenuto conto del flacone di metadone rinvenuto che dimostrava, insieme alle altre circostanze, che la lieve quantità detenuta era destinata ad uso personale.

3) mancata assunzione di una prova decisiva richiesta, costituita dall’esame del teste D.R., al quale sarebbe stata ceduta la sostanza stupefacente.

4) omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla eccessività della pena.

La R. propone ricorso per Cassazione deducendo:

1) inosservanza ed erronea applicazione di legge. Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse stata proposta impugnazione sulla contestazione relativa alla condotta di cessione a terzi non identificati della sostanza stupefacente rinvenuta, mentre la sentenza era stata impugnata nel suo intero.

Erroneamente poi è stata respinta la richiesta di escussione del teste D.R., mentre nell’appello si era essenzialmente contestata l’attendibilità di detto teste. Non vi è poi motivazione sulla prova di un suo effettivo concorso nel reato di detenzione e cessione contestato al N..

2) illogicità della motivazione sulla sua responsabilità per la condotta di detenzione e cessione della sostanza a terzi.

La P. propone ricorso per Cassazione deducendo:

1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativa alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per essere stato il procedimento celebrato con udienza preliminare anzichè con citazione diretta. Nella specie infatti il giudizio relativo al reato a lei contestato non era connesso agli altri reati, se non soggettivamente.

2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla misura della pena per il mancato riconoscimento del fatto lieve e delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il primo motivo del ricorso della P. è infondato. E di fatti, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "Non è nulla la sentenza pronunciata in procedimento nel quale l’azione penale sia stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio, con successiva celebrazione dell’udienza preliminare, in ordine a reato (nella specie: art. 624 bis c.p.) per il quale avrebbe dovuto procedersi con citazione diretta a giudizio. (La Corte ha anche escluso che il G.u.p. abbia l’obbligo di disporre la restituzione degli atti al P.M., poichè in tal modo si determinerebbe una indebita regressione del procedimento)" (Sez. 4, 22.5.2009, n. 36881/09, Nasuti, m. 244983); ed anzi "E’ abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale, rilevato che l’azione penale doveva essere esercitata con citazione diretta ex art. 550 c.p.p., disponga la trasmissione degli atti al P.M., previa dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio" (Sez. 2, 16.3.2005, n. 13466, Giuliano, m. 231241).

Il secondo motivo del ricorso della P. è anch’esso infondato, perchè la Corte d’appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sia sull’esclusione della attenuante del fatto lieve, in considerazione delle caratteristiche del coltello (avente una lama lunga 28 cm.) portato fuori dell’abitazione, sia sulla non concessione delle attenuanti generiche non consentite sulla base del solo stato di incensuratezza ed in mancanza di altri motivi.

Il ricorso della P. deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna della stessa ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Quanto ai ricorsi del N. e della R., si osserva che il primo motivo è fondato.

Ai due imputati era stato infatti contestato, con il capo B), di avere illecitamente acquistato e detenuto gr. 4,9 di sostanza stupefacente del tipo eroina apparentemente destinata ad uso non personale, nonchè di aver ceduto a terzi non identificati ricavando complessivamente Euro 480,00, nonchè di aver ceduto gr. 5 di eroina a D.R.F..

Ora, la sentenza di primo grado non contiene nemmeno una parola di motivazione sulla condotta consistente nella cessione di sostanza stupefacente a terzi non identificati ed ha genericamente condannato gli imputati per il reato di cui al capo B) complessivamente considerato. Con l’atto di appello gli imputati hanno esplicitamente chiesto l’assoluzione dall’intero reato di cui al capo B) e quindi tutto il capo della sentenza di primo grado con il quale erano stati condannati per questo reato era stato investito dalla impugnazione e devoluto al giudice di appello. Il fatto che nell’appello non erano contenute specifiche argomentazioni in ordine alla cessione della sostanza stupefacente a terzi non identificati è irrilevante perchè, stante l’assoluta mancanza di motivazione su questa condotta nella sentenza di primo grado, gli appellanti ben potevano limitarsi a chiedere l’assoluzione rispetto ad essa.

D’altra parte, la Corte d’appello nemmeno ha ritenuto che la totale mancanza di motivazione sul punto stesse a significare che il giudice di primo grado aveva in realtà lasciato cadere questa contestazione dimenticandosi di statuire esplicitamente su di essa. La Corte d’appello invece ha espressamente ritenuto che la sentenza di condanna di primo grado relativa al capo B) aveva ad oggetto anche la condanna per la contestata condotta di cessione di sostanza stupefacente a terzi non identificati, ma poi, avendo erroneamente ritenuto che su questa condanna non fosse stato proposto appello, ha omesso anch’essa qualsiasi motivazione sulla sussistenza di questo reato. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio già per la mancanza di motivazione sulla condanna in ordine alla condotta di cessione di sostanza stupefacente a terzi non identificati per un corrispettivo di Euro 480,00.

Ma i ricorsi sono fondati anche sotto altro aspetto. La Corte d’appello ha invero del tutto immotivatamente rigettato i motivi di appello con i quali si censurava in sostanza la decisione del Gup di non disporre l’accompagnamento del teste D.R. – proprietario dell’appartamento in una cui stanza abitavano i due attuali ricorrenti ed al quale sarebbero stati da quest’ultimi ceduti 5 gr. di eroina -, che era stato chiamato a testimoniare e non si era presentato nonostante reiterati solleciti. La Corte d’appello ha invero ritenuto superflua la deposizione del D.R. perchè la sua dichiarazione accusatoria alla PG era confermata dal contenuto degli sms inviatigli dalla coppia. Sennonchè, dagli sms riportati dalla sentenza di primo grado (i soli di cui questa Corte può avere conoscenza) sembra risultare non tanto che i due imputati avessero venduto o ceduto sostanza stupefacente al D.R., quanto piuttosto che lo stessero accusando di avere rubato sostanza stupefacente e comunque di averla sottratta di nascosto senza il loro consenso. Ne consegue che risultano in sostanza prive di motivazione sia il rigetto della richiesta di sentire il D.R., sia la dichiarazione di responsabilità dei due imputati per avere ceduto 5 gr. di eroina a quest’ultimo.

Il motivo del N. relativo alla prova del superamento della soglia minima di principio attivo consiste in una censura nuova non dedotta con l’atto di appello e che non può quindi essere proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. Gli altri motivi restano assorbiti.

In conclusione, nei confronti di N.Y. e R.I. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso di P.A. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di N.Y. e di R.I. con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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