T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 935 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con nota del 13 luglio 2010, AGEA ha chiesto al Consorzio U. la restituzione di premi comunitari, pari a euro 94.613,45, indebitamente percepiti per il settore trasformazione agrumi per la campagna 2005 – 2006.

AGEA, nella stessa nota, ha, altresì, preannunciato l’irrogazione della sanzione prevista dal secondo capoverso del paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 2113/03.

In ragione di ciò, il Consorzio ricorrente, con istanza del 18 agosto 2010, ha chiesto all’Agenzia resistente di accedere alla documentazione richiamata nella nota del 13 luglio 2010 (in particolare, le note n. 3460 del 19 giugno 2009 e n. 630 del 5 febbraio 2010), oltre a quella acquisita in sede di istruttoria sulla base della quale è stato poi adottato il provvedimento di restituzione dei premi comunitari.

A tale istanza, AGEA non ha risposto nei 30 gg. previsti dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tanto che il Consorzio ha proposto ricorso in esame, ai sensi dell’art. 116 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104.

Si è costituita in giudizio AGEA la quale, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso sul presupposto che la nota n. 3460 del 19 giugno 2009 era già stata notificata al ricorrente e che la comunicazione n. 630 del 5 febbraio 2010 è un atto di corrispondenza interna che non ha costituito il presupposto della richiesta di restituzione dei premi comunitari. In ogni caso, AGEA ha depositato in giudizio le due note richieste dal Consorzio (n. 3460 del 19 giugno 2009 e n. 630 del 5 febbraio 2010).

Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Va, anzitutto, precisato che il Consorzio ricorrente ha chiesto l’accesso alla seguente documentazione:

– le note n. 3460 del 19 giugno 2009 e n. 630 del 5 febbraio 2010 richiamate nella richiesta restitutoria del 13 luglio 2010 (depositate in giudizio da AGEA, in prossimità della trattazione della camera di consiglio);

– gli atti e i documenti acquisiti in sede di istruttoria sulla base dei quali è stato poi adottato il provvedimento di restituzione dei premi comunitari.

2.1 Ciò premesso, va accolto il ricorso proposto dal Consorzio ricorrente posto che non vi sono dubbi sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa in materia di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990.

Ed invero, il Consorzio è stato destinatario di un provvedimento con cui AGEA ha chiesto la restituzione di premi comunitari e ha preannunciato l’irrogazione di sanzioni (nota del 13 luglio 2010).

Nel predetto atto del luglio 2010, si fa riferimento alle note n. 3460 del 19 giugno 2009 e n. 630 del 5 febbraio 2010 (in ordine alle quali, a seguito del deposito in giudizio da AGEA, si è avuto modo di verificare che la prima ha ad oggetto il provvedimento di accertamento di indebita percezione di contributi comunitari e la seconda una comunicazione interna alla stessa Agenzia resistente con cui si chiede al competente ufficio di verificare la sussistenza dei presupposti per applicare al ricorrente le misure sanzionatorie) ed alla segnalazione della Procura della Repubblica di Siracusa pervenuta ad AGEA con nota n. 487/UG della Guardia di finanza dello stesso capoluogo di provincia.

Il Consorzio ricorrente ha, poi, richiesto la predetta documentazione al fine di una compiuta partecipazione procedimentale nonché per la difesa in giudizio.

2.2 Ciò posto, l’istanza di accesso – come detto – va accolta con riferimento alle note n. 3460 del 19 giugno 2009 e n. 630 del 5 febbraio 2010 in quanto richiamate espressamente nel provvedimento del 13 luglio 2010, a nulla rilevando il fatto che, per quanto riguarda la prima (la n. 3460 del 19 giugno 2009), questa sia già stata portata a conoscenza del Consorzio ricorrente poiché tale circostanza non esclude la possibilità per la parte interessata di richiederne comunque l’ostensione (ciò semmai può rilevare ai fini della decorrenza del dies a quo per l’eventuale impugnazione).

Lo stesso vale con riferimento agli atti istruttori di cui si fa riferimento nel provvedimento del luglio 2010 (in particolare, la segnalazione della Procura della Repubblica di Siracusa pervenuta ad AGEA con nota n. 487/UG della Guardia di finanza) in quanto, essendo richiamati nell’atto da ultimo citato, risulta evidente che l’accesso a tale documentazione costituisca, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge 241/90, un elemento utile per difendere e curare gli interessi giuridici dell’interessato, sempre che la predetta segnalazione della Procura della Repubblica di Siracusa non sia coperta da segreto istruttorio.

3. In conclusione, il ricorso va accolto con la precisazione che la segnalazione della Procura della Repubblica di Siracusa pervenuta ad AGEA con nota n. 487/UG della Guardia di finanza va esibita al Consorzio ricorrente, sempre che non contenga dati e notizie coperti dal segreto istruttorio imposto dalla predetta autorità giudiziaria.

Ciò posto, va ordinato ad AGEA, dopo aver chiarito in tempi brevi (e comunque non oltre i termini previsti in dispositivo) se la predetta segnalazione della Procura della Repubblica sia coperta o meno dal segreto istruttorio, di mettere a disposizione del ricorrente gli atti richiesti con l’istanza del 17 agosto 2010 affinchè possa prenderne visione e, se del caso, estrarne copia, e rimettendo comunque alla facoltà del ricorrente, con riferimento alle note n. 3460 del 19 giugno 2009 e n. 630 del 5 febbraio 2010, di prenderne visione ed estrarne copia da quelle depositate dall’Agenzia resistente nel fascicolo di causa.

4. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi in ragione dei dubbi con riferimento all’apposizione del segreto istruttorio sulla segnalazione della Procura della Repubblica di Siracusa e del fatto che AGEA ha, comunque, depositato in giudizio le note n. 3460 del 19 giugno 2009 e n. 630 del 5 febbraio 2010.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina ad AGEA di mettere a disposizione del ricorrente, entro 30 gg. dalla notifica ovvero, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, gli atti richiesti con l’istanza del 17 agosto 2010 affinchè possa prendere visione e, se del caso, estrarne copia.

Spese del giudizio compensate.

Contributo unificato a carico di AGEA, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del DPR 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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