Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-10-2010) 04-02-2011, n. 4163

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 13 gennaio 2009, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino il 21 maggio 2007 alla pena di mesi uno giorni dieci di reclusione ed Euro 200 di multa nei confronti di N.E., dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 646 c.p., per essersi appropriato di un’autovettura di proprietà della Daimler Chrysler Servizi Finanziari s.p.a. di cui aveva il possesso, avendolo ricevuto a titolo di locazione finanziaria.

Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo:

1) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 529 c.p.p., comma 2, e art. 337 c.p.p., comma 3, in quanto la querela è priva del rogito notarile che avrebbe dovuto attestare la qualità del legale rappresentante abilitato alla querela in nome e per conto della persona giuridica che si riteneva offesa dal reato.

2) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. r), in relazione all’art. 646 c.p., in quanto l’autovettura in questione in data 22 dicembre 2001 fu sottoposta a sequestro dopo essere stata prestata a due cittadini extracomunitari, che furono arrestati mentre trasportavano sostanze stupefacenti all’interno dell’auto stessa, e il sequestro perdurava alla data del 14 marzo 2003, in cui venne emanato il provvedimento di sequestro del veicolo oggetto del finanziamento richiesto dalla Daimler; illegittimamente, ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello ha ritenuto che la difesa avrebbe dovuto provare che l’autovettura fosse ancora sotto sequestro, in tal modo invertendo l’onere probatorio; pertanto, l’unico appunto ascrivibile all’imputato sarebbe di natura civile, non avendo pagato le rate scadute del contratto di finanziamento.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso non possono essere accolti e devono essere rigettati.

Per quanto concerne la mancanza in atti del rogito notarile, che avrebbe dovuto attestare la qualità di legale rappresentante abilitato alla querela, il relativo motivo di censura è infondato, poichè la legge ( art. 337 c.p.p., comma 3) si limita a richiedere che la querela contenga la "indicazione" dei poteri di rappresentanza.

Nel caso di specie, la querela è sottoscritta sia dal rappresentante della società querelante, con specifica indicazione della procura speciale con autentica notarile, sia dal procuratore, come da verbale del consiglio di amministrazione anch’esso specificamente individuato.

Il motivo di ricorso con il quale si deduce la esistenza di un provvedimento di sequestro del veicolo di cui all’imputazione è anch’esso infondato, poichè la motivazione della sentenza di appello non inverte l’onere probatorio, ma correttamente pone a carico dell’imputato la indicazione degli elementi necessari perchè la deduzione difensiva assuma il carattere della specificità.

Per di più la sentenza di primo grado già evidenziava che le condizioni generali del contratto ponevano a carico dell’imputato l’obbligo di comunicare, entro 48 ore, ogni variazione della dimora abituale del veicolo ed ogni altra eventuale causa che potesse determinarne l’indisponibilità. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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