T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 40 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In attuazione del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolosaccarifero (adottato sulla base del Regolamento CE 320/2006), la Regione Umbria ha approvato (con d.G.R. n. 462/2008 e n. 44/2009) il proprio Piano di Azione volto a sostenere la riconversione produttiva degli ex- bieticoltori, destinando tutte le risorse disponibili all’attivazione della misura comunitaria "Ammodernamento delle aziende agricole" (Misura 1.2.1. del P.S.R. 20072013, approvato dalla Commissione Europea nel 2007).

2. Sulla base del relativo bando (approvato con determinazioni dirigenziali n. 6651/2008 e n. 779/2009), in data 11 marzo 2009 la società ricorrente ha presentato domanda per ottenere un contributo in conto capitale.

Con la determinazione n. 7247 in data 30 luglio 2009 è stata approvata la relativa graduatoria, nell’ambito della quale la domanda della ricorrente è stata dichiarata ammissibile e inserita in posizione utile, ma soltanto per una parte degli investimenti effettuati.

In esito all’istruttoria tecnicoamministrativa effettuata dall’A.R.U.S.I.A., il finanziamento dell’intervento "Stesa e rimodellamento di terreno agrario fertile su superficie agricola e relative spese tecniche", non è stato ammesso, poiché (cfr. verbale di controllo, pag. 5) "previsto da altre misure del programma di Sviluppo Rurale, per la realizzazione di laghetti di pesca sportiva e relativa riambientazione. L’Azienda ha chiesto il finanziamento anche sulla misura 3.1.1. e collocata in graduatoria al n. 143; la sistemazione del terreno derivante dallo scavo dei laghi e/o l’eventuale smaltimento fa parte della realizzazione dell’opera".

3. Infatti, in data 21 novembre 2008, la ricorrente aveva già chiesto alla Regione, con riferimento alla Misura comunitaria 3.1.1. – "Diversificazione verso attività non agricole – azione a), tipologia 1: "Investimenti finalizzati alla ricettività turistica ed all’adeguamento e qualificazione dell’offerta agrituristica" (bando approvato con determinazione n. 6998/2008), il finanziamento di un progetto per la realizzazione di una nuova struttura agrituristica in località Freddone del Comune di Narni.

Detto progetto (assistito dal permesso di costruire n. 19815/2007), oltre alla manutenzione straordinaria di un casale, prevede la realizzazione di due laghetti per la pesca sportiva ed il bird watching, la riqualificazione dell’ambiente circostante, le opere di salvaguardia delle sponde ed il miglioramento di una superficie agraria mediante riporto e modellatura di terreno fertile proveniente dallo scortico superficiale delle aree ove verranno realizzati i laghi. La stessa ricorrente precisa (cfr. ricorso, pag. 67), con riferimento ai laghetti, di aver "chiesto che venisse finanziato soltanto il reimpiego di una parte della terra di scavo per la sistemazione delle sponde e per l’esecuzione delle opere di ingegneria naturalistica previste".

La domanda è stata collocata in graduatoria al n. 143 (determinazione n. 5341/2009), fra quelle ammissibili (per un importo di circa euro 200.000) anche se, al momento, non finanziabili per carenza di fondi.

4. Una richiesta di riesame non ha dato l’esito sperato, avendo la Regione ribadito il proprio avviso mediante la nota prot. 140184 in data 14 settembre 2009.

5. La società ricorrente ha quindi impugnato il giudizio di parziale inammissibilità della domanda a valere sulla Misura 1.2.1., sotteso alla determinazione n. 7247 in data 30 luglio 2009 ed al provvedimento di riesame ad esito negativo.

Lamenta che la parziale inammissibilità abbia comportato la riduzione del contributo da circa 309.000 a soli 31.000 euro, stante la forte incidenza, nell’investimento, proprio degli interventi di "spianamento e livellamento del terreno fertile".

Deduce le seguenti censure:

– vi è stata violazione dell’articolo 10bis, della legge 241/1990, per omissione del preavviso di rigetto;

– vi sono stati violazione e falsa applicazione del bando di selezione, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità e travisamento dei fatti, in quanto l’intervento di "Stesa e rimodellamento di terreno agrario fertile su superficie agricola e relative spese tecniche" ha natura di miglioramento fondiario e rientra certamente tra quelli contemplati dal bando e ammissibili con riferimento alla Misura 1.2.1., mentre non è previsto da altre misure del P.S.R. (ed in particolare, dalla 3.1.1.); le due domande, presentate dalla ricorrente in tempi successivi, hanno ad oggetto interventi diversi, riferibili ad obbiettivi e finalità distinti, e quindi non vi è sovrapposizione tra gli aiuti previsti a valere sulla Misura 3.1.1. (per la realizzazione di una nuova struttura agrituristica) e quelli previsti a valere sulla Misura 1.2.1. (per l’ammodernamento dell’azienda agricola);

– anche il riferimento, esternato con la nota che ha concluso il riesame, al fatto che le voci dei prezziari regionali (per il miglioramento fondiario e per le opere pubbliche) relative ai lavori di scavo ricomprendono nel prezzo unitario anche l’onere dello spandimento o del trasporto del rifiuto, è frutto di errore e travisamento; infatti: il bando non prevede i prezziari tra i criteri o parametri di esame delle domande, la ricorrente non ha chiesto che venissero finanziati i lavori di scavo dei laghetti, e comunque lo spandimento, il trasporto fuori del cantiere e lo smaltimento della terra come rifiuto non risultano compresi nei prezzi unitari (cfr. prezziario regionale oo.pp., ed. 2008, voce 17.1.10 – "scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici").

– appare manifestamente ingiusto che l’ammissione della domanda per la Misura 3.1.1., non concretamente finanziabile, determini la non ammissibilità dell’altra domanda;

– i provvedimenti regionali sarebbero inficiati da difetto di istruttoria e di motivazione.

6. Resiste, controdeducendo puntualmente, la Regione Umbria.

7. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

7.1. Le censure che riguardano la partecipazione procedimentale non colgono nel segno, in quanto l’ambito applicativo dell’articolo 10bis, della legge 241/1990, non comprende i procedimenti concorsuali.

Nel caso in esame, peraltro, appare evidente l’incompatibilità della comunicazione individuale del preavviso individuale e della fase partecipativa successiva con le esigenze di celerità e definizione contestuale dell’esame delle numerose domande delle imprese.

Senza contare che la ricorrente ha potuto concretamente e tempestivamente partecipare al procedimento, prima della decisione definitiva, chiedendo ed ottenendo il motivato riesame del primo diniego.

7.2. Per il resto, va sottolineato che il paragrafo 14.6. ("Investimenti ammissibili") dell’Allegato A del bando relativo alla Misura 1.2.1. (s.o. n. 5 al B.U.R. n. 37 del 13 agosto 2008), prevede che non siano ammissibili, tra l’altro, "investimenti per: – interventi previsti da altre misure del Programma di Sviluppo Rurale".

E" questo il criterio che ha condotto la Regione ha ridurre l’entità degli investimenti ammissibili, tra quelli esposti dalla ricorrente nella propria domanda.

7.2.1. Non è in discussione che il progetto di cui alla domanda ritenuta ammissibile con riferimento alla Misura 3.1.1., assistito dal permesso di costruire n. 19815 in data 8 febbraio 2007, sia un progetto unitario, e che comprenda gli interventi relativi alla realizzazione dei laghetti di pesca sportiva ed alla riqualificazione dell’ambiente circostante.

Non sembra discutibile nemmeno che, materialmente, il progetto comporti anche interventi di "reimpiego di una piccola parte del terreno di scavo per la riambientazione e riqualificazione" (cfr. ricorso, pag. 14).

E che detta attività (si ripete, considerata nel progetto ammesso al finanziamento nell’ambito della Misura 3.1.1., ancorché ancora concretamente non finanziato) coincida, in tutto o in parte, con la parte più sostanziosa ed economicamente rilevante, ritenuta non ammissibile dalla regione, degli interventi compresi nel progetto presentato con riferimento alla Misura 1.2.1.

In particolare, il rapporto tra le attività concernenti, per così dire, la movimentazione e sistemazione del terreno agricolo ricompresa nei due progetti in questione, viene così descritta dalla stessa ricorrente: l’aiuto richiesto per la Misura 3.1.1. riguarda la "realizzazione dei laghetti con reimpiego parziale del materiale di scavo per la sistemazione delle sponde"; quello richiesto per la Misura 1.2.1. si riferisce alla "stesa e rimodellatura di una modesta quantità di terra su area agricola al di fuori del cantiere finalizzato(e) al miglioramento fondiario della superficie aziendale" (ricorso, pag. 17).

Sembra di capire, per quanto interessa la controversia, che (in tutto o in parte) la terra derivante dallo scavo e dalla sistemazione circostante, sia destinata al miglioramento fondiario di altra parte dei terreni aziendali.

7.2.2. Non sembra dirimente la diversità delle finalità e degli obiettivi delle Misure, invocata dalla ricorrente.

Ciò che conta è l’attività da incentivare con il contributo pubblico, non la finalità specifica, posto che la stessa attività può assumere finalità multiple, e sarebbe illogico finanziarla in diverse occasioni (con riferimento a diverse misure) sotto più profili.

Nel caso in esame, vi è una (quanto meno, parziale) sovrapposizione tra attività comprese nel progetto finanziabile sulla Misura 3.1.1. e attività comprese nel progetto finanziabile sulla Misura 1.2.1.

Il criterio sotteso alla previsione del paragrafo 14.6., citata, è quello cronologico: la presentazione di una domanda riferita ad una delle altre Misure del P.S.R., rende inammissibili al contributo gli investimenti per attività già comprese nel relativo progetto.

Si potrebbe ritenere, con la ricorrente, che l’inammissibilità ai finanziamenti riguardi soltanto quelle attività esposte come costi ammissibili nelle precedenti domande – di modo che, al pari dell’attività di scavo in senso stretto, parte dell’attività di spandimento del terreno, in quanto attività non interamente ricompresa tra i costi incentivabili (rilevanti, ai fini della determinazione dell’entità del contributo pubblico) nell’ambito della Misura 3.1.1., potrebbe sfuggire all’applicazione della clausola di cui al paragrafo 14.6.

Questa interpretazione però – a parte il fatto che non viene specificamente dimostrato che il terreno da spandere con finalità di miglioramento fondiario sia diverso e maggiore di quello di cui già si prevede la ricollocazione a completamento della realizzazione dei laghetti – viene smentita dal rilievo secondo il quale la valutazione di ammissibilità al contributo degli interventi e delle relative voci di costo, avviene con riferimento ad un progetto unitario, del quale viene complessivamente considerata la validità e congruenza. Del resto, il paragrafo 14.6. dichiara inammissibili (non gli investimenti già altrimenti finanziati, il che sembra scontato; bensì) gli investimenti relativi ad interventi già previsti, ancorché non finanziati o non finanziabili.

La ratio di una previsione così latamente intesa sta nell’evitare che si determinino duplicazioni o sovrapposizioni nelle sovvenzioni, data la difficoltà di verificare in concreto la diversità qualitativa e quantitativa delle attività (degli interventi) considerate da domande diverse nel contesto di progetti diversi.

7.2.3. Si potrebbe dubitare della legittimità della previsione del paragrafo 14.6., in quanto preclusiva dell’ammissione al finanziamento anche nelle ipotesi in cui una diversa domanda sia stata ammessa, ma tale ammissione non si sia tradotta, e magari non possa mai tradursi, in concreta erogazione del contributo; ed in quanto non corredata dalla facoltà dell’interessato di rinunciare alla prima domanda, o di optare per la successiva, al fine di ottenere l’ammissione al contributo di tutti gli investimenti esposti in quest’ultima.

Ma la previsione del paragrafo 14.6. non è stata impugnata, ed il Collegio non può disapplicarla.

7.2.4. Nemmeno il riferimento al contenuto delle attività oggetto dei prezzi unitari dei prezziari regionali, esternato dalla Regione in sede di riesame, appare improprio.

Tale riferimento evidenzia che l’attività di scavo per realizzare i laghetti compresa nel progetto sotteso alla prima domanda, è stata ritenuta congrua in quella sede alla luce di prezzi unitari che ricomprendono "sollevamento, carico e trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta" (evidentemente, con riferimento al prezziario regionale per opere di miglioramento fondiario – d.G.R. n. 147/2002, paragrafo 1B "invasi artificiali", voce 26).

Ed il fatto che la Regione utilizzi, ai fini della verifica di congruità economicofinanziaria di un progetto da finanziare, i prezziari regionali, appare corretto, a prescindere da una espressa previsione contenuta nella lex specialis dell’incentivazione.

Anche il riferimento al prezziario regionale per le opere pubbliche, invocato dal ricorrente, non conduce, a ben vedere, ad una diversa conclusione, in quanto i relativi prezzi unitari (come esposto, indicati alla voce 17.1.10 – "scavo da sbancamento con uso di mezzi meccanici") comprendono "il carico, il trasporto e lo scarico su rilevato, o nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta…". Infatti, appare evidente che, nella logica della clausola di cui al paragrafo 14.6., per "cantiere", deve intendersi la proprietà dell’azienda agricola ricorrente.

La struttura di detti prezzi unitari conferma la legittimità dell’interpretazione lata della previsione del paragrafo 14.6., operata dall’Amministrazione, poiché, diversamente, sarebbe stata ammessa al contributo un’attività (si ripete: lo spandimento di terreno dell’azienda, e nell’azienda, ancorché a fini di sistemazione idraulicoagraria) che l’azienda sarebbe già tenuta ad effettuare in forza della precedente domanda relativa alla realizzazione degli invasi artificiali.

8. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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