Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-12-2010) 08-02-2011, n. 4562

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – C.S. ricorre contro sentenza della Corte di appello di Bari che, riducendo la pena inflitta dal Tribunale di Trani al coimputato D.M.G. (che ha ottenuto riduzione di pena), ha confermato la sua condanna alla pena sospesa di m. 8 di reclusione, per concorso nel delitto di cui all’art. 610 c.p. nei confronti di L.A. (fatto commesso, l'(OMISSIS);

sospensione termini prescrizione gg. 60).

Secondo la sentenza, dopo che L. alla guida di autovettura non aveva ceduto la precedenza al ricorrente a bordo di una moto, insorta discussione, C. prima lo colpiva con una testata sul viso, poi chiamava D.M. a sostegno. L. prendeva il telefonino per chiamare aiuto. Ma D.M. glielo strappava di mano, facendolo cadere per terra e danneggiandolo, dopo di che lo afferrava per le braccia, mentre C. lo colpiva ancora.

Il ricorso (Avv. N. Cornacchia) denuncia: ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b (1), erronea applicazione dell’art. 110 c.p., in relazione all’art. 610 c.p., perchè il ricorrente avrebbe tutto al più potuto essere considerato l’autore di percosse o di lesioni lievi (per cui non vi è stata querela), ma è estraneo alla violenza privata (strappo del telefonino); a sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, "difetto" di motivazione, perchè la Corte di merito non ha risposto al motivo con il quale si deduceva la stridente contraddittorietà della testimonianza dell’offeso con quella di Lo.Do. e C.E., presenti ai fatti, onde può fondatamente dubitarsi della ricostruzione offerta da L., di cui non è stata vagliata l’attendibilità. 2 – Il ricorso, in massima parte inammissibile, è comunque infondato.

Il 2 motivo investe la ricostruzione del fatto ed è sostanzialmente ripetitivo della tesi di merito. Si rileva solo che la Corte di appello ha congruamente risposto alla contestazione di attendibilità dell’offeso, riesaminando il dettaglio delle acquisizioni e rilevando per contro l’inattendibilità dei testi a discarico che in particolare avevano negato il "pestaggio" dell’offeso, a fronte dell’evidenza materiale documentata da referto medico, oltre che inducibile dalle stesse versioni dei soggetti imputati.

In questa luce il 1 motivo, pur decurtato della non consentita ripetizione delle ragioni di fatto, travisa il perchè in diritto è stato correttamente ritenuto il concorso.

Difatti, lo stesso ricorso argomenta che l’imputato ha chiamato in causa D.M., perchè voleva "essere solo aiutato a far valere le proprie ragioni, se pur con mezzi inidonei". Conviene perciò che i Giudici hanno rattamente inteso che C. volesse impedire a L. di sottrarsi alla sua violenza (v. la testata già inferta) con il sostegno di D.M..

Ma travisa l’implicazione logica evidente ai sensi dell’art. 110 c.p., che ne hanno tratto. Seppure l’atto del sopravvenuto D. M. è stato istantaneo, è all’evidenza dimostrato momento della condotta richiestagli da C., d’impedire inversamente a L. di ottenere aiuto (la telefonata impedita), tant’è che i Giudici sottolineano che di seguito l’imputato, con il contributo fisico di D.M., che lo teneva fermo, ha ancora colpito l’offeso. Non si vede cos’altro avrebbero dovuto spiegare la Corte di Bari.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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