Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
F.P. ricorre avverso la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, in data 4.6.2008, ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Nola resa il 22.2.2005, essendo egli ritenuto colpevole – quale amministratore di fatto – di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, conseguente al fallimento di FERMEZZA ARREDAMNENTI Srl. e di FORME CONTEMPORANEE Srl, dichiarati rispettivamente il 24.1.1995 e 27.9.2000 e per la violazione della L. Fall., art. 220, (in ragione della mancata consegna della contabilità). Il GUP, all’esito del giudizio abbreviato, aveva assolto il 12.2.2005 l’imputato perchè il fatto non sussiste, avendo ritenuto inutilizzabili gli atti di indagine, perchè effettuati in epoca successiva al decorso semestrale disposto dall’art. 407 c.p.p..
La Corte d’Appello investita del gravame del P.M., al contrario, aveva ritenuto utilizzabili gli atti di indagine depositati prima della scadenza (relazioni dei curatori, scritture contabili sequestrate a seguito di perquisizione per iniziativa della Guardia di Finanza documentazione bancaria sequestrata).
Il ricorso interposto dalla difesa del F. si articola sui seguenti motivi:
– violazione della legge penale ( art. 157 c.p.) perchè il delitto di cui ai capi e) ed f) deve ritenersi estinto per prescrizione;
– inosservanza della legge processuale attesa l’inutilizzabilità degli atti assunti in data successiva al 20.9.2001, in considerazione della sentenza 22.9.2004 della Cassazione che decise nel procedimento cautelare;
– carenza di motivazione sulla effettiva assunzione della qualifica di amministratore di fatto, in capo al F., avendo la Corte trattato unitariamente le risultanze delle distinte procedure, scaturite da autonomi fallimenti, ed avendo omesso di considerare le risultanze attinenti a FORME CONTEMPORANEE S.r.l. (dep. Curatore D. S.) ed all’interrogatorio del prevenuto che allegava forti dissidi con il (defunto) fratello F., nonchè, per quanto attiene FERMEZZA ARREDAMENTI, la presenza di amministratore di diritto ( S.M., il quale rivendicò a sè l’effettiva gestione);
– violazione della legge penale ( L. Fall., art. 220) poichè l’addebito (capi e, f) deve ritenersi assorbito dalla condotta di fraudolenza documentale.
All’odierna udienza il difensore ha proposto nuovo motivo conseguente alla Sentenza della Corte Europea che, interpretando estensivamente l’art. 7 della CEDU, ha ritenuto che la legge più favorevole all’imputato abbia necessariamente efficacia retroattiva sicchè la normativa transitoria alla L. n. 251 del 2005 non risulta legittima, con conseguente necessità di sollevare incidente di legittimità costituzionale (come già ebbe recentemente ad effettuare questa Corte).
Motivi della decisione
Il ricorso dell’avv. Majorano è inammissibile perchè tardivo.
Infatti, la sentenza fu pubblicata in data 4.6.2008, depositata il 15.4.2009. Non venne stabilito alcun termine ai sensi dell’art. 544 c.p.p., comma 3, sicchè la fattispecie processuale deve inquadrarsi nel cotesto dell’art. 585 c.p.p., comma 2, con previsione di gg. 30 per l’esercizio del diritto di impugnazione, a far data dalla notificazione dell’avviso dal deposito dell’estratto contumaciale, effettuato in data 17.6.2009. Donde, la scadenza del termine utile al 16.7.2009. Il ricorso è stato presentato, invece, il 2.9.2009.
Di qui la sua intempestività e la conseguente inammissibilità.
Nè può collegarsi lo stesso a quanto dedotto con il l’originario (e tempestivo ricorso) del primo difensore, poichè quest’ultimo verteva esclusivamente sull’assorbimento della fattispecie di cui alla L. Fall., art. 220, in seno a quella della L. Fall., art. 216, (capi e) e f) e non accennava ai restanti capi dell’epigrafe, considerati esclusivamente con il ricorso del secondo difensore.
Fondato è il mezzo attinente alla L. Fall., art. 220.
Anche a prescindere dalla maturata prescrizione dei reati, in tema di reati fallimentari, la previsione dettata dalla L. Fall., art. 220, attinente agli obblighi di deposito delle scritture contabili (art. 16, n. 3), deve ritenersi assorbita dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, commessa mediante sottrazione del compendio contabile, risultando del tutto omogenea la struttura del reato, l’interesse sotteso ad entrambe le figure del reato, ma più specifica (in ragione dell’elemento soggettivo) la condotta.
Esclusa questa imputazione dei due capi citati, la Corte elimina la pena inflitta in relazione ad essi: per essi, era stata disposta, nel contesto della continuazione, l’aumento di un mese di reclusione per ciascun reato. Scendendo al di sotto della soglia di tre anni di reclusione, si impone a mente dell’art. 29 c.p. l’eliminazione anche della pena accessoria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi e) ed f) perchè assorbiti in quello di cui alla L. Fall., art. 216, ed elimina la pena di due mesi di reclusione, nonchè quella accessoria di cui all’art. 29 c.p. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
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