Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con ordinanza deliberata in data 23 marzo 2010, il Magistrato di Sorveglianza di Verona dichiarava inammissibile il reclamo avanzato nell’interesse di Z.A. avverso il provvedimento 15 gennaio 2010 con cui il Consiglio di Disciplina della Casa Circondariale di (OMISSIS) gli irrogava una sanzione disciplinare per atteggiamento offensivo e intimidatorio.
2. – Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Z.A. chiedendone l’annullamento per errori connessi alla procedura da seguire oltre che per irregolarità relative alla costituzione dell’organo disciplinare e alle condizioni di esercizio del potere disciplinare stesso.
Motivi della decisione
3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 – Deve premettersi che l’ambito del controllo demandato al Magistrato di Sorveglianza in sede di decisione sul reclamo avverso l’irrogazione di una sanzione disciplinare è stato oggetto di perimetrazione da parte della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha avuto modo di precisare che il compito di detto magistrato è circoscritto alla verifica dell’osservanza delle norme riguardanti l’esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare oltre che la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa (Cass., Sez. 1, 4 novembre 2004, n. 46051, Gangi, rv. 230206; Sez. 1, 28 aprile 1997, Bucinca, rv.
207679) con esclusione di qualsivoglia questione che attenga al merito della sanzione.
3.2. – Ciò posto, deve osservarsi che il ricorso dello Z. denuncia sì, nella fattispecie, vizi procedurali attinenti alla irrogazione detta, ma li eleva solo in questa sede di presentazione del ricorso di legittimità, e dunque in modo intempestivo e inammissibile; dinanzi al Magistrato di Sorveglianza il reclamo disquisiva invece, quale suo contenuto, su mere questioni di merito, neppure esse ricevibili per quanto sopra evidenziato, tanto da essere per questo dichiarato da quel giudice inammissibile. Inoltre il gravame non avversa neppure, sul punto della declaratoria di inammissibilità, la parte motivazionale del provvedimento impugnato dimostrando così di non essere correlato al contenuto del medesimo.
4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
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