Regolamento (CE) n. 1179/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

3.12.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 317/1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Alcuni regolamenti della Commissione relativi alla classificazione
delle merci, adottati per garantire un’applicazione
uniforme della nomenclatura combinata di cui al
regolamento (CEE) n. 2658/87, fanno riferimento a codici
note non più esistenti o non più validi. Dovrebbero
essere pertanto aggiornati tramite modifiche che tengano
conto dei codici e delle note attualmente in vigore.
(2) Le classificazioni di merci riportate in alcuni altri regolamenti
sono diventate superflue, o non sono più pertinenti
o valide, perché, fra l’altro, sono mutate le designazioni
delle merci e i relativi codici nel sistema armonizzato
o nella nomenclatura combinata. Tali regolamenti
devono pertanto essere modificati o abrogati.
(3) Il metodo di analisi prescritto nel regolamento (CEE)
n. 3470/89 ( 2 ) della Commissione è diventato inutile,
poiché la nota complementare per la cui applicazione
veniva usato tale metodo non esiste più. Il regolamento
(CEE) n. 3470/89 deve pertanto essere abrogato.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I regolamenti elencati nella colonna 2 della tabella figurante
all’allegato I del presente regolamento sono modificati come
indicato in detto allegato.
Articolo 2
I regolamenti elencati nella colonna 2 della tabella figurante
all’allegato II del presente regolamento sono modificati come
indicato in detto allegato.
Articolo 3
I regolamenti elencati nell’allegato III del presente regolamento
sono abrogati.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
3.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 317/1

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:317:0001:0027:IT:PDF

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *