Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1) La sue Nuova Guimar chiedeva a M.G., titolare dell’omonima ditta, il risarcimento dei danni causatile dalla fornitura di una partita di fondi per calzature che avevano presentato vizi.
La domanda veniva respinta il 13 aprile 2 002 dal tribunale di Fermo per tardività della denuncia dei difetti e conseguente decadenza ex art. 1495 c.c. La decisione veniva capovolta su appello proposto dal Fallimento Nuova Guimar.
La Corte di appello di Ancona con sentenza 31 maggio 2004 affermava che la decorrenza del termine di decadenza era da collegare alla concreta possibilità di accertamento tramite verifica tecnica delle condizioni del bene venduto e che comunque l’attrice aveva dato prova, a mezzo testimoni, della tempestività della denuncia, poi verificata tramite accertamento tecnico preventivo.
La Corte territoriale ribadiva la legittima utilizzazione dell’accertamento tecnico preventivo, non essendovi stata alcuna violazione del principio del contraddittorio.
M. ha proposto ricorso per cassazione svolgendo due motivi. Il Fallimento ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
2) Il ricorso lamenta in primo luogo violazione dell’art. 1495 c.c. e vizi motivazione, riproponendo la tesi della decadenza dalla garanzia per vizi a causa della tardiva denuncia degli stessi.
La Corte d’appello ha doppiamente motivato sulla tempestività della denuncia. Ha ritenuto infatti che il termine decorresse dal completamento della "relativa scoperta", dovendosi verificare progressivamente che il difetto fosse imputabile ai fondi forniti dal ricorrente e non alle successive lavorazioni.
Ha poi rilevato che "in ogni caso" la testimonianza di un impiegato era stata sufficiente a dimostrare che la società fornitrice era stata avvisata immediatamente dell’esistenza dei vizi, non appena ricevutane segnalazione dalla società alla quale le calzature erano state "cedute per la rivendita". 3) La sentenza risulta immune dalle censure esposte. Una volta ammesso, senza eccezioni di controparte, il capitolo di prova che chiedeva al teste di confermare che la contestazione dei vizi era stata effettuata "immediatamente", l’esito positivo della deposizione è stato coerentemente interpretato dal giudice di merito nel senso che questo avverbio esprime una sollecitudine tale da rispettare il limite tempiale degli otto giorni dalla scoperta del vizio.
Trattasi di valutazione logica e congrua, che non è inficiata dalle astratte considerazioni sulla genericità della dichiarazione. Essa è anzi supportata dalla sequenza temporale ricostruibile dalla sentenza e dal ricorso, in base alla quale la telefonata di contestazioni fu fatta immediatamente dopo l’arrivo della prima contestazione; fu seguita dal telegramma inviato alla venditrice il 9 aprile 1990 e dal ricevimento della merce, necessario per l’esame effettivo e completo delle calzature su cui si era manifestata la mancata tenuta dei fondi, soltanto in data 7 luglio 1990.
In sede di espletamento della prova la parte avrebbe potuto sollecitare domande a chiarimento sulla tempestività della denuncia, che evidentemente sono state ritenute superflue dall’istruttore e dalle parti. In difetto di specificazioni, considerato che la finalità della prova era specificamente quella di dimostrare la tempestività della contestazione, è da ritenere ineccepibile la valutazione data dalla Corte territoriale. Va aggiunto che non sussiste il vizio di falsa applicazione di legge, in relazione alla tesi secondo cui i vizi avrebbero dovuto essere individuati subito dopo la consegna, senza attendere le contestazioni di terzi.
Anche su questo punto la deduzione di parte ricorrente è astratta e apodittica, atteso che la sentenza ha espressamente affermato, sulla scorta del parere proveniente dall’accertamento tecnico preventivo, che trattavasi di vizi non rilevabili attraverso un esame "rapido e sommario della cosa". Inoltre, pur prescindendo da tale riferimento, il ricorso non indica neppure quale elemento visibile consentisse al compratore di individuare i difetti della merce.
E’ poi da confermare l’orientamento generale secondo il quale il termine di decadenza previsto dall’art. 1495 cod. civ. per l’azione di garanzia dei vizi della cosa venduta decorre dalla effettiva scoperta dei vizi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti). Con la conseguenza che è ben possibile che un’esatta identificazione della parte viziata, soprattutto, come nella specie, quando l’oggetto della fornitura sia componente di un prodotto sottoposto a varie fasi di lavorazione abbia luogo solo a seguito di accertamento tecnico in sede giudiziale (Cass. 7541/95; Cass. 6735/00).
Anche in ragione di queste considerazioni, la critica alla decisione avrebbe dovuto essere ben più stringente e puntuale, per porre in discussione le valutazioni rese in sentenza.
4) Infondato è anche il secondo motivo, laddove si lamenta l’esistenza di vizi di motivazione in relazione all’esperimento di accertamento tecnico preventivo senza che sussistesse pericolo di deterioramento della cosa da periziare e senza mettere il suolificio M. in condizione di replicare alle contestazioni. Il ricorrente lamenta anche che il consulente abbia svolto deduzioni sul "fondamento di quanto percepito", senza limitarsi ad attività meramente descrittiva.
Infine il ricorso censura la sentenza perchè avrebbe ritenuto sufficiente un esame condotto su un ridottissimo numero di campioni (5 su 1300 scarpe), non tenendo conto delle osservazioni di parte e di una deposizione favorevole di un rivenditore.
Anche in questo caso il ricorso prescinde dalle effettive risultanze della sentenza e conduce pertanto una critica astratta. Ciò vale con riguardo alla assenza di qualsiasi violazione del contraddittorio, attestata dalla Corte d’appello in relazione alla circostanza che le parti hanno "effettivamente partecipato all’accertamento tecnico" in ogni sua parte.
Inoltre la Corte ha rilevato che l’identità dei beni sottoposti a perizia era emersa anche dalla mancanza di qualsiasi contestazione da parte del titolare del suolificio, che aveva partecipato personalmente alle operazioni. Ha poi motivato esaurientemente quanto all’addebito di responsabilità, fatto risalire all’impossibilità per il collante di penetrare adeguatamente in quei fondi.
Ciò posto, giova precisare che i cosiddetti limiti dell’accertamento e la sanatoria della c.d. esorbitanza, giustamente rilevata in sentenza (Cass. 12007/02) sono superati dalle acquisizioni giurisprudenziali più recenti. Alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto e la ragionevole durata del processo, l’ambito dell’accertamento tecnico preventivo comprende ed include tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito (Cass. 19563/09).
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.