REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 2009, n. 1 Modifiche della legge provinciale sul difensore civico – compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige
n. 9/I – II del 24 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Inserimento dell’art. 2-ter, nella legge provinciale 20 dicembre
1982, n. 28 (istituzione dell’ufficio del difensore civico)

1. Dopo l’art. 2-bis, della legge provinciale sul difensore
civico e’ inserito il seguente:
«Art. 2-ter (Compiti del difensore civico in materia di
infanzia ed adolescenza). – 1. Il difensore civico promuove e
garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini
italiani, sanciti dagli ordinamenti internazionale, europeo, statale
e provinciale, e in particolare dalla dichiarazione dei diritti del
fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall’assemblea generale
delle Nazioni Unite, dalla convenzione internazionale sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, dai suoi
protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000,
ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n.
46, nonche’ dalla convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei
fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77.
2. Il difensore civico svolge le sue funzioni in materia di
diritti dei minori coinvolgendo le famiglie interessate e perseguendo
l’effettivo esercizio di questi diritti, in un contesto di tutela
della dignita’ umana, di valutazione delle decisioni del minore, se
egli e’ capace di reale discernimento, e di positivo sviluppo della
sua personalita’ riconoscendo e rispettando il preminente ruolo
educativo spettante alla famiglia cui appartiene il minore.
3. Il difensore civico accoglie segnalazioni in merito a
violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle
modalita’ di tutela e di esercizio di questi diritti e intervenendo
presso i soggetti competenti. Nell’esercizio di tali funzioni il
difensore civico, in particolare:
a) segnala ai soggetti competenti situazioni suscettibili di
richiedere interventi immediati in materia di tutela dei minori,
anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del
genitore non affidatario o di ostacoli a tale esercizio da parte del
genitore affidatario; in questa sede puo’ proporre ai soggetti
competenti l’adozione di interventi per prevenire rischi o rimediare
a danni o violazioni dei diritti dei minori;
b) segnala ai soggetti competenti i fattori di rischio o di
danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o
inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario;
c) chiede ai soggetti competenti di esercitare i loro poteri in
materia di assistenza prestata ai minori accolti presso servizi
socio-assistenziali;
d) segnala ai soggetti competenti eventuali inadempienze dei
loro dipendenti.
4. Il difensore civico, utilizzando spazi idonei di ascolto,
raccoglie direttamente dalla voce dei bambini, degli adolescenti e
degli adulti, esigenze, istanze e proposte. Per promuovere il
miglioramento della condizione dei minori il difensore civico, in
particolare:
a) formula proposte per migliorare il sistema normativo e i
servizi finalizzati a tutelare i diritti dei minori;
b) propone ai soggetti competenti iniziative di formazione, in
particolare sui diritti dei minori, rivolte a operatori della scuola
e del volontariato, agli operatori addetti ai servizi e alle
strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche o private, e
agli operatori delle strutture giudiziarie;
c) promuove sinergie tra le amministrazioni pubbliche della
provincia impegnate nella tutela dei diritti dei minori, i privati e
le autorita’ giudiziarie;
d) facilita la realizzazione di iniziative da parte della
Provincia, degli enti locali e dei privati volte a favorire la tutela
dei minori e, in particolare, la prevenzione e il trattamento di
situazioni di abuso o disadattamento;
e) promuove iniziative dei soggetti competenti volte a
individuare, selezionare e preparare le persone disponibili a
svolgere attivita’ di tutela, di curatela e d’amministrazione di
sostegno, nonche’ a fornire consulenza e sostegno ai tutori, ai
curatori e agli amministratori di sostegno.
5. Il difensore civico promuove iniziative per sensibilizzare i
minori, le famiglie, gli operatori e la societa’, sui problemi
dell’infanzia e dell’adolescenza. Nell’esercizio di questi compiti il
difensore civico, in particolare:
a) promuove la realizzazione di iniziative d’informazione
destinate a sensibilizzare i minori sui loro diritti e per la
diffusione di una cultura che rispetti i diritti del minore;
b) anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali e
i mezzi d’informazione, promuove iniziative per un utilizzo sicuro
delle nuove tecnologie di relazionalita’ e interconnessione;
c) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni
all’attivita’ di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni
televisive e radiofoniche in ambito provinciale trasmettendo e
mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con
riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa e’
percepita;
d) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni
per sensibilizzare gli organi d’informazione e le istituzioni ad
un’informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacita’
critica, difenderne i diritti e tutelarne l’immagine;
e) fornisce al pubblico, ai minori, alle persone e agli organi
che si occupano della materia informazioni sui diritti dei minori;
f) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca, con
organismi pubblici e privati.
6. La Giunta provinciale acquisisce le osservazioni del difensore
civico in merito agli atti amministrativi generali, ai regolamenti e
ai suoi disegni di legge in materia di minori.».

Art. 2

Modificazione dell’art. 6 della legge provinciale
sul difensore civico

1. Il secondo comma dell’art. 6, della legge provinciale sul
difensore civico, e’ sostituito dal seguente:
«Il difensore civico deve possedere un’elevata competenza ed
esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle
materie che rientrano fra le sue attribuzioni.».

Art. 3 Modificazione dell’art. 11 della legge provinciale sul difensore civico 1. Dopo il primo comma dell’art. 11, della legge provinciale sul difensore civico, e’ inserito il seguente: «Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo ai suoi compiti in materia di diritti dei minori.».

Art. 4

Abrogazioni

1. La legge provinciale 3 aprile 2007, n. 10 (istituzione del
garante dell’infanzia e dell’adolescenza), e l’art. 51, della legge
provinciale 12 settembre 2008, n. 16, sono abrogati.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 11 febbraio 2009

DELLAI

(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0607&tmstp=1260347504103

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *